Cassazione Penale, Sentenza n. 38201/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato l'ordinanza che aveva concesso la liberazione condizionale ad Agrigento per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare: il Tribunale avrebbe omesso di valutare e motivare gli elementi negativi emersi nell'istruttoria (parere degli operatori carcerari che ritenevano prematuro il beneficio); non avrebbe tenuto conto della rilevanza del fatto che l'imputato non ha mai collaborato con la giustizia; avrebbe sovrastimato il valore del risarcimento ottenuto tramite pignoramento del quinto dello stipendio senza verificare una volontà riparatoria concreta o l'integrale adempimento delle spese di giustizia; non avrebbe adeguatamente valutato il rischio di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, nonostante il padre ricopra ancora ruolo apicale nel clan e la famiglia di origine viva in Sicilia; infine, il Tribunale non avrebbe dimostrato l'impossibilità dell'adempimento delle obbligazioni civili come richiesto dalla normativa e dalla giurisprudenza post-riforma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Sassari per un nuovo esame. La Corte ha rilevato che il Tribunale di merito non si è conformato ai principi consolidati relativi al "sicuro ravvedimento" (art. 176 c.p.) e alla verifica prevista dall'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario (modificato dalla d.l. 31/10/2022, n.162, conv. legge 30/12/2022, n.199): in mancanza di adeguata motivazione sui profili negativi (assenza di collaborazione, insufficiente riparazione, collegamenti familiari e ambiente criminale) e sulla concreta impossibilità di adempiere agli obblighi risarcitori, il provvedimento di ammissione alla liberazione condizionale non poteva essere confermato.
Norme richiamate
art. 176 cod. pen.
Il requisito del "sicuro ravvedimento" non si identifica con la sola buona condotta carceraria: richiede elementi positivi e specifici (riconoscimento critico del passato, atti concreti di riparazione) che consentano una qualificata probabilità di non recidiva e la cessazione della pericolosità sociale.
art. 4-bis ord. pen.
La riforma (post d.l. 162/2022 conv. legge 199/2022) ha reso relativa la presunzione di mantenimento dei collegamenti con l'organizzazione criminale: il giudice deve valutare, con poteri istruttori ampliati, l'assenza di collegamenti attuali e il rischio di ripristino, nonché la sussistenza di elementi specifici diversi dalla mera buona condotta carceraria.
d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199
La conversione normativa ha inciso sul regime delle misure alternative per reati di tipo mafioso, richiedendo valutazioni più dettagliate e l'allegazione di elementi concreti che escludano attualità o rischio di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata e la prova dell'adempimento delle obbligazioni civili o della loro assoluta impossibilità.
Massime di principio
- Per concedere la liberazione condizionale serve il "sicuro ravvedimento": non basta la buona condotta in carcere, occorrono elementi positivi che dimostrino riconoscimento del danno e impegno concreto alla riparazione.
- Quando il richiedente non ha collaborato con la giustizia e proviene da contesti mafiosi, il giudice deve valutare non solo l'assenza di collegamenti ma anche il rischio concreto di ripristino, considerando legami familiari e l'operatività del sodalizio.
- I pagamenti eseguiti tramite pignoramento (es. quinto dello stipendio) non bastano automaticamente a dimostrare una volontà riparatoria efficace; va valutata la spontanea disponibilità del detenuto e l'integrale adempimento delle obbligazioni o, alternativamente, la documentata impossibilità di adempiere.
- Il tribunale deve motivare esplicitamente il motivo del discostamento rispetto al parere degli operatori penitenziari e di altri organi (es. DDA), mostrando l'esame degli elementi negativi emersi in istruttoria.
- In presenza di dubbi sulla sussistenza dei requisiti (pericolosità residua, adempimento delle obbligazioni, rischio di collegamenti), il corretto approccio è il rinvio per ulteriore istruttoria o il rigetto dell'istanza fino a che non emergano elementi favorevoli idonei.
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