Cassazione Penale, Sentenza n. 1855/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del 22/07/2024 che aveva rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. contro il decreto del G.I.P. che aveva mantenuto la custodia cautelare in carcere per presunti furti in appartamento ai danni di persone anziane. Le censure erano articolate in quattro motivi: 1) vizio nella valutazione della gravita' indiziaria e carenza di motivazione, con contestazione del rinvio alla sentenza di primo grado non ancora definitiva; 2) errata valutazione delle esigenze cautelari, tra cui l'erronea applicazione del concetto di "delitti della medesima specie" e un'inesatta valorizzazione del rischio di commissione di truffe informatiche; 3) violazione dell'art. 275 c.p.p. circa l'adeguatezza di misure meno afflittive (arresti domiciliari) e sottostima del pericolo di fuga e delinquenziale, richiamando elementi quali radicamento familiare, tempo trascorso, assenza di precedenti specifici e idoneita' del domicilio; 4) mancata e insufficiente valutazione dell'idoneita' del domicilio proposto e della possibilita' di impiego di strumenti di controllo elettronico (braccialetto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i primi due motivi infondati: il giudice del riesame poteva legittimamente richiamare la sentenza di merito non definitiva per valutare la persistenza dei gravi indizi e correttamente ha qualificato i precedenti come "della medesima specie" e valorizzato elementi indicativi di pericolosita'. Tuttavia la Corte ha accolto i motivi terzo e quarto, ritenendo insufficiente e generica la motivazione del Tribunale in ordine all'inidoneita' degli arresti domiciliari e del domicilio indicato: mancavano elementi concreti a fondare l'affermazione che il ricorrente potesse commettere truffe da remoto (assenza di indicazione di competenze informatiche) e non era fornita adeguata valutazione delle caratteristiche del domicilio (recintato, in insediamento) e della possibilita' di controllo da parte delle forze dell'ordine. Di conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio sulle scelte della misura cautelare, sull'idoneita' del domicilio e sull'impiego di strumenti elettronici di controllo.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Disciplina dell'appello nei confronti dei provvedimenti cautelari; il ricorso era proposto avverso l'ordinanza del giudice del riesame
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Criteri per la valutazione delle esigenze cautelari (in particolare il pericolo di reiterazione e la gravita' indiziaria); il Tribunale ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti, valutazione confermata dalla Cassazione
art. 275 cod. proc. pen.
Regole sul regime della custodia cautelare in carcere come extrema ratio; la Corte ha ritenuto che il giudice dell'appello non abbia adeguatamente motivato l'esclusione di misure meno afflittive e non abbia valutato concretamente l'idoneita' del domicilio proposto
art. 284 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'applicazione degli arresti domiciliari; la Cassazione ha richiamato la necessita' di una motivazione specifica quando si nega tale misura per particolari caratteristiche del domicilio
art. 275-bis cod. proc. pen.
Prevede gli strumenti elettronici di controllo a distanza; la Corte ha sottolineato che il ricorso a tali strumenti va esplicitamente valutato e motivato dal giudice quando si decide sull'inidoneita' degli arresti domiciliari
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali dei motivi di ricorso in Cassazione relativi a impugnazioni cautelari; il ricorso era proposto nei limiti richiesti da questa disposizione
Massime di principio
- Il giudice del riesame puo' fare riferimento anche a sentenze di merito non definitive per valutare la persistenza dei gravi indizi, salvo che la difesa non proponga elementi di prova nuovi idonei a mutare il quadro indiziario
- La custodia cautelare in carcere deve rimanere misura di extrema ratio: il rifiuto di misure meno afflittive (arresti domiciliari, controllo elettronico) richiede motivazione concreta e specifica, non apodittica
- Quando il rifiuto degli arresti domiciliari e' fondato su caratteristiche del domicilio (es. insediamenti nomadi o recinti), il giudice deve valutare nel dettaglio le caratteristiche ambientali e la reale possibilita' di controllo da parte delle forze dell'ordine
- L'asserita capacita' dell'indagato di commettere reati da remoto (es. truffe informatiche) deve essere ancorata a elementi concreti (competenze informatiche, modalita' delle condotte), altrimenti non giustifica la custodia in carcere
- Il solo decorso del tempo e l'osservanza delle prescrizioni della misura non sono di per se' elementi sufficienti a dimostrare l'attenuazione delle esigenze cautelari; occorrono fatti nuovi o elementi di sicura valenza sintomatica
- La difesa deve, ove possibile, documentare fatti nuovi o fornire elementi dettagliati sul domicilio e sulle misure alternative (anche tecniche) per rendere plausibile la sostituzione della custodia
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