Corte di giustizia, Ordinanza C-181/25
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 25 marzo 2026. — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) contro Assessorato regionale della Salute. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Requisito dell’indicazione dei motivi che giustificano la necessità di una risposta da parte della Corte – Mancanza di precisazioni sufficienti – Irricevibilità manifesta. — Causa C-181/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non entra nel merito della compatibilità dei criteri regionali di assegnazione dei budget sanitari con il diritto dell’Unione. Ritiene infatti che la domanda del giudice siciliano non rispetti i requisiti di chiarezza e precisione dell’articolo 94 del regolamento di procedura, richiamati nell’ambito dell’articolo 267 TFUE. Ne consegue la manifesta irricevibilità del rinvio, con possibilità per il giudice nazionale di presentare una nuova domanda adeguatamente motivata.
Rinvio pregiudiziale manifestamente irricevibile per difetto di indicazioni sufficienti su norme nazionali, pertinenza delle disposizioni UE invocate e collegamento con la controversia principale.
La questione giuridica
Se l’esclusione dei servizi sanitari dalla direttiva 2006/123/CE impedisca o meno l’applicazione dei principi UE di concorrenza all’accesso dei privati accreditati ai contratti con il servizio sanitario regionale; se il criterio della spesa storica per l’assegnazione dei budget sia compatibile con gli articoli 3, paragrafo 3, TUE, 3, paragrafo 1, lettera b), 106, 116 e 117, paragrafo 1, TFUE; se sia compatibile un budget di ingresso fisso predeterminato dall’amministrazione e, in caso affermativo, se ciò dipenda dal suo valore assoluto o relativo rispetto agli altri operatori.
Principio di diritto
La Corte dichiara manifestamente irricevibile il rinvio pregiudiziale quando il giudice nazionale non identifica con precisione le disposizioni nazionali contestate né spiega in modo sufficiente perché le norme UE invocate siano pertinenti e quale nesso esista tra esse e la controversia principale; in particolare, riferimenti generici ai principi di concorrenza, all’articolo 3, paragrafo 3, TUE e agli articoli 3, 106, 116 e 117 TFUE non bastano. Il giudice del rinvio può tuttavia riproporre una nuova domanda se fornisce tutti gli elementi necessari.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 3, paragrafo 3, TUE
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), TFUE
- Articoli 106, 116 e 117, paragrafo 1, TFUE
- Direttiva 2006/123/CE
- Articolo 2, paragrafo 2, lettera f), direttiva 2006/123/CE
- Articolo 4, punto 1, direttiva 2006/123/CE
- Decreto legislativo n. 502/1992
- Articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992
Rinvio pregiudiziale su budget sanitari regionali e concorrenza nel mercato interno
La Corte, Settima Sezione, decide con ordinanza in una causa pregiudiziale proposta dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. Il giudizio principale riguarda la legittimità di decreti regionali siciliani che, per il periodo 2020-2023, hanno fissato i criteri di assegnazione delle risorse pubbliche destinate a prestazioni specialistiche sanitarie erogate da strutture private accreditate e convenzionate.
Contesto del procedimento principale
La controversia nasce dall’impugnazione, proposta dall’AGCM, dei decreti adottati dall’Assessorato Regionale della Salute per dare esecuzione a una precedente sentenza di annullamento del TAR Sicilia relativa al decreto n. 2087/2018. Secondo l’AGCM, i nuovi decreti non avrebbero realmente superato il criterio della spesa storica , mantenendo un sistema di riparto non conforme ai principi di concorrenza e parità tra operatori. Il giudice del rinvio ha quindi chiesto chiarimenti sugli effetti dell’esclusione dei servizi sanitari dalla direttiva 2006/123/CE e sulla possibile applicazione diretta dei principi dei Trattati nel settore.
Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte
Il giudice nazionale ha chiesto, in sintesi:
- se l’esclusione dei servizi sanitari dalla direttiva 2006/123/CE incida sull’applicabilità dei principi di concorrenza all’accesso dei privati accreditati ai contratti ex articolo 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992;
- se il criterio della spesa storica, utilizzato in via esclusiva o prevalente per assegnare il budget, sia contrario agli articoli 3, paragrafo 3, TUE, 3, paragrafo 1, lettera b), 106, 116 e 117, paragrafo 1, TFUE;
- se un budget di ingresso fisso e predeterminato dall’amministrazione, indipendente da efficienza, qualità e caratteristiche del servizio, sia compatibile con tali norme;
- in caso positivo, se la compatibilità dipenda dal valore assoluto del budget o dal suo valore relativo rispetto agli altri operatori già presenti sul mercato.
Normativa dell’Unione richiamata
La Corte richiama anzitutto l’articolo 267 TFUE e, sotto il profilo processuale, l’articolo 53, paragrafo 2, e l’articolo 94 del regolamento di procedura. Sul piano sostanziale sono menzionati l’articolo 3, paragrafo 3, TUE, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), TFUE, gli articoli 106, 116 e 117, paragrafo 1, TFUE, nonché la direttiva 2006/123/CE, in particolare l’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), che esclude i servizi sanitari dal suo campo di applicazione, e l’articolo 4, punto 1, sulla nozione di servizio.
Il ragionamento della Corte sulla ricevibilità
La Corte ricorda che il rinvio pregiudiziale è uno strumento di cooperazione, ma presuppone che la decisione di rinvio contenga un quadro di fatto e di diritto sufficiente, l’indicazione delle norme nazionali rilevanti e una spiegazione chiara dei motivi per cui l’interpretazione del diritto dell’Unione è necessaria per risolvere la controversia.
La Corte sottolinea che tali requisiti sono particolarmente rigorosi quando la questione tocca il settore della concorrenza, caratterizzato da situazioni giuridiche e fattuali complesse. Nel caso concreto, la domanda è ritenuta manifestamente insufficiente per più ragioni:
- il giudice del rinvio non individua con precisione le disposizioni nazionali specificamente contestate; i decreti regionali sono solo menzionati in termini generici;
- non viene chiarito in che modo l’articolo 3, paragrafo 3, TUE sarebbe pertinente, trattandosi di una disposizione che enuncia obiettivi dell’Unione;
- gli articoli 116 e 117 TFUE, di natura procedurale, sono evocati senza spiegare il loro nesso con la controversia;
- il riferimento all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), TFUE è ritenuto insufficiente, perché la domanda non richiama le specifiche disposizioni del capo sulla concorrenza del Trattato FUE;
- l’articolo 106 TFUE è invocato senza indicare quali norme antitrust o in materia di aiuti di Stato sarebbero applicabili al caso;
- i principi generali di tutela della concorrenza e del libero mercato sono richiamati in modo troppo generico, senza un preciso aggancio alla normativa nazionale.
Decisione
La Corte conclude che la domanda di pronuncia pregiudiziale non soddisfa manifestamente i requisiti dell’articolo 94 del regolamento di procedura e, in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 2, dello stesso regolamento, la dichiara manifestamente irricevibile.
Effetti pratici della pronuncia
La Corte non si pronuncia sul merito della compatibilità del criterio della spesa storica o dei budget di ingresso fissati dalla Regione con il diritto dell’Unione. Resta però aperta la possibilità per il giudice del rinvio di presentare una nuova domanda, purché sia corredata da tutte le indicazioni di fatto e di diritto necessarie a consentire una risposta utile della Corte.
Principio affermato
Il rinvio pregiudiziale è irricevibile quando il giudice nazionale non indica con precisione le norme nazionali rilevanti e non spiega in modo sufficiente il rapporto tra tali norme e le disposizioni UE invocate; il mero richiamo generico ai principi di concorrenza e a disposizioni dei Trattati non consente alla Corte di esercitare il suo ruolo interpretativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 25 mar 2026Tribunale, Sentenza T-310/21
- Sentenza · 25 mar 2026Tribunale, Sentenza T-313/21
- Sentenza · 25 mar 2026Tribunale, Sentenza T-359/21
- Sentenza · 25 mar 2026Tribunale, Sentenza T-183/24
- Sentenza · 25 mar 2026Tribunale, Sentenza T-221/25
- Sentenza · 25 mar 2026Tribunale, Sentenza T-296/25
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →