Tribunale, Sentenza T-359/21
Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 25 March 2026. — ClientEarth AISBL v European Commission. — Access to documents – Regulation (EC) No 1049/2001 – Documents concerning the active substances mancozeb and cypermethrin – Individual positions of the Member States in the Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed – Partial refusal of access – Article 4(2) and (3) of Regulation No 1049/2001 – Exception relating to the protection of the decision-making process – Exception relating to the protection of court proceedings – Overriding public interest. — Case T-359/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale accoglie in parte il ricorso di ClientEarth contro il rifiuto della Commissione di divulgare documenti sui voti e sulle posizioni degli Stati membri nel PAFF Committee in materia di mancozeb e cypermethrin. La Corte ritiene illegittimo il diniego fondato sulla tutela del processo decisionale, perché la Commissione ha fatto leva su motivi generici e sulla sola riservatezza della comitologia. Respinge invece le censure contro il diniego dei documenti legati a procedimenti giurisdizionali pendenti, ritenendo applicabile l’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001.
Accesso ai documenti relativi alle posizioni dei membri del comitato PAFF sulla proroga/non rinnovo dell’approvazione di mancozeb e cypermethrin: limiti dell’eccezione per il processo decisionale e per i procedimenti giurisdizionali, nonché valutazione dell’interesse pubblico prevalente.
La questione giuridica
Se la Commissione potesse legittimamente negare l’accesso: 1) ai documenti contenenti le posizioni individuali degli Stati membri nel comitato PAFF invocando l’eccezione relativa alla tutela del processo decisionale (articolo 4, paragrafo 3, primo e secondo comma, del regolamento n. 1049/2001); 2) ai documenti relativi ai voti/posizioni espressi in tale comitato invocando la stessa eccezione anche dopo la decisione; 3) ai documenti usati in un contenzioso pendente invocando l’eccezione relativa alla tutela dei procedimenti giurisdizionali (articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino); 4) se sussistesse un interesse pubblico prevalente alla divulgazione, in particolare per il carattere "legislativo" della materia e per la tutela dell’ambiente e della salute; 5) se le Standard Rules of Procedure dei comitati potessero prevalere sul regolamento n. 1049/2001 o essere disapplicate ex articolo 277 TFUE.
Principio di diritto
La Commissione non può opporre in modo automatico la riservatezza prevista dalle regole di procedura dei comitati per negare l’accesso ai documenti ai sensi del regolamento n. 1049/2001: per invocare l’eccezione relativa alla tutela del processo decisionale deve dimostrare, con elementi concreti e riferiti ai documenti richiesti, un rischio ragionevolmente prevedibile e non ipotetico di grave pregiudizio. Nel caso concreto, il Tribunale annulla il diniego quanto ai documenti sulle posizioni individuali degli Stati membri nel PAFF Committee relativi a mancozeb e cypermethrin, perché la Commissione si è basata su ragioni generiche e su un presunto obbligo di confidenzialità della comitologia incompatibile con il regolamento n. 1049/2001. Al contrario, conferma il diniego dei documenti connessi a un contenzioso pendente, poiché essi erano strettamente collegati a quel procedimento e la loro divulgazione avrebbe potuto compromettere l’eguaglianza delle armi e la serenità del processo giudiziario; non è però provato un interesse pubblico prevalente sufficiente a superare tale tutela.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 6 del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 12 del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Regolamento (UE) n. 182/2011
- Regolamento (CE) n. 1107/2009
- Regolamento (CE) n. 1367/2006
- Articolo 3 del regolamento (CE) n. 1367/2006
- Articolo 6 del regolamento (CE) n. 1367/2006
- Articolo 10 del regolamento (UE) n. 182/2011
- Articolo 4 TUE
Accesso ai documenti relativi a mancozeb e cypermethrin e limiti delle eccezioni del regolamento n. 1049/2001
La sentenza riguarda un ricorso di annullamento proposto da ClientEarth AISBL contro la decisione della Commissione che aveva negato, in tutto o in parte, l’accesso a documenti relativi alla proroga e al non rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive mancozeb e cypermethrin. Il contenzioso si inserisce nel quadro del regolamento n. 1049/2001 sull’accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni dell’Unione e coinvolge documenti concernenti le posizioni individuali degli Stati membri nel comitato PAFF, nonché documenti collegati a procedimenti giudiziari pendenti.
