Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17067/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La difesa impugna la sentenza della Corte d'appello di Messina che, riformando l'assoluzione pronunciata dal Tribunale, ha riconosciuto la responsabilità penale per il delitto di tentato furto aggravato (artt. 624 e 625 c.p.), concedendo le circostanze attenuanti generiche in via equivalente all'aggravante e condannando la Motolese a quattro mesi di reclusione e 150 euro di multa. Il motivo unico di ricorso denunciava inosservanza di legge e vizio procedurale per aver condannato l'imputata senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, posto che il primo grado aveva assolto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Nel motivare il rigetto la Corte ha ritenuto che non sussistesse l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria perché la Corte territoriale ha semplicemente effettuato una diversa valutazione logica e complessiva dello stesso compendio probatorio, e non un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa decisiva. Inoltre la Corte ha confermato che la presenza di un dispositivo antitaccheggio sulla merce non esclude l'aggravante della esposizione alla pubblica fede, poiché tale dispositivo non assicura un controllo costante; infine ha ritenuto che la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale esclude la possibilità di escludere la punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p. e art. 625, comma 1, n. 7 c.p.

    Norme che definiscono il reato contestato (furto e furto aggravato per esposizione alla pubblica fede); la Corte ha confermato la configurabilità del tentativo di furto aggravato nonostante la presenza di dispositivi antitaccheggio.

  • art. 131-bis c.p.

    Norma sulla particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto non applicabile l'esclusione della punibilità perché la recidiva reiterata e specifica è indice di pericolosità e comunque non ricorrevano le condizioni per l'esclusione.

  • art. 603, comma 3-bis c.p.p.

    Prevede limiti alla rinnovazione dell'istruttoria in cassazione e recepisce l'orientamento della S.U. Dasgupta: non vige obbligo di rinnovazione quando la riforma è fondata su diversa valutazione complessiva del materiale probatorio e non su nuova valutazione della credibilità di una prova dichiarativa decisiva.

  • art. 178, comma 1, lett. b) e c. c.p.p.

    Norme sulla nullità processuali; la Corte ha precisato che la mancata tempestiva comunicazione della requisitoria del P.G. non determina nullità automatica salvo che sia stata pregiudicata la possibilità di concludere, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. in legge 18 dicembre 2020 n. 176

    Richiamata in relazione ai termini per la requisitoria in periodo emergenziale Covid-19; la Corte ha valutato che l'obbligo procedurale non aveva comunque causato la nullità perché la difesa ha potuto esercitare il diritto di conclusione.

  • Giurisprudenza Corte di Cassazione (Sez. U. n. 27620/2016 Dasgupta e successivi precedenti)

    Orientamenti interpretativi richiamati dalla Corte per affermare che non è sempre necessaria la rinnovazione dell'istruttoria quando l'appello si fonda su diversa valutazione globale del materiale probatorio; indicazioni anche sulla rilevanza dell'antitaccheggio e sulla disciplina della tenuità.

Massime di principio

  • La riforma in sede di appello di un'assoluzione a carico dell'imputato non obbliga automaticamente alla rinnovazione dell'istruttoria: non è necessaria se la decisione di appello è frutto di una diversa valutazione logica e complessiva dello stesso materiale probatorio e non di una nuova valutazione della credibilità di una prova dichiarativa decisiva.
  • La presenza di dispositivi antitaccheggio sulla merce esposta non esclude di per sé l'aggravante per esposizione alla pubblica fede; tale aggravante si riferisce alla maggiore tutela richiesta per la merce esposta senza custodia continua.
  • La recidiva reiterata e specifica è un elemento che può escludere l'applicabilità dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., essendo indice di pericolosità sociale.
  • Eventuali nullità connesse a violazioni dei termini processuali in tempi di emergenza (es. trasmissione requisitorie) sussistono solo se è dimostrato che la parte è stata impedita nell'esercizio del diritto di difesa e nella formulazione delle conclusioni.
  • Nel proporre ricorso per cassazione è necessario indicare con precisione in cosa consisterebbe la rinnovazione dell'istruttoria richiesta e quale prova decisiva sarebbe stata valutata diversamente, altrimenti il motivo può essere dichiarato manifestamente infondato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.