Sentenza del 08/12/2022 n. 966 - Corte di Giustizia UE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia relativa all'IVA per l'esercizio 2014 su cessioni di veicoli in una presunta operazione triangolare: la Luxury Trust (acquirente intermedio, Austria) acquistò veicoli dal Regno Unito e li cedette a una società ceca (M), con trasporto diretto UK->Repubblica Ceca. Le fatture emesse dalla Luxury Trust non riportavano la dicitura "inversione contabile" prevista dalla direttiva IVA per designare il destinatario finale come debitore dell'imposta; l'amministrazione finanziaria austriaca ha quindi ritenuto l'acquisto effettuato in Austria e ha notificato a Luxury Trust un avviso di IVA dovuta. Questioni: se la dicitura alternativa "Operazione triangolare intracomunitaria esente" possa valere come designazione, se la mancata indicazione possa essere rettificata retroattivamente e quale diritto nazionale di fatturazione si applica.
La decisione
La Corte di giustizia UE ha risposto che, nell'ambito di un'operazione triangolare, l'acquirente finale non è validamente designato come debitore dell'IVA se la fattura emessa dall'acquirente intermedio non contiene la dicitura "inversione contabile" prevista dall'articolo 226, punto 11 bis, della direttiva 2006/112/CE. Ha altresì stabilito che l'omissione di tale dicitura non può essere successivamente rettificata mediante l'aggiunta di un'indicazione che specifichi l'operazione triangolare e il trasferimento del debito d'imposta; tale aggiunta costituirebbe una nuova fattura senza effetto retroattivo. La terza questione (applicazione delle norme di fatturazione dello Stato dell'acquirente intermedio o finale) non è stata necessaria per la decisione. Conseguenza pratica: la semplificazione per operazioni triangolari non può essere invocata se manca la dicitura obbligatoria e, quindi, l'acquirente intermedio può essere considerato debitore dell'IVA nello Stato che ha attribuito il numero IVA usato.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE, art. 42 lettera a)
"L'articolo 41, primo comma, non si applica e si considera che l'acquisto intracomunitario di beni sia stato assoggettato all'IVA conformemente all'articolo 40, qualora ... a) l'acquirente dimostri di avere effettuato l'acquisto ai fini di una successiva cessione ... per la quale il destinatario sia stato designato come debitore dell'imposta conformemente all'articolo 197"
La deroga che consente di considerare tassato l'acquisto nello Stato membro di destinazione (regime triangolare) richiede cumulativamente la prova sostanziale che l'acquisto è effettuato per una successiva cessione e che il destinatario sia stato validamente designato come debitore dell'imposta secondo art.197.
Direttiva 2006/112/CE, art. 197 par.1 lett. c)
"la fattura emessa dal soggetto passivo non stabilito nello Stato membro del destinatario è redatta conformemente al capo 3, sezioni 3, 4 e 5"
Rimanda all'obbligo che la fattura rispetti le prescrizioni del titolo XI (contenuto formale della fattura) affinché il destinatario possa essere considerato debitore dell'IVA.
Direttiva 2006/112/CE, art. 226 punto 11 bis
"se l'acquirente/destinatario è debitore dell'imposta, la dicitura \"inversione contabile\""
La presenza espressa della dicitura "inversione contabile" sulla fattura è prescrizione formale ed essenziale, nell'ambito delle operazioni triangolari, per indicare che il destinatario è debitore dell'IVA; non può essere sostituita da altre formule.
Direttiva 2006/112/CE, art. 40 e art. 41
"Art.40: luogo di un acquisto intracomunitario... dove i beni si trovano all'arrivo..."; "Art.41: salvo art.40, il luogo si considera nel territorio dello Stato membro che ha attribuito il numero di identificazione IVA... a meno che l'acquirente provi che l'acquisto è stato assoggettato all'IVA conformemente all'art.40"
Regola generale del luogo di tassazione degli acquisti intracomunitari e presunzione che lega il luogo all'uso del numero IVA; l'art.42 disciplina la deroga per le operazioni triangolari.
Direttiva 2006/112/CE, art. 141
"Ciascuno Stato membro prende misure particolari per non assoggettare all'IVA gli acquisti intracomunitari ... qualora siano soddisfatte le condizioni ... e) il destinatario ... sia stato designato, conformemente all'articolo 197, come debitore dell'imposta"
Stabilisce i requisiti sostanziali della disciplina derogatoria per le operazioni triangolari; rinvia anch'esso alla designazione ai sensi dell'art.197 e alle prescrizioni di fatturazione.
Direttiva 2006/112/CE, art. 219 bis
"La fatturazione è soggetta alle norme applicabili nello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione ... In deroga ... la fatturazione è soggetta alle norme dello Stato membro in cui il fornitore ha stabilito la sede... quando ... il debitore dell'IVA è l'acquirente"
Stabilisce regole sui criteri di diritto nazionale applicabile in materia di fatturazione, ma la Corte ha osservato che le condizioni sostanziali e formali previste dalla direttiva non possono variare tra Stati membri.
UStG 1994 (Austria), art. 3 par. 8 e art. 25
"Art.3(8): L'acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello Stato membro in cui il bene si trova... Se l'acquirente utilizza un numero IVA di altro Stato membro, si considera effettuato in detto Stato membro sino a quando l'acquirente non dimostri l'assoggettamento ..."; "Art.25: disciplina l'operazione triangolare e obblighi di fatturazione e dichiarazione"
Il diritto austriaco richiede indicazioni precise in fattura per applicare il regime triangolare e prevede la perdita dell'esenzione se gli obblighi formali non sono adempiuti; la Corte UE ha affermato che tali requisiti nazionali non possono derogare alle prescrizioni uniformi della direttiva (in particolare la dicitura 'inversione contabile').
Massime di principio
- Nelle operazioni triangolari intra-UE la designazione dell'acquirente finale come debitore dell'IVA richiede che la fattura dell'acquirente intermedio contenga espressamente la dicitura prevista dall'art.226, punto 11 bis ("inversione contabile").
- La mancata indicazione obbligatoria sulla fattura impedisce l'applicazione del regime semplificato triangolare: l'acquisto può essere considerato effettuato nello Stato che ha attribuito il numero IVA usato e l'acquirente intermedio può essere ritenuto debitore dell'IVA.
- L'omissione della dicitura non può essere sanata successivamente con una mera aggiunta/annotazione che dichiari l'operazione triangolare; tale aggiunta sarebbe una nuova fattura senza effetto retroattivo e non valida per ottenere la deroga.
- Le regole sostanziali e formali previste dalla direttiva IVA (artt. 40, 41, 42, 141, 197, 226) sono di applicazione uniforme in tutti gli Stati membri: gli Stati non possono ammettere condizioni diverse che consentano di eludere gli obblighi della direttiva.
- Pratiche raccomandate: predisporre fatture contenenti esattamente la dicitura prescritta; inviare e provare la ricezione della fattura al destinatario finale; adempiere tempestivamente agli obblighi di elenco riepilogativo (VIES) e conservare prova del trasporto diretto tra Stati membri per dimostrare le condizioni sostanziali della triangolazione.
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