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Sentenza

Sentenza n. 147/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 342/2024.

Giustizia amministrativa202503879

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Sentenza del TAR Molise n. 342/2024, che aveva dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria proposta dal dirigente contro la Provincia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il dirigente, assunto dalla Provincia nel 1997, era stato coinvolto nel processo di riordino delle funzioni provinciali e nella rideterminazione della dotazione organica conseguente alla legge n. 56/2014 e alla legge n. 190/2014. Dopo precedenti giudizi, il TAR Molise aveva annullato alcuni atti provinciali per incompetenza della Giunta e, successivamente, aveva censurato la scelta della Provincia di assumere il 15 novembre 2015, anziché l'8 aprile 2014, quale data di riferimento per l'individuazione del personale soprannumerario. La relativa sentenza era stata confermata dal Consiglio di Stato. In esecuzione delle pronunce, tuttavia, la Provincia aveva adottato nuovi atti di macro-organizzazione e di programmazione del fabbisogno, confermando motivatamente il 15 novembre 2015 quale data di riferimento e predisponendo una nuova graduatoria, nella quale il dirigente risultava collocato dopo altri due dirigenti e quindi escluso dalla permanenza in ruolo per il periodo 2015-2021. Tali atti non erano stati impugnati. Il dirigente era stato poi assunto con un nuovo rapporto di lavoro decorrente dal 1° agosto 2020 e aveva chiesto il risarcimento delle differenze retributive maturate dal 15 novembre 2015 al 14 luglio 2020, quantificate in euro 264.455,80, nonché di euro 50.000 per danno biologico e di euro 50.000 per danno professionale e d'immagine. Nell'appello contro la sentenza del TAR, egli ha dedotto error in procedendo e in iudicando, difetto di istruttoria e motivazione e ingiustizia manifesta, chiedendo la condanna della Provincia al pagamento delle somme richieste. La Provincia ha chiesto il rigetto.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto l'appello infondato nel merito, correggendo tuttavia la qualificazione della decisione di primo grado: la domanda non doveva essere dichiarata inammissibile per mancata impugnazione degli atti successivi, poiché l'omessa impugnazione non opera come pregiudiziale di rito, ma rileva sul piano sostanziale della causalità e della determinazione del danno risarcibile. Gli atti successivi alle sentenze del TAR del 2019 avevano nuovamente esercitato il potere amministrativo, confermando, con autonoma motivazione, la data del 15 novembre 2015 e determinando l'esclusione retroattiva dell'appellante dalla graduatoria provinciale per il periodo 2015-2021. Poiché tali atti non erano stati impugnati, l'appellante vi aveva prestato acquiescenza. Secondo l'Adunanza Plenaria n. 3/2011, richiamata dal Collegio, l'omessa attivazione degli strumenti di tutela non determina una preclusione processuale, ma costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'art. 30, comma 3, c.p.a. e dell'art. 1227, comma 2, c.c.; essa esclude o riduce il risarcimento dei danni evitabili mediante l'ordinaria diligenza e può recidere il nesso causale. Nel caso concreto, l'acquiescenza ai nuovi atti macro-organizzativi ha reciso il nesso causale tra la condotta provinciale e i danni economici dedotti, impedendo di riconoscere diritti risarcitori o differenze retributive per il periodo pregresso. La successiva assunzione è stata ricondotta a un nuovo rapporto di lavoro, reso possibile dalla sopravvenuta disponibilità finanziaria dell'ente, e non alla precedente vicenda giudiziaria; essa non ha quindi fatto maturare diritti economici retroattivi. L'appello è stato rigettato. Le spese sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 91, l. 56/2014

    Richiamato quale base normativa del riordino delle funzioni provinciali.

  • art. 1, commi 421 e 422, l. 190/2014

    La dotazione organica delle ... province delle regioni a statuto ordinario è stabilita ... in misura pari alla spesa del personale di ruolo ... ridotta ... in misura pari al 50 per cento ...; entro 90 giorni ... [si individua] il personale che rimane assegnato ... e quello da destinare alle procedure di mobilità.

    Disciplina il ridimensionamento della dotazione organica provinciale e l'individuazione del personale da mantenere o destinare alla mobilità.

  • art. 30, comma 3, c.p.a.

    il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti

    L'omessa impugnazione dell'atto dannoso non costituisce pregiudiziale di rito, ma comportamento rilevante sul piano causale e può escludere il risarcimento dei danni evitabili con l'ordinaria diligenza.

  • art. 1227, comma 2, c.c.

    Richiamato quale regola civilistica secondo cui il comportamento negligente del danneggiato, che consenta di evitare il danno, può escluderne la risarcibilità e recidere il nesso causale.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato in relazione al nesso causale tra condotta antigiuridica e conseguenze dannose risarcibili.

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    Indicato dal ricorrente quale fondamento della domanda subordinata di fissazione dei criteri per la determinazione della somma dovuta.

Massime di principio

  • Nel giudizio risarcitorio amministrativo, la mancata impugnazione dell'atto asseritamente lesivo non determina, di per sé, l'inammissibilità della domanda per pregiudizialità processuale; essa deve essere valutata nel merito ai sensi dell'art. 30, comma 3, c.p.a., quale condotta del danneggiato incidente sulla causalità e sulla risarcibilità del danno evitabile con l'ordinaria diligenza.
  • L'acquiescenza a successivi provvedimenti amministrativi che rinnovano l'esercizio del potere e confermano, con autonoma motivazione, la situazione lesiva può recidere il nesso causale tra la precedente condotta amministrativa e il danno dedotto, impedendo il riconoscimento di pretese risarcitorie riferite al periodo regolato dai provvedimenti non impugnati.
  • Quando una pronuncia giurisdizionale censura una scelta amministrativa per difetto di istruttoria o motivazione senza eliminare in radice il potere dell'amministrazione di adottare nuovamente la medesima soluzione, l'amministrazione può rinnovare tale scelta mediante un nuovo esercizio del potere adeguatamente motivato; il destinatario che ritenga lesivo il nuovo atto deve contestarlo nelle sedi amministrative e giurisdizionali competenti.
  • La successiva instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, resa possibile dalla sopravvenuta disponibilità finanziaria dell'amministrazione e non direttamente dalla precedente vicenda contenziosa, non comporta il riconoscimento di differenze retributive o altri diritti economici riferiti al periodo anteriore alla nuova assunzione.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoTrattamento economico e previdenzialeLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiResponsabilità della pubblica amministrazionePubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoBuona fede e correttezza della PALegittimo affidamento

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