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Sentenza

Sentenza del 21/07/2021 n. 3666 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Varia - Imposta Unica sui concorsi, pronostici e sulle scommesse - Soggetto d'imposta - Annualità precedenti all'anno 2011.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

i ricorrenti contestavano la legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 e dell'art. 1, comma 66, lett. b) della legge 13 dicembre 2010, n. 220 nella parte in cui, per annualità d'imposta anteriori al 2011, assoggettavano all'Imposta Unica sulle concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. La questione si inserisce anche nel quadro dell'interpretazione del diritto dell'Unione (art. 56 TFUE) relativa all'assoggettamento ad imposta di centri di trasmissione dati e di operatori stabiliti in altri Stati membri

La decisione

la Corte Costituzionale, con la sentenza n.27/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni indicate nella parte in cui prevedevano che, per le annualità anteriori al 2011, le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione fossero assoggettate all'imposta. Conseguentemente, per gli anni precedenti al 2011 resta integra la responsabilità del bookmaker/operatore (anche se stabilito all'estero): il bookmaker rimane l'unico obbligato in solido per il debito d'imposta generato dall'attività. La Corte di Giustizia UE (C‑788/18) ha inoltre chiarito che l'art. 56 TFUE non ostava a norme nazionali che assoggettano ad imposta i centri di trasmissione dati stabiliti nello Stato membro e, in via eventuale e in solido, gli operatori stabiliti in altri Stati membri, indipendentemente dall'ubicazione della loro sede e dall'assenza di concessione

Norme richiamate

  • Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea - articolo 56 (TFUE)

    la Corte di Giustizia UE ha interpretato l'art. 56 nel senso che non impedisce allo Stato membro di assoggettare a imposizione i centri di trasmissione dati stabiliti nel suo territorio e, eventualmente, in solido, gli operatori stabiliti in altri Stati membri, anche se privi di concessione

  • decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 - art. 3

    la disposizione, nella parte in cui attribuiva la responsabilità fiscale alle ricevitorie per annualità precedenti al 2011 quando operavano per conto di soggetti privi di concessione, è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale

  • legge 13 dicembre 2010, n. 220 - art. 1, comma 66, lett. b)

    la parte della norma che estendeva l'assoggettamento/imputazione dell'imposta alle ricevitorie per gli anni anteriori al 2011 è stata dichiarata incostituzionale; la sentenza ha pertanto escluso la responsabilità diretta delle ricevitorie per quegli anni

Massime di principio

  • Per le annualità anteriori al 2011 le ricevitorie/gestori che operavano per conto di operatori privi di concessione non possono essere ritenuti obbligati all'Imposta Unica: la responsabilità fiscale resta primaria e in solido del bookmaker/operatore che ha generato il debito
  • Prima di agire su un ricevitore occorre verificare lo stato della concessione dell'operatore e l'annualità: se la pretesa fiscale riguarda anni anteriori al 2011, la norma censurata non può essere usata per far gravare l'imposta sul ricevitore
  • Se l'operatore/bookmaker è stabilito in altro Stato membro la normativa dell'Unione (art. 56 TFUE) non impedisce in generale allo Stato di tassare centri operativi o, in via eventuale, di considerare in solido l'operatore estero; tuttavia ciò non giustifica la retroazione della responsabilità sui ricevitori per gli anni anteriori al 2011 alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale
  • In caso di pretesa fiscale su ricevitorie per anni pre-2011 la strada difensiva principale è sollevare l'illegittimità per violazione della Costituzione (esito già consolidato) e, sul piano pratico, chiedere il riposizionamento della pretesa verso il bookmaker/operatore che rimane l'obbligato
  • Per gli anni successivi al 2011 la situazione normativa è diversa e va valutata caso per caso: è necessario verificare le norme intervenute dopo la sentenza e la concreta imputazione della responsabilità fiscale
  • In presenza di operatori insolventi o irreperibili, l'Amministrazione potrebbe comunque cercare responsabilità a carico di terzi: occorre tuttavia distinguere tra la legittimità formale dell'azione recuperatoria e la specifica pronuncia costituzionale che esclude la responsabilità delle ricevitorie per le annualità ante 2011

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