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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-296/25

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) del 25 marzo 2026. — Direktor na TD Mitnitsa Burgas contro Lidikar OOD. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Varhoven administrativen sad. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale dell’Unione – Procedure d’importazione e d’esportazione – Importazione di una merce dal Canada – Metodo di determinazione del valore in dogana – Prezzo dichiarato all’esportazione della merce comunicato dalle autorità canadesi nell’ambito di un accordo internazionale di cooperazione doganale – Nozione di “dati disponibili nel territorio doganale dell’Unione” – Mezzi ragionevoli – Articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 952/2013 – Metodo residuale o “fall back” – Articolo 144 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. — Causa T-296/25

Giurisprudenza europea62025TJ0296

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale, investito di un rinvio pregiudiziale del giudice amministrativo supremo bulgaro, chiarisce l’uso del metodo residuale di determinazione del valore in dogana. In presenza di dubbi fondati sul valore di transazione e di indisponibilità dei metodi ordinari, le autorità possono utilizzare il prezzo dichiarato all’esportazione dal paese terzo se tale dato è stato trasmesso nell’ambito di un accordo di cooperazione doganale. La Corte esclude che ciò sia impedito dal requisito dei "dati disponibili nel territorio doganale dell’Unione" o dai divieti relativi a prezzi di paesi terzi, valori arbitrari o sistemi del valore più elevato. Spetta comunque al giudice nazionale verificare che il dato utilizzato corrisponda, in concreto, a un valore reale e affidabile.

Valore in dogana: il prezzo dichiarato all’esportazione in Canada, comunicato alle dogane di uno Stato membro nell’ambito di un accordo di cooperazione doganale, può essere utilizzato come dato disponibile nell’UE e come mezzo ragionevole nel metodo residuale di valutazione.

La questione giuridica

Se, ai fini dell’articolo 74, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione, il prezzo dichiarato all’esportazione di una merce verso l’UE, comunicato dalle autorità doganali del paese terzo in forza di un accordo internazionale di cooperazione doganale, possa: 1) essere considerato un "dato disponibile nel territorio doganale dell’Unione"; 2) costituire un "mezzo ragionevole" per determinare il valore in dogana quando il valore di transazione e i metodi secondari dell’articolo 74, paragrafo 2, non sono applicabili.

Principio di diritto

L’articolo 74, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione va interpretato nel senso che il prezzo dichiarato all’esportazione di una merce, comunicato dalle dogane del paese terzo alle dogane di uno Stato membro nell’ambito di un accordo internazionale di cooperazione doganale, può essere considerato un dato disponibile nel territorio doganale dell’Unione e può anche costituire un mezzo ragionevole per la determinazione del valore in dogana, purché il suo impiego rispetti i limiti del metodo residuale e non si fondi su valori arbitrari o fittizi.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 952/2013, articolo 70
  • Regolamento (UE) n. 952/2013, articolo 74, paragrafo 3
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, articolo 140
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, articolo 144
  • Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII del GATT 1994, articolo 7
  • GATT 1994, articolo VII
  • Accordo di cooperazione e di reciproca assistenza in materia doganale tra la Comunità europea e il Canada, articoli 1, 7, 11 e 16
  • Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra Canada, UE e Stati membri, articoli 6.1 e 6.13

Valore in dogana fondato sul prezzo dichiarato all’esportazione comunicato dalle dogane canadesi

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria) in materia di valore in dogana di un veicolo importato dal Canada. Il Tribunale interpreta l’articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 952/2013, alla luce anche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e degli accordi internazionali di cooperazione doganale UE-Canada.

Fatti e procedimento principale

Lidikar OOD aveva dichiarato in dogana il veicolo sulla base del prezzo di transazione di CAD 3310. A seguito di controllo a posteriori, le autorità bulgare avevano ricevuto dalle autorità canadesi, nell’ambito della cooperazione doganale, un file con il prezzo dichiarato all’esportazione per lo stesso veicolo, pari a CAD 15889. Ritenuti non attendibili i documenti prodotti dall’importatrice e impossibile applicare i metodi di valutazione secondari dell’articolo 74, paragrafo 2, del codice doganale dell’Unione, l’amministrazione aveva determinato il valore in dogana sulla base dei dati trasmessi dal Canada ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 3.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:

  • se il prezzo dichiarato all’esportazione da uno Stato terzo, comunicato alle dogane di uno Stato membro nell’ambito di un accordo internazionale, possa essere considerato un "dato disponibile nel territorio doganale dell’Unione";
  • se tale prezzo possa costituire un "mezzo ragionevole" ai fini della determinazione del valore in dogana ex articolo 74, paragrafo 3.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama:

  • l’articolo 70 del regolamento (UE) n. 952/2013, che pone come metodo primario il valore di transazione;
  • l’articolo 74, paragrafo 3, dello stesso regolamento, che prevede il metodo residuale sulla base di dati disponibili nel territorio doganale dell’Unione e mediante mezzi ragionevoli compatibili con l’accordo di valutazione in dogana, il GATT 1994 e il codice doganale;
  • l’articolo 144 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, che ammette una ragionevole flessibilità ma vieta, tra l’altro, l’uso di prezzi all’esportazione verso un paese terzo come criterio autonomo e di valori arbitrari o fittizi;
  • l’articolo 7 dell’Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII del GATT 1994;
  • gli articoli 7, 11 e 16 dell’accordo UE-Canada di cooperazione doganale, oltre agli articoli 6.1 e 6.13 del CETA.

Ragionamento della Corte

Sul primo profilo, il Tribunale afferma che la nozione di "dati disponibili nel territorio doganale dell’Unione" va intesa in senso ampio, come disponibilità concreta del dato per le autorità doganali dell’Unione. Non è quindi necessario che il dato sia stato materialmente raccolto nell’Unione: può provenire da un paese terzo, se messo a disposizione delle autorità europee tramite un accordo internazionale di cooperazione doganale.

Sul secondo profilo, il Tribunale osserva che il metodo residuale è uno strumento di ultima istanza e consente una certa flessibilità. Il ricorso al prezzo dichiarato all’esportazione dal paese terzo non è vietato dall’accordo di valutazione in dogana né dal diritto UE, poiché il divieto riguarda l’uso di prezzi di merci vendute per l’esportazione in un paese diverso da quello d’importazione come base normativa generale, non l’impiego, in via residuale, di un prezzo estero quale dato disponibile per verificare il valore reale della merce. La Corte richiama anche la propria giurisprudenza precedente, in particolare Carboni e derivati, per confermare che un prezzo anteriore relativo alla medesima merce può essere utilizzato come mezzo ragionevole.

Il Tribunale precisa inoltre che il divieto di ricorrere a un sistema fondato sul più elevato tra due valori possibili non impedisce di utilizzare il prezzo dichiarato all’esportazione quando esso sia l’unico dato disponibile in presenza di dubbi fondati sul valore dichiarato dall’importatore. Resta comunque necessario verificare che il valore non sia arbitrario o fittizio.

Dispositivo

Il Tribunale risponde che:

  • il prezzo dichiarato all’esportazione di una merce, comunicato dalle autorità doganali del paese di esportazione alle autorità doganali di uno Stato membro nell’ambito di un accordo internazionale di cooperazione doganale, può essere qualificato come dato disponibile nel territorio doganale dell’Unione;
  • lo stesso prezzo può costituire un mezzo ragionevole ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione per determinare il valore in dogana della merce.

Principio affermato

La decisione consolida l’idea che, nel metodo residuale di valutazione in dogana, le autorità dell’Unione possano utilizzare informazioni provenienti da paesi terzi se ricevute attraverso canali di cooperazione doganale internazionalmente concordati, purché il dato sia concreto, affidabile e compatibile con i limiti dell’articolo 74, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione.

Come è indicizzato

Materieunione doganalevalore in doganaimportazionicooperazione doganale internazionale

Testo integrale

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