Cassazione Civile, Ordinanza n. 24104/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
Un procuratore speciale di alcuni eredi di un originario proprietario ha promosso davanti al tribunale ordinario una domanda nei confronti di un comune e di una cooperativa edilizia per ottenere: l'accertamento dell'illegittimità della procedura espropriativa relativa a un compendio immobiliare comprendente un fondo del de cuius; la condanna solidale al pagamento dell'indennità dovuta per il periodo di occupazione, sia legittima sia illegittima; il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per la perdita definitiva del bene e per il mancato godimento. Il tribunale ordinario ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, ritenendo che la lesione derivasse da un provvedimento ablativo espressione di potere amministrativo. Il TAR, adito in riassunzione, ha invece sollevato conflitto di giurisdizione limitatamente alla domanda di indennità per occupazione legittima, osservando che tale domanda rientra nella giurisdizione ordinaria anche se cumulatacon pretese devolute al giudice amministrativo. La questione sottoposta alle Sezioni Unite riguarda quindi la corretta individuazione del giudice munito di giurisdizione sulla sola domanda di indennità per il periodo di occupazione legittima.
La decisione
La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di indennità da occupazione legittima, cassando in parte qua la sentenza del Tribunale ordinario che aveva declinato la giurisdizione anche su tale domanda, e ha rimesso le parti dinanzi a detto giudice per la riassunzione. Le spese non sono state regolate, perché nessuna delle parti ha svolto difese nella fase di legittimità. La Corte ha ritenuto irrilevante l'errore materiale nelle conclusioni del Procuratore Generale, poiché dalla requisitoria emergeva la correttezza della soluzione favorevole alla giurisdizione ordinaria.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.
"le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa"
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo copre le controversie sui comportamenti e sulle condotte della P.A. riconducibili all'esercizio di un potere espropriativo, ma resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande aventi ad oggetto la determinazione e la corresponsione delle indennità dovute per l'occupazione legittima in conseguenza di atti ablativi.
art. 53, comma 2, d.P.R. 327/2001
È richiamato come base normativa sostanzialmente coincidente con l'attuale disciplina dell'art. 133, lett. g), c.p.a. per affermare la giurisdizione ordinaria sulle indennità di occupazione legittima.
art. 11, comma 3, c.p.a.
È la norma processuale che consente al giudice adito di sollevare d'ufficio il conflitto di giurisdizione e rimettere la questione alle Sezioni Unite.
art. 380-ter cod. proc. civ.
È il rito camerale richiamato per il deposito delle conclusioni scritte del Procuratore Generale nella fase di legittimità.
art. 91 cod. proc. civ.
Non è stata applicata per la regolazione delle spese in cassazione, poiché nessuna delle parti ha svolto difese nella fase di legittimità.
Massime di principio
- Le controversie relative alla determinazione e corresponsione dell'indennità per il periodo di occupazione legittima conseguente ad atti ablativi appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche se la procedura espropriativa sia poi rimasta incompleta o sia sfociata in atti illegittimi.
- La giurisdizione del giudice amministrativo in materia espropriativa riguarda le domande risarcitorie o restitutorie che presuppongono un comportamento della P.A. riconducibile, anche solo mediatamente, all'esercizio di un potere pubblico espropriativo; resta però distinto e devoluto al giudice ordinario il profilo indennitario dell'occupazione legittima.
- La proposizione congiunta di domande devolute a giudici diversi non consente di derogare alla ripartizione legale della giurisdizione per ragioni di connessione: ciascuna domanda resta attribuita al giudice cui l'ordinamento la devolve.
- L'inefficacia sopravvenuta della dichiarazione di pubblica utilità opera ex nunc e non travolge retroattivamente gli effetti delle attività legittimamente compiute dalla pubblica amministrazione durante la vigenza del titolo; per tale periodo permane il diritto all'indennità di occupazione legittima.
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