Fatti e svolgimento del procedimento
ClientEarth aveva chiesto l’accesso a più categorie di documenti in possesso della Commissione: documenti relativi alle procedure di proroga o non rinnovo di mancozeb e cypermethrin, posizioni di voto degli Stati membri nel PAFF Committee e corrispondenza con imprese e associazioni di settore. Dopo una fase di riduzione del perimetro della domanda, la Commissione aveva adottato una decisione espressa di rigetto parziale, distinguendo tre gruppi di documenti:
- il primo gruppo, negato sulla base dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001;
- il secondo gruppo, negato sulla base dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma;
- il terzo gruppo, negato sulla base dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, relativo alla tutela dei procedimenti giurisdizionali.
Questioni giuridiche esaminate
La ricorrente sosteneva, in sintesi:
- che le Standard Rules of Procedure dei comitati non potessero prevalere sul regolamento n. 1049/2001;
- che la Commissione non avesse dimostrato un pregiudizio concreto e serio al processo decisionale;
- che i voti degli Stati membri non fossero "opinioni per uso interno" ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma;
- che i documenti del terzo gruppo non fossero collegati a procedimenti giudiziari specifici;
- che vi fosse comunque un interesse pubblico prevalente, specie per la natura "legislativa" dei documenti e per la tutela dell’ambiente e della salute.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama anzitutto il regolamento n. 1049/2001, in particolare:
- articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino;
- articolo 4, paragrafo 3, primo e secondo comma;
- articoli 6, 7, 8, 9 e 12.
Sono inoltre richiamati:
- il regolamento (UE) n. 182/2011 sulla comitologia, in particolare l’articolo 10;
- il regolamento (CE) n. 1367/2006 (regolamento Aarhus), in particolare gli articoli 3, 6 e 2, paragrafo 1, lettera d);
- il regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari;
- gli articoli 263 e 277 TFUE, l’articolo 296 TFUE, l’articolo 41 della Carta e l’articolo 4 TUE.
Ragionamento della Corte: primo motivo
Quanto al primo gruppo di documenti, il Tribunale accoglie il primo motivo. Esclude che le regole di procedura dei comitati, e in particolare le Standard Rules of Procedure, possano di per sé sottrarre documenti all’applicazione del regolamento n. 1049/2001. In particolare:
- l’articolo 10(2) delle Standard Rules of Procedure disciplina il contenuto del riassunto dei lavori, non l’accesso ai documenti;
- l’articolo 13(2), che qualifica come confidenziali le discussioni, è limitato da altre disposizioni dello stesso articolo che richiamano espressamente la disciplina dell’accesso del pubblico;
- non emerge alcuna base per affermare una riservatezza automatica delle posizioni individuali degli Stati membri.
Inoltre, la Commissione non ha dimostrato che la divulgazione avrebbe concretamente e seriamente compromesso il processo decisionale in corso sul non rinnovo del cypermethrin. Le ragioni addotte su cooperazione, fiducia reciproca, pressione esterna, margine di manovra e flessibilità sono ritenute troppo generiche, astratte e non ancorate al contenuto specifico dei documenti richiesti.
Ragionamento della Corte: secondo motivo
Quanto al secondo gruppo di documenti, il Tribunale respinge il primo profilo della censura, ritenendo che i voti individuali degli Stati membri nel PAFF Committee possano rientrare nell’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001. Secondo il Tribunale, tali voti sono espressione di posizioni preparatorie che confluiscono nel processo decisionale interno della Commissione e, in concreto, costituiscono "opinioni per uso interno" nell’ambito di deliberazioni e consultazioni preliminari.
