Sentenza n. 1832/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pavia n. 690, Sezione Lavoro, pubblicata in data 03.12.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia che aveva ordinato l'attribuzione della Carta docente per l'anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a mettere a sua disposizione la Carta docente del valore di 500 euro per l'anno scolastico 2023/2024. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione ed era passata in giudicato, ma il Ministero non vi aveva dato esecuzione. Il ricorrente ha quindi domandato l'erogazione della Carta docente, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e l'applicazione di una penalità di mora. Il Ministero ha chiesto il rigetto. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti: essa era stata rilasciata su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale e conteneva soltanto il riferimento al riconoscimento del diritto alla Carta docente ai sensi della legge n. 107/2015, senza indicare il TAR adito, gli estremi della sentenza del giudice ordinario da eseguire, la parte resistente e la data di rilascio. Il ricorrente non era inoltre comparso alla camera di consiglio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di una procura speciale idonea. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., la procura debba individuare l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria adita e gli altri elementi utili a identificare la controversia. La procura generica su documento separato non può considerarsi validamente apposta in calce al ricorso per il solo fatto di essere stata digitalizzata e depositata o notificata unitamente al ricorso nativo digitale: tale formalità attesta l'autografia della sottoscrizione, ma non supplisce alla specialità della procura né dimostra che essa fosse anteriore o coeva alla redazione del ricorso. L'eccezione alla necessità di un contenuto specifico opera quando la procura sia materialmente apposta in calce o a margine del ricorso cartaceo, in ragione dell'unitarietà documentale. Il vizio non è stato ritenuto sanabile ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale è requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. Non è stato concesso neppure l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a.: la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2025 non ha innovato il quadro normativo, ma ha confermato un indirizzo interpretativo già esistente, sicché la parte avrebbe potuto adottare una condotta processuale più prudente. Il rilievo d'ufficio non ha richiesto un'ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore del ricorrente non era presente alla camera di consiglio e, secondo il giudice, tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione rilevata. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito il ricorrente aveva chiesto l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
La procura conferita al difensore deve essere speciale e contenere elementi idonei a individuare l'oggetto del ricorso, le parti contendenti, l'autorità giudiziaria adita e gli altri elementi identificativi della controversia.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L'obbligo di avviso alle parti sulle questioni rilevate d'ufficio opera quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; il TAR ha ritenuto non necessario l'avviso quando il difensore non sia presente in udienza o camera di consiglio.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Il rinvio alle norme del codice di procedura civile non consente di superare la qualificazione della procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La disciplina della regolarizzazione dei difetti della rappresentanza processuale non è stata ritenuta applicabile per sanare ex post l'assenza della procura speciale richiesta per l'ammissibilità del ricorso amministrativo.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non opera quando esistevano indirizzi interpretativi già conoscibili e la parte abbia scelto l'opzione meno prudente.
artt. 22 e 23 c.p.a.
Richiamati per evidenziare che, nel processo amministrativo, il patrocinio tecnico è in via generale obbligatorio e impone al difensore e alla parte un adempimento specifico nella predisposizione della procura.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La regola tecnica consente di considerare la procura separata come apposta in calce ai fini della gestione telematica, ma non elimina la necessità che il documento contenga elementi sufficienti a dimostrarne la specialità e l'effettiva riferibilità alla controversia.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla Carta docente riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Pavia; il TAR non ne ha esaminato il merito per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale deve individuare in modo sufficientemente preciso l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria adita e gli altri elementi utili a identificare la controversia; una procura che si limiti a richiamare genericamente il diritto sostanziale fatto valere è inidonea e determina l'inammissibilità del ricorso.
- La procura rilasciata su foglio analogico separato e poi depositata come copia informatica unitamente a un ricorso nativo digitale non è automaticamente valida come procura speciale apposta in calce: la congiunzione telematica dei documenti non supplisce alla genericità del contenuto né dimostra che la procura fosse anteriore o coeva alla redazione del ricorso.
- L'eccezione per cui la genericità della procura è assorbita dall'unitarietà documentale opera quando la procura sia materialmente apposta in calce o a margine del ricorso; non si estende alla mera allegazione informatica di una procura cartacea separata a un ricorso digitale.
- L'assenza della procura speciale al momento della proposizione del ricorso, qualificata come requisito di ammissibilità nel processo amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione o regolarizzazione successiva ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.
- L'errore scusabile non è concedibile quando la disciplina processuale fosse assistita da indirizzi interpretativi già esistenti, anche se non univoci, e la parte abbia scelto l'opzione meno prudente invece di adottare una condotta processuale cautelativa.
- Quando il difensore non compare all'udienza o alla camera di consiglio, il giudice può porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio senza concedere l'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a., ritenendo che l'assenza comporti rinuncia al contraddittorio sulla questione.
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