Sentenza n. 4173/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 964/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 964/2024, relativa al riconoscimento del beneficio annuale di € 500,00 per la carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 964/2024, che aveva condannato il Ministero a riconoscerle il beneficio economico annuo di € 500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le modalità previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022. La sentenza era stata notificata al Ministero il 23 dicembre 2024, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 9 febbraio 2026, ed era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Persistendo l'inadempimento dell'Amministrazione, la ricorrente ha chiesto l'accertamento della mancata esecuzione, l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dell'art. 114 c.p.a., ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal titolo giudiziale entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato munito delle necessarie competenze. Ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, che il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002 e che la relativa parcella deve essere presentata nei termini dell'art. 71 del medesimo d.P.R., decorrenti dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione. Ha inoltre indicato le modalità telematiche di deposito degli atti del commissario tramite PAT. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di conoscere dell'azione di ottemperanza e di adottare gli ordini necessari per assicurare l'esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il ricorso per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione è stato ritenuto proponibile dopo l'inutile decorso del termine previsto dalla disposizione.
art. 1 l. n. 107/2015
beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”
Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal giudicato azionato.
d.P.R. n. 115/2002
Disciplina la determinazione e liquidazione del compenso del commissario ad acta e delle spese connesse all'incarico.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese di adempimento dell'incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Prevede il termine decadenziale per la presentazione della parcella del commissario; il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
art. 55 c.p.a.
null
art. 8 l. n. 417/1978
Richiamato, unitamente all'art. 55 d.P.R. n. 115/2002 e alla circolare ministeriale del 3 dicembre 1991, per l'utilizzo del mezzo proprio.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato e l'amministrazione non ne abbia dato esecuzione, purché sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- In presenza di un giudicato che impone il pagamento di somme determinate o determinabili, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine specifico e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inottemperanza.
- L'incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico, non dal mero deposito della relazione sull'attività svolta.
- Gli atti e i documenti depositati dal commissario ad acta nel processo amministrativo devono essere trasmessi esclusivamente mediante il Processo amministrativo telematico, secondo la modulistica e le modalità operative previste per gli ausiliari del giudice.
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