Cassazione Civile, Sentenza n. 33584/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialePrima dell'udienza di decisione la ricorrente ha rinunciato al ricorso e all'azione; la controparte ha accettato la rinuncia. La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli articoli del codice di procedura civile applicabili, senza pronunciarsi sulle spese (nulla sulle spese). Non è stata esaminata la fondatezza del motivo di impugnazione
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva rigettato la domanda di accertamento dell'illegittimità del rapporto di lavoro a termine (più volte prorogato) con l'ASL Roma C, relativo a prestazioni di infermiere. Chiedeva la conversione del rapporto a tempo indeterminato e il risarcimento dei danni, sostenendo che il rapporto avesse superato la durata massima di 36 mesi e che le proroghe/causali fossero illegittime
Norme richiamate
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Richiamato nell'atto del Pubblico Ministero per deposito di conclusioni scritte, senza rilevanza decisoria nella motivazione della sentenza riportata
Secondo la Corte, la rinuncia dell'attore/ricorrente comporta l'estinzione del giudizio di cassazione
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
L'accettazione della controparte alla rinuncia impone alla Corte di non provvedere sulle spese, quindi il giudice dichiara il processo estinto senza decidere sulle spese
Massime di principio
- La rinuncia dell'azione o del ricorso da parte del ricorrente estingue il procedimento di impugnazione: il giudice dichiara il processo estinto senza entrare nel merito delle questioni proposte
- Se la controparte accetta la rinuncia, il giudice normalmente astiene dal decidere sulle spese (nulla sulle spese), con conseguente mancanza di statuizione in ordine a condanne o rimborsi
- L'estinzione per rinuncia implica che la precedente decisione resta efficace tra le parti (non viene annullata né sostituita da una decisione favorevole al rinunciante)
- In situazioni simili, le parti possono valutare la rinuncia come strumento di composizione: la rinuncia unilaterale può estinguere il processo, ma l'accettazione della controparte influenza gli effetti (ad es. statuizione sulle spese)
- Se si intende ottenere una pronuncia sul merito (es. conversione del rapporto, accertamento di illegittimità), la rinuncia impedisce il conseguimento di tale pronuncia; occorre quindi valutare attentamente vantaggi e svantaggi prima di rinunciare
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