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Sentenza

Sentenza del 27/05/2015 n. 10885 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE - Somme rivenienti dalla riscossione di crediti cartolarizzati a norma della legge n. 130 del 1999 - Formazione di un patrimonio separato - Confluenza di tali somme in depositi o conti correnti bancari - Diritto al rimborso - Sussistenza - Verifica dei relativi presupposti al momento della conclusione dell'operazione di cartolarizzazione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso delle ritenute del 27% applicate dalla banca sugli interessi maturati sui conti correnti nei quali confluivano temporaneamente le somme derivanti dalla riscossione dei crediti cartolarizzati. Sosteneva che tali interessi appartenessero al patrimonio separato destinato ai portatori dei titoli e ai costi dell'operazione, non fossero nella sua disponibilità e non costituissero quindi un suo reddito imponibile. Contestava inoltre l'applicazione delle ritenute e il loro mancato riconoscimento come somme rimborsabili o scomputabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha riconosciuto che gli interessi maturati sui conti correnti, pur formalmente intestati alla società veicolo, rientrano nel patrimonio separato e non costituiscono reddito della società fintantoché permane il vincolo di destinazione. Tuttavia, le ritenute sono legittimamente operate a titolo di acconto nei confronti della società veicolo, quale titolare formale dei conti e gestore del patrimonio separato. Il diritto al rimborso, alla compensazione o allo scomputo non può essere esercitato durante l'operazione, ma deve essere valutato soltanto al momento della sua conclusione, quando sarà definita la destinazione finale del patrimonio e sarà possibile individuare i soggetti legittimati. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali, liquidate in 12.000 euro oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge 30 aprile 1999, n. 130, art. 3, comma 2

    I crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato, ad ogni effetto, rispetto a quello della società veicolo e rispetto a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione.

    Il patrimonio cartolarizzato è separato e vincolato rispetto al patrimonio della società veicolo; nel patrimonio separato rientrano anche gli interessi maturati sulle somme temporaneamente depositate nei conti correnti.

  • Legge 30 aprile 1999, n. 130, art. 1, comma 1, lettera b)

    Le somme derivanti dai crediti cartolarizzati sono destinate esclusivamente al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26, commi 2 e 4

    Le ritenute sono applicate a titolo di acconto nei confronti delle società e degli enti indicati dalla norma.

    Sugli interessi dei conti correnti intestati alla società veicolo la banca deve applicare la ritenuta a titolo di acconto, anche se gli interessi appartengono economicamente al patrimonio separato.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75

    Un componente può concorrere alla formazione del reddito imponibile quando sussistono certezza nell'esistenza e determinabilità dell'ammontare; per le operazioni di cartolarizzazione tale verifica avviene alla conclusione dell'operazione.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 72, già art. 86

    Il presupposto reddituale richiede che il provento sia riferibile e disponibile al soggetto; durante la cartolarizzazione gli interessi vincolati al patrimonio separato non sono ancora reddito della società veicolo.

  • Costituzione, artt. 3 e 53

    I principi di capacità contributiva e uguaglianza non consentono di imputare automaticamente alla società veicolo un reddito che, durante l'operazione, è vincolato a una destinazione altrui; ciò non elimina però l'obbligo di applicare la ritenuta come acconto.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2

    La questione relativa alla produzione tardiva di documenti in appello è rimasta assorbita, poiché la decisione è stata definita sulla base del principio sostanziale relativo al momento in cui può essere chiesto il rimborso.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    La Corte ha corretto e integrato la motivazione della sentenza impugnata, confermandone comunque il dispositivo di rigetto.

Massime di principio

  • Nelle operazioni di cartolarizzazione occorre distinguere tra titolarità formale dei rapporti bancari, riferibile alla società veicolo, e appartenenza economica delle somme, riferibile al patrimonio separato.
  • Il vincolo di destinazione può escludere, durante l'operazione, che gli interessi maturati siano considerati reddito effettivamente posseduto dalla società veicolo.
  • L'assenza di un reddito imponibile immediatamente imputabile alla società non comporta automaticamente l'illegittimità della ritenuta: se la legge la prevede, la ritenuta può essere applicata come acconto.
  • Il diritto al rimborso, alla compensazione o allo scomputo delle ritenute deve essere valutato al termine dell'operazione, quando il patrimonio separato è stato definitivamente distribuito e sono identificabili i soggetti destinatari.
  • La disciplina speciale applicabile a patrimoni separati o operazioni di cartolarizzazione non può essere estesa per analogia: le esenzioni o esclusioni dalla ritenuta devono risultare da una previsione normativa espressa.
  • Per valutare casi analoghi sono decisivi la legge applicabile, l'intestazione dei conti, i contratti dell'operazione, la destinazione vincolata delle somme e lo stato di conclusione o meno della cartolarizzazione.

Testo integrale

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