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Sentenza

Sentenza del 09/12/2022 n. 254 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'accertamento fiscale scaturiva da controlli della Guardia di Finanza e dallo 'spesometro' che hanno portato l'Ufficio di Verona a ricostruire induttivamente operazioni attive della xxxxx snc per l'anno 2015; tali maggiori ricavi/operazioni sono stati poi imputati pro quota ai soci. Il ricorrente, socio al 99%, impugnava l'avviso di rettifica relativo alla propria imposta sui redditi per la riassegnazione di maggiori redditi di partecipazione per il 2015 contestando motivazione, onere della prova, violazioni procedurali e la fondatezza della pretesa impositiva.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone aveva accolto il ricorso del socio e annullato l'avviso; la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (Friuli Venezia Giulia), in accoglimento dell'appello dell'Agenzia delle Entrate di Pordenone, ha annullato la sentenza della CTP Pordenone per violazione del litisconsorzio necessario (art. 14 D.lgs. 546/92) e ha rimesso gli atti alla competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verona per la prosecuzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 14 D.lgs. n. 546/92

    Il giudice d'appello ha ritenuto che si configurasse il litisconsorzio necessario: quando l'accertamento è unitario e riguarda la società di persone e i soci (per trasparenza ex art. 5 DPR 917/86), la mancata chiamata in giudizio di tutti i soggetti interessati rende la decisione invalida e ne impone la rimessione al giudice competente con tutte le parti necessarie.

  • art. 59 D.lgs. n. 546/92

    art. 59 D.lgs. n. 546/92, lett. d)

    Richiamato quale norma che consente alla Corte d'appello di annullare e rimettere gli atti al giudice di primo grado competente in presenza di vizi di procedimento rilevanti (qui, la violazione del litisconsorzio necessario).

  • art. 5 DPR n. 917/86

    Richiamato per spiegare la trasparenza fiscale delle società di persone: le rettifiche operate in capo alla società si riflettono automaticamente sui soci nella misura delle loro quote, giustificando l'unitarietà dell'accertamento e la necessità di interessare società e soci nel giudizio.

  • art. 39, comma 2 DPR n. 600/73

    art. 39, comma 2 DPR n. 600/73

    Norma richiamata dal ricorrente come presunta violata; la Corte d'appello non ha deciso il merito dei rilievi probatori su tale punto, avendo ritenuto prevalente il vizio procedurale del mancato litisconsorzio.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'onere della prova; il ricorrente aveva contestato la presunzione dell'Ufficio, ma la decisione d'appello si è concentrata sulla rilevanza processuale della mancata partecipazione delle parti necessarie.

Massime di principio

  • Quando un accertamento fiscale è unitario e deriva da rettifica della società di persone, la controversia coinvolge necessariamente sia la società che i soci: sussiste litisconsorzio necessario e tutti i soggetti interessati devono essere parte del giudizio.
  • La mancata chiamata in causa di tutti i soggetti interessati (società e soci) costituisce vizio procedurale rilevante che può comportare l'annullamento della decisione e la rimessione degli atti al giudice competente con le parti necessarie.
  • La definizione/conciliativa di uno dei soci non elimina automaticamente l'obbligo di litisconsorzio se la controversia relativa alla società o ad altri soci è ancora pendente; prima di procedere senza le altre parti è necessario verificare la natura e lo stato dei procedimenti collegati.
  • In caso di controversie su imputazioni pro quota da società di persone è prudente, in sede di impugnazione, segnalare e far costituire tutte le parti coinvolte o chiedere la riunione dei procedimenti per evitare questioni di incompetenza per materia o di litisconsorzio.
  • Il giudice d'appello può annullare le decisioni di merito per vizi processuali anche se il merito era stato esaminato dal primo giudice; pertanto è strategico per l'Ufficio affrontare anche eccezioni procedurali (es. litisconsorzio) in sede di gravame.

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