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Sentenza

Sentenza n. 2410/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 5617 del 27 giugno 2025, resa tra le parti e notificata in data 30 giugno 2025.

Giustizia amministrativa202507843

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato n. 5617 del 27 giugno 2025, che aveva respinto l’appello contro il rigetto dell’impugnazione del diniego GSE relativo a una richiesta di verifica e certificazione di risparmi energetici

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (gestore energetico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto revocazione ordinaria ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. e dell’art. 106 c.p.a., sostenendo che la sentenza revocanda fosse affetta da errore di fatto risultante dagli atti di causa. In particolare, ha dedotto che il Consiglio di Stato non avrebbe considerato il contenuto materiale di una relazione tecnica di parte, depositata già nel giudizio di primo grado, dalla quale sarebbe risultata l’addizionalità tecnica dell’intervento di efficientamento energetico realizzato sulla linea di raffreddamento del clinker mediante tecnologia inverter. Secondo la ricorrente, la sentenza avrebbe quindi deciso sul presupposto erroneo dell’inesistenza dell’addizionalità tecnica, omettendo di rilevare la portata dimostrativa della relazione. In via rescissoria ha riproposto le censure già dedotte in appello contro le valutazioni del GSE circa l’assenza di addizionalità e di una corretta baseline, denunciando violazione delle Linee guida, del d.m. 28 dicembre 2012, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, contraddittorietà e travisamento dei presupposti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, senza esaminare le censure formulate nella fase rescissoria. Ha ricordato che la revocazione è un mezzo eccezionale e a critica vincolata, articolato in una fase rescindente necessaria e in una fase rescissoria eventuale. L’errore di fatto revocatorio consiste in un errore percettivo sull’esistenza o sul contenuto di un atto processuale, deve riguardare un punto non espressamente controverso, essere immediatamente rilevabile dal raffronto tra sentenza e atti di causa e risultare determinante per la decisione; non può invece consistere in un errore di giudizio, nella contestazione dell’attività valutativa del giudice o nella richiesta di rivalutazione delle prove. Nel caso concreto, la relazione tecnica era stata considerata nel complessivo quadro istruttorio: il GSE aveva ritenuto insufficiente la documentazione a dimostrare l’addizionalità, il TAR aveva espressamente esaminato la censura relativa alla relazione e la sentenza d’appello aveva richiamato valutazioni coerenti rese in un precedente relativo a un progetto analogo. La doglianza riguardava quindi la valutazione del contenuto tecnico della relazione e non una falsa percezione di un fatto processuale. Inoltre, il mancato esame esplicito o la mancata valorizzazione di ogni singolo documento non integra errore revocatorio, non sussistendo un obbligo di motivazione analitica su ciascun elemento documentale. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in euro 3.000 oltre accessori, in favore del GSE; le spese sono state compensate nei rapporti con ENEA e nulla è stato disposto nei confronti di RSE non costituita.

Norme richiamate

  • art. 106 c.p.a.

    Le sentenze del giudice amministrativo sono impugnabili per revocazione nei casi e nei modi previsti dagli artt. 395 e 396 c.p.c., mediante ricorso allo stesso organo che ha pronunciato la decisione.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L’errore di fatto revocatorio è limitato a una falsa percezione, immediatamente rilevabile, dell’esistenza o del contenuto di un atto processuale; non comprende errori di giudizio, valutazioni delle prove o interpretazioni del contenuto tecnico delle tesi difensive.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    La parte soccombente è condannata alle spese del giudizio, liquidate secondo i parametri applicabili.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato quale disciplina del preavviso di rigetto emesso nel procedimento relativo alla richiesta di verifica e certificazione.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Richiamato nelle censure originarie e nei motivi aggiunti con riferimento all’annullamento d’ufficio e ai limiti temporali dell’intervento amministrativo.

  • art. 42 d.lgs. 28/2011

    Richiamato nelle censure relative all’applicazione della disciplina sui controlli e sui procedimenti concernenti gli incentivi e le certificazioni energetiche.

  • art. 56, commi 7 e 8, d.l. 76/2020, convertito in l. 120/2020

    Richiamato nei motivi aggiunti e nelle censure sull’applicabilità della disciplina sopravvenuta alle istanze di riesame e ai provvedimenti del GSE.

  • d.m. 28 dicembre 2012

    Costituiva la disciplina sostanziale in base alla quale il GSE aveva valutato l’addizionalità dei risparmi energetici, la baseline e la vita tecnica dell’intervento.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto è ammissibile soltanto quando la decisione dipenda da una falsa percezione, immediatamente rilevabile dal confronto tra sentenza e atti processuali, circa l’esistenza o il contenuto di un atto o documento; l’errore deve riguardare un punto non controverso ed essere decisivo secondo un nesso causale logico-giuridico.
  • Non integra errore di fatto revocatorio la contestazione dell’esito della valutazione giudiziale di una relazione tecnica, di una prova o di una tesi difensiva, poiché tale doglianza investe un errore di giudizio e non la percezione materiale dell’atto processuale.
  • Il mancato richiamo espresso o la mancata valorizzazione di uno specifico documento non comporta, di per sé, errore revocatorio: il giudice non è tenuto a motivare analiticamente su ogni singolo elemento documentale, purché risponda alla censura nella sua effettiva portata giuridica.
  • La revocazione non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione complessiva del thema probandum e del thema decidendum già esaminato nel giudizio definito dalla sentenza impugnata.
  • Il giudizio di revocazione si articola in una fase rescindente necessaria e in una fase rescissoria eventuale: se la domanda rescindente è dichiarata inammissibile, le censure formulate per la sostituzione della sentenza non possono essere esaminate.

Come è indicizzato

MaterieRevocazione e opposizione di terzoImpianti da fonti rinnovabili
RamiProcesso amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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