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Sentenza

Sentenza n. 1018/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202401654

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione comunale di revoca e annullamento di precedenti bandi per l'assegnazione di concessioni di suolo pubblico destinate a chioschi, successiva diffida di demolizione e rimessa in pristino del chiosco, nuovo regolamento e bando, diniego di proroga e comunicazione di demolizione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto un permesso di costruire e un'autorizzazione temporanea per installare un chiosco in legno su area pubblica e aveva partecipato a procedure comparative per ottenere la concessione dell'area. Il Comune aveva prima annullato un bando, poi pubblicato un nuovo avviso e successivamente adottato un'ulteriore determinazione di autotutela, revocando la determinazione originaria, annullando il bando e approvandone uno nuovo. Il ricorrente ha dedotto l'insussistenza dei presupposti dell'autotutela, il difetto di motivazione, il contrasto con il principio di risultato e con l'amministrazione digitale per la mancata previsione della partecipazione telematica, nonché la violazione del principio di leale collaborazione. Ha inoltre impugnato la diffida di demolizione e rimessa in pristino, deducendo incompetenza del dirigente che l'aveva adottata, erronea qualificazione del chiosco come abusivo, esistenza dei titoli autorizzativi, natura integralmente smontabile della struttura, violazione del regolamento comunale e difetto di motivazione. Con i secondi motivi aggiunti ha contestato il nuovo regolamento e il nuovo bando, sostenendo che impedissero la partecipazione a soggetti morosi o aventi contenziosi con il Comune, violassero la presunzione di innocenza, l'imparzialità e la leale collaborazione, imponessero un procedimento duplicato e non consentissero la presentazione telematica delle domande. Sono stati altresì impugnati il diniego di proroga dello smontaggio e la comunicazione di avvio dei lavori di demolizione. È stata proposta domanda risarcitoria per le spese professionali, i costi di partecipazione alle procedure, le spese di smontaggio, la perdita di chance, il pregiudizio all'affidamento, i danni derivanti dalla sequenza amministrativa e il danno reputazionale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse tutte le domande di annullamento, poiché il ricorrente aveva smontato il chiosco e la procedura di assegnazione delle aree era giunta a una fase tale da rendere non più utilmente coltivabile l'interesse pretensivo originario. Ha rigettato la domanda risarcitoria. Le spese per l'assistenza professionale nelle istanze autorizzative sono state qualificate come investimento volto a conseguire un'utilità, investimento che aveva raggiunto il proprio obiettivo poiché le istanze erano state accolte. Le spese di smontaggio derivavano direttamente dalla natura temporanea dei titoli ottenuti. L'aspettativa di ottenere la concessione quinquennale è stata ritenuta una mera aspettativa di fatto, non assistita da specifica tutela, e comunque non adeguatamente concreta. È stata quindi esclusa la perdita di chance, non essendo stata dimostrata una possibilità qualificata, concreta e probabile di aggiudicazione, fondata su elementi oggettivi e coerenti. Le spese di partecipazione alle procedure non erano state specificate né documentate. Il danno all'immagine non era stato ritualmente dedotto né provato e non poteva ritenersi sussistente in re ipsa. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione della complessità della condotta amministrativa e della pubblicazione di due bandi poi annullati in autotutela.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

    Il ricorrente ne ha invocato la portata generale; la sentenza non fonda tuttavia su tale profilo la decisione, definendo il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse e rigetto della domanda risarcitoria.

  • Regolamento per la posa di chioschi e dehors del Comune di Ricadi

    Prevedeva una procedura comparativa per l'assegnazione di concessioni di aree pubbliche e, secondo la prospettazione del ricorrente, una sanzione pecuniaria per l'occupazione illegittima.

  • Regolamento per la concessione di suolo pubblico per la posa di chioschi, dehors ed info point turistici del Comune di Ricadi

    È stato impugnato per le condizioni ostative alla partecipazione, il procedimento ritenuto duplicativo e la mancata previsione della partecipazione telematica; tali censure non sono state esaminate nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La domanda di annullamento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, per effetto di eventi sopravvenuti, l'utilità concreta e attuale conseguibile mediante la riedizione del potere o l'annullamento dell'atto non sia più utilmente realizzabile.
  • Le spese sostenute per ottenere un'autorizzazione amministrativa non costituiscono, di per sé, un danno risarcibile quando rappresentano un investimento finalizzato al conseguimento di un'utilità e l'autorizzazione richiesta sia stata effettivamente rilasciata.
  • La necessità di rimuovere una struttura deriva direttamente dalla natura temporanea del titolo amministrativo che ne aveva consentito l'installazione; le relative spese non sono risarcibili in assenza di un'illegittimità causalmente riferibile all'amministrazione.
  • La perdita di chance è risarcibile solo se il danneggiato dimostra una possibilità qualificata, concreta e apprezzabile di conseguire il risultato utile, fondata su elementi oggettivi, seri e coerenti, non essendo sufficiente una mera speranza o aspettativa di fatto.
  • Le spese di partecipazione a una procedura amministrativa possono essere riconosciute come danno solo se specificamente allegate, quantificate e documentate.
  • Il danno all'immagine e alla reputazione costituisce un danno-conseguenza che deve essere allegato e provato; non sussiste in re ipsa per il solo fatto dell'adozione o della pubblicizzazione di atti amministrativi.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoEstinzione, perenzione e improcedibilitàPerdita di chance e quantificazione del danno
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoLegittimo affidamento

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