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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36222/2023 del 30/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Obazee Precious impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Trieste che aveva dichiarato inammissibili le domande di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare relative all'esecuzione del cumulo di pene formato con provvedimento del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino del 29/03/2022. Il cumulo comprendeva tre condanne (reato di stupefacenti 2013; evasione 2016; associazione mafiosa 2013-2018) con riconoscimento della continuazione tra i reati 1) e 3) e pena complessiva rideterminata in anni 5 e mesi 2. Il Tribunale aveva ritenuto le istanze inammissibili perché il ricorrente stava espiano la porzione di pena riferibile al reato ostativo ex art. 4-bis Ord. pen. (associazione mafiosa) e non aveva formulato specifica istanza volta ad accertare l'ipotesi di "collaborazione impossibile o inesigibile"; inoltre, ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., nella determinazione della pena da espiare vanno computate solo le pene o la custodia subite dopo la commissione del reato per il quale si deve determinare la pena, sicché non era possibile retrodatare la decorrenza della pena relativa al reato ostativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Quanto alla domanda di detenzione domiciliare, l'interesse è sopravvenuto alla proposizione del ricorso poiché dal sistema informativo detenuti risultava che Obazee era stato ammesso alla detenzione domiciliare in data 14/02/2022. Quanto all'istanza di affidamento in prova, l'impugnazione è stata ritenuta priva di attualità perché il cumulo includeva un reato ostativo e il Tribunale aveva correttamente applicato i criteri di parcellizzazione ex art. 657, comma 4, cod. proc. pen.; inoltre la Corte osserva che la modifica normativa introdotta dal d.l. 31/10/2022, n.162 (novellazione di art. 4-bis) permette oggi al Tribunale di sorveglianza di valutare, con parametri concreti e stringenti, il percorso rieducativo e l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, sicché il ricorrente può rivolgersi direttamente al Tribunale alla stregua dei nuovi parametri. Non è stata disposta condanna alle spese né sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 4-bis Ord. pen.

    La norma individua i reati ostativi all'ammissione alle misure alternative; il Tribunale ha ritenuto che la presenza di un titolo di reato ricompreso in art. 4-bis ostasse all'ammissione salvo che il condannato abbia espiato la porzione di pena relativa al reato ostativo o sussistano specifiche ragioni (es. collaborazione impossibile/inesigibile).

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    Nel calcolo della pena da espiare vengono computate solo le misure cautelari o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale si deve determinare la pena: ciò impone una parcellizzazione temporale delle pene nei cumuli quando si valuta l'ammissibilità di benefici per reati consumatisi in epoche diverse.

  • art. 76, comma 4-bis, Ord. pen. (dedotto dal ricorrente)

    Citato dal ricorrente come norma richiamata nella censura di violazione, ma la Corte non ha ritenuto fondata la pretesa di illegittima applicazione della disciplina della scissione del cumulo.

  • d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (modifica art. 4-bis)

    La novella ha introdotto un meccanismo che consente al Tribunale di sorveglianza di superare la presunzione di pericolosità connessa ai reati ostativi valutando, con indici stringenti e cumulativi, il percorso rieducativo e l'assenza di collegamenti attuali o potenziali con la criminalità organizzata; la Corte rileva che, per questo motivo, il ricorrente potrà riproporre la domanda direttamente al Tribunale sulla base dei nuovi parametri.

  • Sez. 1, n. 13041 del 11/12/2020 (Strano)

    Sez. 1, n. 13041 del 11/12/2020, dep. 2021, Strano, Rv. 280982

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, è legittimo lo scioglimento del cumulo in corso d'esecuzione quando occorre procedere al giudizio sull'ammissibilità di un beneficio ostacolato dalla presenza nel cumulo di reati elencati nell'art. 4-bis, purché il condannato abbia espiato la parte di pena relativa ai delitti ostativi.

  • Sez. 1, n. 45975 del 5/12/2022

    Sez. 1, n. 45975 del 5/12/2022

    Giurisprudenza richiamata a sostegno dell'applicazione dell'art. 657, comma 4: la detenzione riferita a reati ostativi deve essere collocata in epoca posteriore alla loro consumazione; non è possibile retrodatare il periodo di espiazione rispetto alla commissione del reato ostativo.

  • Sez. 1, n. 15196 del 1/02/2023

    Sez. 1, n. 15196 del 1/02/2023

    Giurisprudenza che interpreta la novella di cui al d.l. n. 162/2022 in senso tale da consentire una valutazione concreta del percorso rieducativo e dell'assenza di contatti con la criminalità organizzata ai fini della possibile deroga alla presunzione di pericolosità.

  • Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017 (Rezmuves)

    Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308

    Giurisprudenza richiamata sul punto della mancata condanna alle spese quando il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo tale situazione incompatibile con una forma di soccombenza della parte.

Massime di principio

  • Se nel cumulo di pene è presente un reato ricompreso nell'art. 4-bis (reato ostativo), il Tribunale di sorveglianza può sciogliere il cumulo e negare l'ammissione alle misure alternative se la porzione di pena relativa al reato ostativo non è stata ancora espiata; in tal caso è determinante la data di commissione del reato ai fini del computo dei periodi di detenzione (art. 657, comma 4, cod. proc. pen.).
  • Se il richiedente ottiene la misura alternativa (es. detenzione domiciliare) nel corso del giudizio di impugnazione, il ricorso può divenire privo di interesse e risultare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Dopo la novella di cui al d.l. 31/10/2022, n.162, il Tribunale di sorveglianza può, con una valutazione concreta e basata su indici stringenti, superare la presunzione di pericolosità correlata ai reati ostativi: i condannati che ritengono superati gli ostacoli devono riproporre la domanda al Tribunale alla luce dei nuovi parametri.
  • Il ricorrente che intenda ottenere misure alternative pur essendo titolare di condanne per reati ostativi dovrebbe, se possibile, dimostrare di aver già espiato la porzione di pena riferibile al reato ostativo o prospettare specifiche ragioni che rendano impossibile o non esigibile la collaborazione o che giustifichino una valutazione positiva del percorso rieducativo.
  • La mancata formulazione di istanze specifiche (es. accertamento della impossibilità o inesigibilità della collaborazione) può comportare il rigetto o l'inammissibilità delle domande basate su censure generiche relative alla scissione del cumulo.

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