Cassazione Penale, Ordinanza n. 06161/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per calunnia. Ha dedotto: 1) la nullità del giudizio per essere stato dichiarato assente in udienza preliminare senza prova della notifica dell'avviso, sostenendo inoltre di essere detenuto per altra causa al momento dell'udienza; 2) l'erroneità dell'affermazione di responsabilità, contestando la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e la qualificazione giuridica del fatto; 3) l'illegittimità della recidiva reiterata e infraquinquennale; 4) il diniego delle attenuanti generiche; 5) la dosimetria della pena. La difesa ha depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo precluso perché la questione non era stata dedotta in appello ed era comunque non dimostrata la conoscenza, da parte del giudice dell'udienza preliminare, dello stato di detenzione dell'imputato. Ha dichiarato inammissibili anche gli altri motivi: la doglianza sulla responsabilità era aspecifica e mirava a una diversa ricostruzione dei fatti; la falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari, presentata dopo la consegna dei titoli a terzi, integra calunnia perché idonea a provocare l'apertura di un procedimento per furto o ricettazione a carico del negoziatore; la recidiva era correttamente applicata per i numerosi precedenti irrevocabili e non superava il limite di legge; il diniego delle attenuanti generiche era adeguatamente motivato dai precedenti penali; la pena era stata determinata nel minimo edittale e poi aumentata nei limiti consentiti. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 368 c.p.
La falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari può integrare calunnia quando sia idonea a determinare l'apertura di un procedimento penale per un reato procedibile d'ufficio a carico di persona determinata.
art. 99 c.p.
Il limite al cumulo degli aumenti per recidiva non risultava superato; l'aumento applicato non eccedeva il cumulo delle pene precedenti.
art. 133 c.p.
I precedenti penali possono essere valorizzati sia ai fini della recidiva sia ai fini del diniego delle attenuanti generiche, trattandosi di giudizi diversi.
art. 368 cod. pen.
È richiamato come fattispecie base per la condanna per calunnia, con pena base irrogata nel minimo edittale.
art. 99 ultimo comma cod. pen.
Richiamato in relazione al limite dell'aumento di pena per la recidiva.
Massime di principio
- La falsa denuncia di smarrimento di un assegno, quando l'agente abbia in realtà consegnato il titolo a terzi in pagamento di una prestazione, può integrare il delitto di calunnia se è idonea a far aprire un procedimento per furto o ricettazione contro il soggetto che ha negoziato il titolo.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove non dedotte in appello, specie quando richiedano accertamenti di fatto non consentiti alla Corte di cassazione.
- Le censure che mirano a ottenere una diversa ricostruzione del compendio probatorio sono inammissibili se la motivazione di merito è logicamente coerente e la doglianza è generica o aspecifica.
- La recidiva può essere legittimamente fondata su plurimi precedenti irrevocabili per delitti non colposi e sulla dimostrata propensione al delitto; il medesimo elemento fattuale può incidere sia sulla recidiva sia sulle attenuanti generiche, purché la motivazione ne distingua la diversa funzione.
- Il controllo di legittimità sulla dosimetria della pena è limitato alla correttezza giuridica e alla coerenza della motivazione; non è sufficiente una censura generica se la pena è stata determinata nel minimo edittale e gli aumenti sono contenuti nei limiti di legge.
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