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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-221/25

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) del 25 marzo 2026. — TUI Belgium NV e a. contro Belgische Staat. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Hof van Cassatie. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune dell’IVA – Operazioni soggette a IVA – Prestazione di servizi a titolo oneroso – Esenzioni – Clausola di “standstill” – Facoltà degli Stati membri di mantenere transitoriamente talune imposte – Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4, della sesta direttiva 77/388/CEE e articolo 370 della direttiva 2006/112/CE – Prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio relative a viaggi effettuati al di fuori dell’Unione – Allegato E, punto 15, della sesta direttiva 77/388 e allegato X, parte A, punto 4, della direttiva 2006/112 – Modifica della legislazione nazionale successiva – Assenza di deroga espressa all’esenzione. — Causa T-221/25

Giurisprudenza europea62025TJ0221

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha stabilito che il Belgio poteva continuare ad assoggettare a IVA i servizi delle agenzie di viaggio relativi a viaggi effettuati al di fuori dell’Unione anche dopo la modifica legislativa del 1999. La clausola di standstill della sesta direttiva e della direttiva IVA non richiede una deroga espressa all’esenzione, purché l’imposizione fosse già in vigore al 1º gennaio 1978. La soppressione dell’eccezione espressa all’esenzione, con mantenimento solo implicito dell’imponibilità, non basta da sola a escludere la continuità del regime derogatorio.

Clausola di standstill IVA e servizi delle agenzie di viaggio per viaggi fuori dell’Unione: non serve una deroga espressa, né una modifica legislativa che mantenga l’imponibilità solo implicitamente esclude il beneficio della deroga

La questione giuridica

Se la clausola di standstill prevista dall’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4, della sesta direttiva 77/388/CEE, nonché dall’articolo 370 della direttiva 2006/112/CE, richieda una disposizione nazionale espressa che deroghi all’esenzione IVA per i servizi delle agenzie di viaggio relativi a viaggi fuori dell’Unione; e se una modifica legislativa successiva che sopprima l’eccezione espressa e lasci emergere solo implicitamente l’imponibilità debba essere considerata non sostanzialmente identica alla normativa precedente e fondata su un principio diverso.

Principio di diritto

La clausola di standstill in materia IVA consente agli Stati membri di mantenere l’imposizione, per le prestazioni delle agenzie di viaggio relative a viaggi fuori dell’Unione, se tali operazioni erano già assoggettate a imposta al 1º gennaio 1978; non è necessaria una disposizione nazionale espressa di deroga all’esenzione, potendo lo Stato membro avvalersi della facoltà anche mediante una tecnica normativa che lasci l’imponibilità solo implicitamente. Inoltre, la soppressione di una norma espressa che escludeva l’esenzione, quando il regime successivo continua in sostanza a produrre lo stesso risultato impositivo senza cambiare logica o procedure, non fa venir meno la compatibilità con la deroga transitoria.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 77/388/CEE
  • Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4, della direttiva 77/388/CEE
  • Allegato E, punto 15, della direttiva 77/388/CEE
  • Articolo 153, primo comma, della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 306, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 309 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 370 della direttiva 2006/112/CE
  • Allegato X, parte A, punto 4, della direttiva 2006/112/CE

Clausola di standstill e servizi delle agenzie di viaggio fuori dell’Unione

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Hof van Cassatie (Corte di cassazione belga) in una controversia tra un gruppo di società del settore turistico e lo Stato belga. Al centro vi è la compatibilità con il diritto UE del mantenimento dell’IVA sui servizi delle agenzie di viaggio relativi a viaggi effettuati al di fuori dell’Unione.

