Sentenza n. 7338/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 4 giugno 2024, recante diniego di riconoscimento del titolo formativo conseguito in Romania ai fini dell’insegnamento specializzato sul sostegno nella scuola secondaria di secondo grado; in appello, sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. IV-bis, n. 4046/2025 che aveva annullato il diniego
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La docente aveva chiesto il riconoscimento del titolo conseguito presso l’Università Dimitrie Cantemir di Tirgu Mures per insegnare come docente specializzata sul sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Dopo una precedente sentenza sul silenzio, il Ministero aveva respinto l’istanza con decreto n. 1389 del 4 giugno 2024. Il TAR aveva annullato il diniego, ritenendo che il titolo non potesse essere escluso dal riconoscimento per la sola mancanza di natura abilitante formale, che l’istruttoria e il contraddittorio fossero carenti (anche per mancato preavviso di rigetto e mancata acquisizione autonoma di documenti), che il raffronto tra i percorsi formativi fosse insufficientemente motivato e che non fosse adeguatamente spiegata l’impossibilità di ricorrere a misure compensative. Aveva inoltre giudicato non adeguatamente motivata l’incompatibilità tra la frequenza del corso rumeno e l’attività lavorativa svolta in Italia. Il Ministero ha appellato deducendo: erroneo riconoscimento della natura abilitante del titolo; erroneità delle censure procedimentali per mancata considerazione dell’autoresponsabilità della richiedente; adeguatezza della comparazione e della motivazione ministeriale; insussistenza dei presupposti per misure compensative, che non possono sostituire un percorso abilitativo interno; e mancata sospensione del giudizio di primo grado in attesa della decisione della Corte di giustizia UE nella causa C-340/24.
La decisione
L’appello è accolto sulla base del terzo e del quarto motivo, ritenuti assorbenti; gli altri motivi non sono esaminati nel merito. Il Consiglio di Stato rileva che il Ministero aveva svolto un confronto concreto, puntuale e analitico tra il corso rumeno e il percorso italiano disciplinato dal d.m. 30 settembre 2011: il corso estero era indifferenziato per ordini e gradi scolastici e per tipologie di disabilità, comprendeva contenuti rivolti anche ad ambiti non scolastici e non documentava adeguatamente laboratori, tirocinio ed esame finale. Il diniego ha quindi motivato in modo coerente perché le conoscenze acquisite non soddisfacevano neppure parzialmente le condizioni per l’abilitazione italiana e perché le lacune non potevano essere colmate con misure compensative: queste ultime non possono trasformarsi in un nuovo percorso abilitativo individuale, diverso da quelli previsti dall’ordinamento interno. Il diniego comparativo costituisce un’autonoma motivazione sufficiente, sicché il Collegio prescinde dalla distinta ragione concernente la concomitanza temporale tra corso e lavoro in Italia. La doglianza relativa alla mancata sospensione in attesa della pronuncia UE è superata dall’intervenuta decisione della Corte di giustizia il 20 novembre 2025. In riforma della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado è respinto; spese del doppio grado compensate.
Norme richiamate
artt. 45 e 49 TFUE
ove l’esame comparativo dei titoli accerti che le conoscenze e le qualifiche attestate dal titolo estero (del “Paese di provenienza”) corrispondono a quelle richieste dalle disposizioni nazionali dello Stato membro ospitante (“Paese di destinazione”), quest’ultimo è tenuto a riconoscere che il titolo in questione soddisfa le condizioni imposte dalle predette disposizioni.
Anche al di fuori dell’applicazione diretta della direttiva 2005/36/CE, i principi del Trattato impongono il riconoscimento quando la comparazione accerta la corrispondenza delle conoscenze e qualifiche richieste.
d.m. 30 settembre 2011
Da tale comparazione, svolta in concreto dal Ministero rispetto ai titoli formativi, è emerso che, a prescindere dalla valenza formale del titolo rilasciato dall’Università romena (“Adeverinta”), le conoscenze acquisite all’estero dalla richiedente non sono sufficienti a giustificare un’equipollenza di formazione (eventualmente conseguibile colmando il divario mediante misure compensative) e, quindi, non possono portare a riconoscere al titolo estero il richiesto valore abilitante.
Il percorso estero va comparato concretamente con la formazione italiana prevista per la specializzazione sul sostegno; le differenze sostanziali e non colmabili impediscono l’equipollenza e il riconoscimento abilitante.
Massime di principio
- Il riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dipende da una comparazione concreta delle conoscenze e qualifiche attestate con quelle richieste nello Stato ospitante: la corrispondenza comporta il riconoscimento, mentre una corrispondenza parziale può giustificare la richiesta di dimostrare le competenze mancanti.
- Le misure compensative possono colmare differenze formative emerse dal raffronto, ma non possono trasformare una formazione radicalmente inidonea in un nuovo percorso abilitativo individuale, sostitutivo dei percorsi interni previsti dall’ordinamento.
- Un diniego di riconoscimento può essere sorretto autonomamente da una motivazione comparativa che individui analiticamente le carenze del percorso estero, anche quando l’atto contenga ulteriori ragioni di diniego; la sufficienza di tale ragione autonoma consente di prescindere dall’esame delle altre.
- La motivazione è adeguata quando espone le ragioni dell’atto in modo da rendere ricostruibile l’iter logico-giuridico dell’amministrazione e consentire sia la difesa dell’interessato sia il sindacato giurisdizionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 1077/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 5517/2026 - Napoli, Sezione 7
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 180/2026 - Bolzano, Sezione 1
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 169/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 7321/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 7324/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →