Tribunale, Sentenza T-313/21
Judgment of the General Court (Ninth Chamber, Extended Composition) of 25 March 2026. — SAS Cargo Group A/S and Others v European Commission. — Non-contractual liability – Competition – Agreements, decisions and concerted practices – Market for airfreight – Reduction of the fine by the General Court – Refusal of the Commission to pay interest on the overpayment – Limitation period – Starting point of the limitation period – Interruption – Admissibility – Concept of ‘interest’ – Rate applicable. — Case T-313/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale accoglie in larga parte la domanda risarcitoria delle società SAS, ritenendo che la Commissione, nel rimborsare le multe annullate, avrebbe dovuto corrispondere anche un interesse compensativo a tasso standard e non solo gli interessi maturati sul deposito. La domanda è dichiarata tempestiva, poiché la prescrizione è stata interrotta dall’istanza preventiva e il termine per agire comprende la proroga di 10 giorni per distanza. È invece dichiarata irricevibile la domanda di annullamento della lettera di diniego del 25 marzo 2021 per difetto di interesse ad agire.
Responsabilità extracontrattuale dell’Unione per mancato pagamento, in sede di esecuzione di una sentenza di annullamento, dell’interesse compensativo dovuto su una multa rimborsata solo in linea capitale.
La questione giuridica
Se la Commissione, avendo rimborsato solo il capitale della multa annullata e gli interessi prodotti dal deposito, ma non l’interesse a tasso standard dovuto ex articolo 266 TFUE, abbia commesso una violazione sufficientemente grave idonea a fondare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione; se la domanda risarcitoria sia tempestiva ai sensi dell’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia; quale tasso di interesse compensativo e quale tasso di mora debbano applicarsi; e se sussista un interesse ad agire per l’annullamento della lettera di diniego del 25 marzo 2021.
Principio di diritto
Quando una decisione in materia di concorrenza è annullata o ridotta con effetto ex tunc, la Commissione deve, ai sensi dell’articolo 266 TFUE, rimborsare il capitale indebitamente versato e corrispondere anche un interesse compensativo a tasso standard per la perdita di disponibilità delle somme; il mero pagamento dell’interesse maturato sul deposito non basta se è inferiore a tale interesse standard. La violazione dell’obbligo di piena esecuzione può integrare una violazione sufficientemente grave fonte di responsabilità extracontrattuale dell’Unione. Ai fini della prescrizione quinquennale dell’articolo 46 dello Statuto, il termine decorre dal momento in cui il danno si materializza, cioè dal rimborso incompleto; l’istanza preventiva alla Commissione interrompe la prescrizione e, dopo il diniego, il termine di due mesi per agire è quello dell’articolo 263 TFUE, comprensivo della proroga di 10 giorni per distanza. L’interesse compensativo va calcolato, in via analogica, al tasso BCE sulle operazioni principali di rifinanziamento maggiorato di 3,5 punti, mentre l’interesse moratorio sulla somma risarcitoria decorre, in mancanza di circostanze speciali, dalla data della domanda preventiva e nel caso concreto al 3,5% dal 5 febbraio 2021.
Norme richiamate
- Articolo 101 TFUE
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 265 TFUE
- Articolo 266 TFUE
- Articolo 268 TFUE
- Articolo 340 TFUE
- Articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002
- Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
- Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
- Articolo 53 dell’Accordo SEE
- Articolo 8 dell’Accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo
- Articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 69 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 85a del regolamento n. 2342/2002
- Articolo 90 del regolamento delegato n. 1268/2012
- Articolo 99 del regolamento 2018/1046
Mancato pagamento dell’interesse compensativo nella restituzione di una multa annullata
La pronuncia riguarda un ricorso diretto per responsabilità extracontrattuale e, in subordine, per annullamento, proposto da SAS Cargo Group A/S, Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden e SAS AB contro la Commissione europea. Il contenzioso nasce dalla mancata corresponsione, da parte della Commissione, dell’interesse dovuto in sede di esecuzione di una sentenza che aveva annullato la decisione sanzionatoria nel settore airfreight.
Fatti e procedimento
La Commissione aveva adottato nel 2010 una decisione in materia di cartello nel mercato del trasporto aereo merci, accertando una violazione unica e continuata dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’Accordo SEE e dell’articolo 8 dell’Accordo tra Comunità europea e Svizzera sul trasporto aereo, e irrogando anche sanzioni pecuniarie. Le società ricorrenti avevano versato in via provvisoria le ammende il 15 febbraio 2011 e, con sentenza del 16 dicembre 2015, il Tribunale aveva annullato la decisione nei loro confronti.
Nel 2016 la Commissione ha restituito il capitale delle multe, oltre al rendimento garantito prodotto dalla somma depositata, ma non ha corrisposto l’interesse compensativo richiesto dalle società. Nel 2021 le ricorrenti hanno domandato alla Commissione il pagamento della differenza tra l’interesse ritenuto dovuto e quanto effettivamente versato, nonché degli interessi anatocistici o moratori; la Commissione ha respinto la richiesta con lettera del 25 marzo 2021, ritenendo prescritta la pretesa.
Questioni sottoposte al Tribunale
Il Tribunale ha affrontato principalmente tre profili:
- l’ammissibilità e la tempestività della domanda risarcitoria alla luce dell’articolo 46 dello Statuto;
- l’esistenza di una violazione sufficientemente grave dell’articolo 266 TFUE per mancata esecuzione integrale della sentenza di annullamento;
- la determinazione del tasso di interesse compensativo e dell’eventuale interesse moratorio sulla somma risarcitoria.
Ammissibilità e prescrizione
Il Tribunale respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione. Da un lato, osserva che il rimedio risarcitorio non è usato per aggirare una mancata impugnazione della decisione di rimborso del 2016, poiché quella decisione non conteneva una presa di posizione sul pagamento degli interessi e dunque non era impugnabile come diniego implicito. Dall’altro lato, afferma che il termine quinquennale di prescrizione decorre dal momento in cui il danno si materializza, cioè dal rimborso incompleto del 8 marzo 2016.
La domanda preventiva del 4 febbraio 2021 ha interrotto la prescrizione prima della scadenza del quinquennio, e la successiva azione è stata proposta entro il termine di due mesi previsto dall’articolo 46 dello Statuto, al quale si applica anche la proroga di 10 giorni per distanza di cui all’articolo 60 del regolamento di procedura. Il Tribunale distingue così il termine di prescrizione sostanziale dai termini processuali per la proposizione del ricorso.
Responsabilità extracontrattuale e violazione dell’articolo 266 TFUE
Nel merito, il Tribunale ricorda che la responsabilità dell’Unione richiede una violazione sufficientemente grave di una norma che conferisca diritti ai singoli, un danno effettivo e un nesso causale diretto. Rileva che il primo comma dell’articolo 266 TFUE impone all’istituzione la piena esecuzione della sentenza di annullamento, con effetto ex tunc, e che tale obbligo comprende non solo la restituzione del capitale indebitamente versato, ma anche il pagamento di interessi compensativi.
Alla luce della giurisprudenza più recente, il Tribunale ritiene che il pagamento del solo interesse maturato sul deposito non soddisfacesse l’obbligo di esecuzione piena, se tale importo era inferiore all’interesse compensativo dovuto a tasso standard. Per questo motivo, la Commissione ha commesso una violazione sufficientemente grave dell’articolo 266 TFUE, tale da fondare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione ai sensi degli articoli 268 e 340 TFUE.
Danno e nesso causale
Il danno è identificato nella differenza tra:
- l’interesse compensativo dovuto sul capitale delle ammende versate in via provvisoria;
- l’interesse effettivamente corrisposto dalla Commissione, cioè il rendimento del deposito.
Il Tribunale accoglie la tesi delle ricorrenti secondo cui non è necessario dimostrare un danno ulteriore quando si tratta di un interesse a tasso standard non integralmente corrisposto: la mancata corresponsione integrale basta a provare il pregiudizio. Il nesso causale è ritenuto diretto, e la scelta delle ricorrenti di effettuare il pagamento provvisorio della multa non interrompe tale nesso, perché si trattava di un’opzione prevista dalla decisione sanzionatoria stessa.
Quantificazione del danno e tasso applicabile
Per quantificare il danno, il Tribunale applica in via analogica il tasso previsto dalla normativa finanziaria dell’Unione per i crediti non rimborsati alla scadenza, vale a dire il tasso BCE sulle operazioni principali di rifinanziamento maggiorato di 3,5 punti percentuali. Per il periodo rilevante, il tasso risulta pari al 4,5%.
Il Tribunale respinge l’argomento della Commissione secondo cui sarebbe applicabile il tasso più basso previsto per le ipotesi di garanzia bancaria, poiché quella situazione non è comparabile al pagamento provvisorio della multa. Ne deriva la condanna della Commissione a versare EUR 14.438.793,21, pari alla differenza tra l’interesse dovuto e quello già corrisposto.
Interessi moratori sulla somma risarcitoria
Quanto agli interessi di mora sulla somma risarcitoria, il Tribunale distingue il periodo anteriore e quello successivo alla domanda preventiva del 4 febbraio 2021. Riconosce gli interessi moratori solo dal 5 febbraio 2021, poiché fino a quel momento il ritardo delle ricorrenti nell’attivarsi impediva di imputare alla Commissione un ulteriore aggravio. Il tasso applicato è quello previsto dall’articolo 99, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario 2018/1046, pari al 3,5% nel caso concreto.
Domanda di annullamento e spese
La domanda subordinata di annullamento della lettera del 25 marzo 2021 è dichiarata irricevibile per difetto di interesse ad agire. Il Tribunale osserva che l’eventuale annullamento non offrirebbe alle ricorrenti un vantaggio ulteriore rispetto a quello già ottenibile con la condanna risarcitoria, trattandosi sostanzialmente dello stesso risultato economico.
Quanto alle spese, poiché ciascuna parte risulta parzialmente soccombente, il Tribunale dispone che ciascuna sopporti le proprie spese.
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