Tuttavia, sul secondo profilo del motivo, il Tribunale accoglie la censura della ricorrente: anche qui la Commissione non ha fornito elementi concreti per dimostrare che la divulgazione dei documenti avrebbe seriamente compromesso il processo decisionale. Le argomentazioni su rapporto di fiducia, autocensura e pressione esterna sono considerate generiche e non suffragate da fatti specifici. Di conseguenza, il diniego viene annullato anche per questo gruppo di documenti.
Ragionamento della Corte: terzo motivo
Il terzo gruppo di documenti, invece, resta sottratto all’accesso. Il Tribunale osserva che tali documenti erano strettamente connessi a procedimenti giurisdizionali pendenti riguardanti l’impugnazione del regolamento di esecuzione 2020/2087 sul mancozeb. Anche se i documenti non erano stati redatti esclusivamente per il processo, il loro contenuto era direttamente collegato alle controversie e avrebbe potuto incidere sull’eguaglianza delle armi e sulla serenità del procedimento.
La Corte ricorda che l’eccezione relativa ai procedimenti giurisdizionali tutela sia l’assetto processuale sia la corretta amministrazione della giustizia. Nel caso concreto, la divulgazione avrebbe potuto esporre il dibattito giudiziario a pressioni esterne e rivelare la posizione difensiva della Commissione, senza un corrispondente obbligo per le controparti.
Interesse pubblico prevalente e regolamento Aarhus
Il Tribunale esamina poi l’argomento dell’interesse pubblico prevalente. Esclude che le sole considerazioni sulla natura "legislativa" dei documenti bastino a prevalere sulla tutela dei procedimenti giurisdizionali: il ricorrente deve dimostrare in modo preciso che, nel caso concreto, la trasparenza ha un peso tale da superare l’interesse protetto dall’eccezione.
Quanto alla tutela dell’ambiente, il Tribunale riconosce che i documenti relativi a una misura come il regolamento di esecuzione 2020/2087 possono rientrare nella nozione di informazione ambientale ai sensi del regolamento n. 1367/2006, ma ritiene comunque non dimostrato un interesse pubblico prevalente specifico e concreto. L’argomento è quindi respinto.
Motivo fondato sull’articolo 277 TFUE
Il Tribunale dichiara infine inoperante il motivo con cui si contestava, in via incidentale, la legittimità delle Standard Rules of Procedure ai sensi dell’articolo 277 TFUE. Il motivo è considerato inefficace perché il diniego relativo al terzo gruppo di documenti si fondava solo sul regolamento n. 1049/2001, mentre quello relativo ai primi due gruppi viene già annullato per altri profili.
Dispositivo e conseguenze
La sentenza accoglie parzialmente il ricorso e annulla la decisione della Commissione nella parte in cui ha negato l’accesso:
- ai documenti del primo gruppo;
- ai documenti del secondo gruppo;
entrambi sulla base dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001. Il ricorso è invece respinto per il resto, in particolare per il diniego relativo al terzo gruppo di documenti. La Commissione è condannata alle spese.
Principi affermati
La sentenza ribadisce che:
- le eccezioni al diritto di accesso devono essere interpretate restrittivamente;
- l’istituzione deve indicare elementi concreti e specifici che rendano ragionevolmente prevedibile un serio pregiudizio al processo decisionale;
- le norme interne o procedurali dei comitati non possono, da sole, introdurre una riservatezza ulteriore rispetto al regolamento n. 1049/2001;
- l’eccezione per i procedimenti giurisdizionali copre anche documenti strettamente collegati a un contenzioso pendente quando la divulgazione possa incidere sull’eguaglianza delle armi e sulla serenità del giudizio.
Come è indicizzato
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