Cassazione Penale, Ordinanza n. 03545/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, ritenuta equa in ragione delle questioni dedotte.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione era proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 30/01/2025. Le doglianze riguardavano la pretesa mancata risposta ai motivi di appello. La Corte di cassazione rileva però che tali censure erano del tutto generiche, perché la sentenza di appello aveva una completa disamina della vicenda, anche richiamando la motivazione di primo grado, e le questioni riproposte in cassazione coincidevano con motivi di appello già ritenuti inammissibili; da ciò la validità della motivazione per relationem della sentenza impugnata.
Norme richiamate
in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata equitativamente
richiamato implicitamente dalla verifica della specificità dei motivi di ricorso per cassazione, che qui sono stati ritenuti generici
la genericità delle doglianze e la loro riproposizione su questioni già ritenute inammissibili comportano l'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure generiche sulla mancata risposta ai motivi di appello, quando la sentenza impugnata abbia invece affrontato compiutamente le questioni decisive, anche mediante motivazione per relationem alla sentenza di primo grado.
- La motivazione per relationem della sentenza d'appello è legittima quando il giudice di secondo grado fa proprie le argomentazioni della sentenza di primo grado e spiega puntualmente le ragioni della condivisione.
- La generica reiterazione in cassazione di doglianze già ritenute inammissibili in appello non consente di superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla cassa delle ammende, da determinarsi equitativamente.
- riretti
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