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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34537/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per porto di armi o oggetti atti a offendere senza giustificato motivo fuori dalla propria abitazione o dalle pertinenze, possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli e furto in abitazione aggravato. Con l'unico motivo ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, lamentando la mancata diminuzione della pena per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra le contravvenzioni e il capo relativo al furto. La Corte d'appello aveva escluso la continuazione ritenendo insussistente un preciso piano criminoso, valorizzando solo la prossimità temporale tra i furti. La ricorrente ha quindi censurato il mancato riconoscimento del beneficio sanzionatorio collegato all'unitarietà del disegno criminoso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello sul diniego della continuazione, osservando che l'istituto richiede un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto e non può essere desunto dalla sola inclinazione a delinquere o dalla mera vicinanza temporale dei fatti. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto, ma non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato

    La continuazione richiede un previo programma unitario di reati; non basta una generica propensione a delinquere né la sola prossimità temporale dei fatti.

Massime di principio

  • Il vincolo della continuazione presuppone l'esistenza di un medesimo disegno criminoso, cioè di un programma di condotte illecite già ideato e voluto al momento della prima azione.
  • La sola vicinanza temporale tra più reati non è di per sé sufficiente a dimostrare l'unicità del disegno criminoso.
  • Il beneficio della continuazione non può essere concesso quando dagli elementi valorizzati in motivazione emerga soltanto un collegamento occasionale tra i fatti, privo di una progettazione unitaria.
  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si risolva nella mera contestazione della valutazione di merito, se la sentenza impugnata applica correttamente i principi giurisprudenziali sull'art. 81, comma 2, c.p.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

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