Fatti e procedimento principale

Le società ricorrenti, riunite nel gruppo Travel4you, avevano chiesto il rimborso dell’IVA applicata alle prestazioni rese da TUI Belgium per viaggi fuori dall’Unione nel periodo novembre 2004-dicembre 2014. Sostenevano che, dopo la modifica del codice IVA belga operata dal regio decreto del 28 dicembre 1999, tali prestazioni fossero divenute esenti. L’amministrazione tributaria aveva negato il rimborso; i giudici di merito avevano accolto la tesi della persistenza dell’imposizione, e il giudice di cassazione ha chiesto chiarimenti alla Corte.

Normativa UE rilevante

La Corte ha richiamato, per la sesta direttiva 77/388/CEE:

  • l’articolo 26, paragrafo 3, sull’esenzione delle prestazioni delle agenzie di viaggio per operazioni fuori Comunità;
  • l’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4, sulla clausola di standstill;
  • l’allegato E, punto 15, che elencava le operazioni che potevano restare imponibili.

Per la direttiva 2006/112/CE, sono stati richiamati:

  • l’articolo 153;
  • l’articolo 306, paragrafo 1, sul regime speciale delle agenzie di viaggio;
  • l’articolo 309, sull’esenzione per le operazioni fuori dall’Unione;
  • l’articolo 370 e l’allegato X, parte A, punto 4, che riprendono la deroga transitoria.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se la deroga transitoria richieda una disposizione nazionale espressa che preveda l’imponibilità;
  • se la riforma del 1999, che ha soppresso la norma espressa di esclusione dall’esenzione sostituendola con un assetto da cui l’imponibilità risulta solo implicitamente, debba considerarsi una normativa diversa nei suoi elementi essenziali e fondata su un principio differente.

Ragionamento della Corte

La Corte ha ricordato che l’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della sesta direttiva e l’articolo 370 della direttiva IVA consentono agli Stati membri di continuare ad assoggettare a imposta, in via transitoria, le operazioni già imponibili al 1º gennaio 1978 e ricomprese nei rispettivi allegati. Il testo delle disposizioni non impone, però, che tale scelta sia espressa con una formula legislativa specifica di deroga all’esenzione.

Ne deriva che gli Stati membri restano liberi di scegliere la tecnica normativa più adeguata, purché il regime sia sufficientemente chiaro e preciso in ossequio al principio di certezza del diritto. Nel caso belga, la Corte ha rilevato che, anche dopo la riforma del 1999, le prestazioni delle agenzie di viaggio per viaggi fuori dell’Unione continuavano a essere assoggettate a IVA, pur in assenza di una clausola espressa di esclusione dall’esenzione.

Quanto alla seconda questione, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui una disposizione successiva non è automaticamente esclusa dalla deroga solo perché adottata dopo la data di riferimento: conta se essa sia sostanzialmente identica alla normativa precedente o se invece introduca una logica nuova o nuove procedure. Qui la soppressione della presunzione legale e della norma espressa di eccezione rispondeva, secondo il contesto descritto dal giudice nazionale, soprattutto all’esigenza di evitare doppie imposizioni e di riallineare la legislazione alla definizione unionale di agenzia di viaggio, senza modificare in sostanza l’assoggettamento a IVA delle medesime operazioni.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale ha risposto che:

  • la clausola di standstill non richiede una disposizione nazionale espressa che deroghi all’esenzione;
  • una riforma che sopprima l’eccezione espressa ma lasci intendere che le medesime prestazioni restano imponibili non è, per ciò solo, una normativa non sostanzialmente identica o fondata su un principio diverso.

Principi affermati

La sentenza conferma che, in materia di clausole di standstill IVA, ciò che rileva è la persistenza sostanziale dell’imposizione al momento di riferimento, non la forma letterale con cui il legislatore nazionale la conserva nel tempo. La continuità del regime può essere garantita anche da una disciplina che renda l’imponibilità desumibile implicitamente, purché non muti la sostanza del trattamento fiscale delle operazioni.

Come è indicizzato

Materieivaagenzie di viaggioesenzioni fiscaliclausola di standstillarmonizzazione fiscale ue

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