Sentenza del 09/12/2022 n. 891 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna
IRES - Interessi passivi e oneri assimilati - Interest Rate Swap - Deduzione - IVA - Cessioni intracomunitarie - Operazioni non imponibili - Requisiti - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il diniego della deducibilità fiscale degli interessi passivi derivanti da un contratto di Interest Rate Swap stipulato a scopo compensativo/di copertura (non speculativo) e, separatamente, il mancato riconoscimento dell'esenzione IVA per cessioni intracomunitarie di beni. La questione IRES verteva sulla possibilità di dedurre gli oneri connessi al contratto derivato in quanto inerenti e nei limiti dell'art. 96 del TUIR, nonostante la natura compensativa rispetto a poste attive di un mutuo correlato. La questione IVA riguardava l'onere della prova richiesto al contribuente per dimostrare l'effettiva spedizione/trasferimento intracomunitario dei beni e quindi l'applicabilità della non imponibilità.
La decisione
La Corte ha affermato che gli interessi passivi del contratto di swap possono essere dedotti solo se risultano inerenti all'attività e nei limiti stabiliti dall'art. 96 TUIR: la mera natura compensativa/di copertura del derivato non comporta automaticamente la deducibilità; è necessario dimostrare l'inerenza e rispettare i limiti normativi. Quanto all'IVA, la Corte ha confermato che l'esenzione per cessioni intracomunitarie è una norma agevolativa e quindi grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva spedizione del bene in un altro Stato membro e l'abbandono del territorio nazionale; tale prova va fornita mediante idonei documenti di trasporto e altra documentazione probatoria adeguata (es. DDT, CMR, polizza di carico, documentazione di consegna al cessionario comunitario). In assenza di tale prova la non imponibilità viene negata.
Norme richiamate
art. 96 TUIR
Gli oneri finanziari sono deducibili solo se inerenti e nei limiti previsti dall'art. 96: la deducibilità degli interessi su contratti derivati dipende dall'aggancio funzionale all'attività d'impresa e dal rispetto dei limiti quantitativi e documentali
Normativa IVA sulle cessioni intracomunitarie / principi comunitari (Direttiva IVA)
L'esenzione per cessioni intracomunitarie è una facoltà che richiede prova dell'effettiva spedizione/trasferimento fuori dal territorio nazionale; trattandosi di norma agevolativa, il contribuente deve fornire idonea documentazione di trasporto e prova della consegna nel Paese comunitario
Massime di principio
- Gli oneri derivanti da strumenti finanziari derivati (es. IRS) sono deducibili solo se si dimostra il nesso di inerente tra l'operazione e l'attività produttiva di reddito e il rispetto dei limiti previsti dalla normativa fiscale (art. 96 TUIR). La qualificazione come 'copertura' non basta da sola.
- La prova dell'inerenza richiede documentazione preventiva e coerente: contratto di copertura che evidenzi finalità di gestione del rischio, correlazione quantitativa con l'operazione sottostante (mutuo), politiche di risk management, contabilizzazione coerente e, se rilevante, perizie o pareri tecnici.
- Per le cessioni intracomunitarie l'onere probatorio grava sul contribuente: conservare e produrre documenti di trasporto idonei (es. DDT, CMR, polizza di carico), fatture intestate al cessionario comunitario con partita IVA valida, comunicazioni Intrastat ove previste e ogni ulteriore prova della consegna nel Paese UE.
- In fase di verifica tributaria, l'assenza di documentazione probatoria completa e tempestiva espone al rischio di contestazione sia della deducibilità degli oneri finanziari sia della non imponibilità IVA; pertanto è consigliabile predisporre dossier probatorio già in sede di operazione.
- Quando si adottano strumenti finanziari a fini di copertura è opportuno formalizzare la strategia (policy interna), motivare la scelta e mantenere evidenze della correlazione economica con l'operazione sottostante per superare eventuali contestazioni fiscali.
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