Cassazione Penale, Sentenza n. 6056/2022 del 22/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Trieste che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Casco avverso la sentenza del Tribunale di Udine. In cassazione il ricorrente deduceva la nullità della sentenza di primo grado per omessa declaratoria dell'assenza dell'imputato (violazione degli artt. 420-bis, comma 3, e 420-ter, comma 4, c.p.p.), sostenendo che la Corte territoriale non aveva esaminato tale motivo nonostante fosse stato dedotto nell'atto di appello; richiamava anche profili relativi alla notifica della sentenza e all'efficacia delle notifiche effettuate (domicilio e difensore d'ufficio).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Il Collegio ha rilevato che la tardività della proposizione dell'appello rispetto ai termini di legge non è contestata dal ricorrente; l'inammissibilità per tardività impedisce qualsiasi scrutinio del merito e dei motivi di nullità sollevati, determinando il passaggio in giudicato della sentenza ai sensi dell'art. 648, comma 2, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e, ritenendosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 544 cod. proc. pen.
termine di giorni quindici ai sensi dell'art. 544 cod. proc. pen.
Il giudice territoriale ha ritenuto che, in mancanza di indicazione del termine per il deposito della motivazione nella pronuncia, trovi applicazione il termine previsto dall'art. 544 c.p.p. (15 giorni) per individuare l'inizio della successiva decorrenza dei termini di impugnazione.
art. 420-bis cod. proc. pen., comma 3
Norma richiamata dal ricorrente per censurare l'omessa declaratoria dell'assenza dell'imputato nel rito abbreviato; la Corte di cassazione non ha esaminato la questione per via dell'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 420-ter cod. proc. pen., comma 4
Ulteriore riferimento normativo posto a fondamento della doglianza sulla procedura in assenza; anch'essa non è stata oggetto di valutazione di merito a causa della dichiarata inammissibilità.
art. 648 cod. proc. pen., comma 2
passaggio in giudicato della sentenza ai sensi dell'art. 648, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato l'art. 648, comma 2, per affermare che la tardiva proposizione dell'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza, facendo venir meno la possibilità di esaminare i motivi di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
Norma che consente alla Corte di determinare la condanna alle spese del procedimento di cassazione e, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di irrogare sanzioni pecuniarie (qui fissate in euro 3.000 per la cassa delle ammende).
Massime di principio
- La tempestività dell'appello è condizione fondamentale: un'impugnazione proposta oltre i termini di legge è dichiarata inammissibile e priva di esame di merito.
- Se l'appello è inammissibile per tardività, il giudice non può esaminare i motivi di doglianza (anche quelli che denunciano nullità processuali della sentenza di primo grado).
- In presenza di omissioni nella pronuncia sulla indicazione del termine per il deposito della motivazione, va verificata l'applicazione delle disposizioni che individuano termini sostitutivi (es. art. 544 c.p.p.) per calcolare correttamente i termini di impugnazione.
- Le censure sulla regolarità delle notifiche e sulla declaratoria di assenza dell'imputato sono rilevanti ma devono essere proposte entro un'impugnazione ammissibile; in mancanza è possibile che il giudicato ostacoli ogni ulteriore sindacato.
- La proposizione di un'impugnazione fuori termine può comportare non solo la perdita della tutela giurisdizionale sul merito, ma anche la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie se sussistono profili di colpa nella condotta dell'odierno ricorrente.
- Quando si riceve una sentenza, è essenziale calcolare subito i termini utili (considerando depositi motivazione, eventuali proroghe di legge e regole di computo) e, in caso di dubbi sulle notifiche, intervenire tempestivamente con i rimedi previsti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6040/2022 del 22/02/2022
- Sentenza penale · 22 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6041/2022 del 22/02/2022
- Sentenza penale · 22 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6042/2022 del 22/02/2022
- Sentenza penale · 22 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6044/2022 del 22/02/2022
- Sentenza penale · 22 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6047/2022 del 22/02/2022
- Sentenza penale · 22 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6048/2022 del 22/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →