Sentenza n. 604/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’annullamento quanto al ricorso principale - del provvedimento del 18 luglio 2022 n. 011192 recante diniego della istanza di sanatoria straordinaria formulata ai sensi della L. 724 del 1994 ed annullamento in autotutela della autorizzazione paesaggistica n. 21 del 18 giugno 2014, nonché in via presupposta dell’atto di avvio del procedimento di rigetto del 08 maggio 2022 e di ogni atto e presupposto, connesso e conseguente, tra i quali l’ordine di demolizione del 22 settembre 2022; quanto ai motivi aggiunti depositati il 23 marzo 2023: - del verbale di contestazione di inottemperanza alla ordinanza di demolizione di opere abusive ai sensi dell’art. 31, c. 4 , del DPR 380 del 2001 nonché in via presupposta del provvedimento del 18 luglio 2022 n. 011192 recante diniego della istanza di sanatoria straordinaria formulata ai sensi della L. 724 del 1994 ed annullamento in autotutela della autorizzazione paesaggistica n. 21 del 18.06.2014, nonché in via presupposta dell’atto di avvio del procedimento di rigetto del 08.05.2022 e di ogni atto e presupposto, connesso e conseguente, tra i quali l’ordine di demolizione del 22 settembre 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di sanatoria straordinaria ex l. 724/1994, annullamento in autotutela dell'autorizzazione paesaggistica, ordine di demolizione e verbale di accertamento dell'inottemperanza
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava il provvedimento comunale che aveva respinto l'istanza di condono edilizio relativa a un edificio residenziale di un piano fuori terra, allo stato grezzo, e aveva annullato in autotutela la precedente autorizzazione paesaggistica. Con il primo motivo sosteneva che, ai fini dell'ultimazione dell'opera richiesta dall'art. 31, comma 2, l. 47/1985, non fosse necessaria la realizzazione delle tompagnature laterali. Con il secondo motivo deduceva l'assenza dei presupposti, anche temporali, per l'esercizio dell'autotutela sull'autorizzazione paesaggistica, invocando la violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990. Con motivi aggiunti impugnava il verbale di contestazione dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, riproponendo in via derivata le medesime censure.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti. Ha ritenuto infondato il motivo relativo al requisito dell'ultimazione dell'opera, affermando che, per le nuove costruzioni, il criterio strutturale dell'ultimazione richiede l'esecuzione del rustico, comprensivo non solo della struttura portante e della copertura, ma anche delle tamponature esterne, mentre possono mancare le sole finiture. L'edificio, pacificamente privo dei muri perimetrali e, secondo l'Amministrazione, anche non completamente coperto, non aveva quindi una volumetria definita e stabile e non poteva beneficiare del condono. Il rigetto di tale motivo ha determinato la carenza di interesse all'esame della censura relativa all'annullamento in autotutela dell'autorizzazione paesaggistica, poiché anche un eventuale accoglimento non avrebbe inciso sulla confermata abusività dell'opera. È stato conseguentemente confermato l'ordine di demolizione. I motivi aggiunti sono stati respinti in via derivata e dichiarati anche inammissibili, poiché rivolti contro un verbale di accertamento dell'inottemperanza privo di autonoma portata lesiva. Nulla è stato disposto sulle spese, non essendosi costituito il Comune.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, l. 47/1985
Si intendono ultimati gli edifici in cui sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente.
Per le nuove costruzioni destinate a uso residenziale, il criterio strutturale dell'ultimazione richiede il completamento del rustico e della copertura. Il rustico comprende necessariamente le tamponature esterne, che definiscono e rendono calcolabile la volumetria; non sono invece indispensabili le sole finiture.
artt. 31 e 43 l. 47/1985
La disciplina del condono edilizio prevista dalla l. 47/1985 è stata ritenuta applicabile anche al condono del 1994.
art. 21-nonies l. 241/1990
La relativa censura sull'annullamento in autotutela dell'autorizzazione paesaggistica non è stata esaminata per carenza di interesse, poiché l'esito della controversia sul diniego di condono rendeva comunque ferma l'abusività dell'opera.
art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001
Il verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, privo di autonoma portata lesiva nel caso esaminato, non è stato ritenuto autonomamente impugnabile con le censure dedotte.
Massime di principio
- Ai fini del condono edilizio, per una nuova costruzione residenziale l'ultimazione strutturale dell'opera richiede l'esecuzione del rustico e il completamento della copertura.
- La nozione di rustico comprende necessariamente le tamponature esterne, oltre alla struttura portante; un manufatto privo delle pareti perimetrali non presenta una volumetria definita e stabile e non può considerarsi ultimato ai fini del condono, anche se sono state realizzate altre strutture dell'edificio.
- Quando il diniego di condono è legittimo e comporta la conferma dell'abusività dell'opera, viene meno l'interesse a contestare l'annullamento in autotutela di un'autorizzazione paesaggistica, se l'eventuale accoglimento di tale censura non potrebbe incidere sulla permanenza dell'abuso edilizio.
- Un verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione è inammissibilmente impugnato in via autonoma quando, nel caso concreto, non possiede una distinta e autonoma portata lesiva rispetto agli atti presupposti.
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