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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23814/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Disputa sulla competenza per un incidente di esecuzione proposto da Giampiero Bianchi per il riconoscimento della continuazione tra reati, in relazione a quattro sentenze emesse da giudici diversi (tre del Tribunale di Roma, in composizioni monocratica e collegiale, e una del Tribunale di Velletri). Il giudice monocratico aveva declinato la competenza invocando l'art. 665, comma 4‑bis, cod. proc. pen., ritenendo che, essendo presenti provvedimenti emessi sia in composizione monocratica sia collegiale dallo stesso Tribunale, la competenza spettasse al collegio; il collegio ha sollevato conflitto sostenendo invece l'applicabilità della regola generale dell'art. 665, comma 4, secondo cui è competente il giudice che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.

La decisione

Il conflitto è stato ritenuto ammissibile. La Corte ha interpretato le norme richiamate nella linea della giurisprudenza consolidata: l'art. 665, comma 4‑bis, si applica solo quando tutti i provvedimenti sono stati emessi dal medesimo ufficio giudiziario (il medesimo Tribunale), disciplinando la distribuzione interna tra le sue articolazioni; se invece i provvedimenti sono stati emessi da giudici diversi (anche appartenenti a uffici diversi), trova applicazione l'art. 665, comma 4, che attribuisce la competenza al giudice il cui provvedimento è divenuto irrevocabile per ultimo. Nel caso concreto, l'ultima sentenza passata in giudicato (13/02/2024) era quella del Tribunale di Roma in composizione monocratica (sentenza del 29/09/2023), per cui la competenza è stata dichiarata a favore del Tribunale di Roma in composizione monocratica e gli atti devono essere trasmessi a quest'ultimo con le comunicazioni previste dall'art. 32, comma 2, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 665 cod. proc. pen., comma 4

    «Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo»

    Regola generale da applicare quando i provvedimenti provengono da giudici diversi (anche da uffici diversi): la competenza è determinata dalla posteriorità del passaggio in giudicato.

  • art. 665 cod. proc. pen., comma 4‑bis

    «Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio»

    Deroga speciale applicabile solo se tutti i provvedimenti sono stati emessi dal medesimo ufficio giudiziario (stesso Tribunale) e disciplina la distribuzione interna tra le sue composizioni; non attribuisce competenza territoriale.

  • art. 206 d.lgs. 19 febbraio 1999, n. 51

    Norma richiamata nell'iter storico che ha introdotto il comma 4‑bis per regolare la competenza interna del tribunale nelle diverse composizioni (giudice unico/collegio).

  • art. 32 cod. proc. pen., comma 2

    Norma procedurale richiamata per le comunicazioni da effettuare al giudice al quale è dichiarata la competenza.

Massime di principio

  • Se i provvedimenti oggetto dell'esecuzione sono stati emessi da giudici diversi (anche appartenenti a uffici diversi), si applica l'art. 665, comma 4: competente è il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.
  • L'art. 665, comma 4‑bis, si applica soltanto quando tutti i provvedimenti sono stati emessi dal medesimo ufficio giudiziario (stesso Tribunale), e allora la competenza interna si attribuisce al collegio; non va usato per conflitti tra uffici diversi.
  • La regola del comma 4‑bis ha natura di disciplina interna della distribuzione degli affari (non di competenza territoriale) e non può essere estesa per analogia a situazioni con provvedimenti emessi da uffici differenti.
  • Le regole dettate per la fase esecutiva sono funzionali, assolute e inderogabili: per determinare la competenza occorre sempre verificare l'ufficio che ha emesso i provvedimenti e la data di irrevocabilità.
  • In presenza di una stasi processuale determinata da reciproci dinieghi di competenza tra articolazioni dello stesso Tribunale, è ammissibile sollevare il conflitto di competenza dinanzi alla Corte (Cassazione) per ottenere la determinazione dell'organo competente; la mancata adozione del provvedimento da parte del giudice che si dichiara incompetente non impedisce l'ammissibilità del conflitto.
  • Prassi operativa consigliata: verificare l'elenco completo dei provvedimenti coinvolti, l'ufficio di emissione e la data del passaggio in giudicato per individuare correttamente l'ammissibilità e il criterio di attribuzione della competenza.

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