Tribunale, Sentenza T-183/24
Judgment of the General Court (Tenth Chamber) of 25 March 2026. — DP and DQ v European Insurance and Occupational Pensions Authority. — Action for damages – Non-contractual liability of the European Union – Origin of the dispute – Limitation period – Admissibility – Article 339 TFEU – Obligation to state reasons – Principle of good administration – Article 41 of the Charter of Fundamental Rights. — Case T-183/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto l’eccezione di irricevibilità di EIOPA: le ricorrenti, società diverse dal dipendente A, non erano tenute ad agire ex articolo 270 TFUE e il ricorso non era prescritto. Tuttavia, nel merito, ha escluso che la gestione dell’ethics check e dell’indagine amministrativa integrasse una divulgazione illecita di informazioni riservate o una violazione sufficientemente grave della buona amministrazione. Di conseguenza, l’azione risarcitoria è stata integralmente rigettata, con condanna alle spese.
Azione risarcitoria per danni non patrimoniali contro EIOPA: la Corte respinge l’azione per non aver provato una violazione sufficientemente grave di segreto professionale, buona amministrazione o imparzialità, pur dichiarandola ammissibile.
La questione giuridica
Se le società ricorrenti potessero agire ex articoli 268 e 340 TFUE anziché ex articolo 270 TFUE; se l’azione fosse prescritta; e, nel merito, se EIOPA avesse commesso una violazione sufficientemente grave dell’articolo 339 TFUE e dell’articolo 41 della Carta (obbligo di motivazione, imparzialità e competenza dell’investigatore esterno) tale da fondare la responsabilità non contrattuale dell’Unione.
Principio di diritto
Le società controllate da un funzionario o agente dell’Unione non possono avvalersi dell’articolo 270 TFUE, riservato ai soggetti coperti dallo statuto e dal regime applicabile al personale, ma possono proporre un’azione risarcitoria ex articoli 268 e 340 TFUE se deducono un danno proprio. L’azione era tempestiva perché il termine quinquennale decorre dal momento in cui il danno si materializza, ossia dalla presunta divulgazione delle informazioni a terzi non autorizzati, non dal momento della loro originaria trasmissione all’agenzia. Nel merito, però, il Tribunale ha escluso che EIOPA abbia violato in modo sufficientemente grave l’articolo 339 TFUE o l’articolo 41 della Carta: i soggetti interni ed esterni che hanno avuto accesso alle informazioni erano autorizzati a riceverle per l’esercizio delle loro funzioni, l’azione dell’ente era inserita in una procedura formale di ethics check e di indagine amministrativa, e non è stata dimostrata né una carenza di motivazione rilevante né un difetto di imparzialità o di competenza dell’investigatore esterno idonei a fondare la responsabilità dell’Unione.
Norme richiamate
- Articolo 268 TFUE
- Secondo comma dell’articolo 340 TFUE
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 339 TFUE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 91(1) dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Regolamento (UE) 2018/1725
- Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013
- Decisione del Management Board di EIOPA sui procedimenti di indagine amministrativa e disciplinare
- Articolo 130(1) del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale
Azione risarcitoria contro EIOPA per presunta divulgazione illecita di informazioni riservate
La pronuncia riguarda un ricorso per responsabilità extracontrattuale proposto da DP e DQ contro EIOPA dinanzi al Tribunale. Le ricorrenti chiedevano il risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subito per la divulgazione di informazioni concernenti le loro attività, i loro conti, i rapporti con i clienti e altri dati economico-commerciali, nell’ambito di un ethics check e di una successiva indagine amministrativa relativa al loro fondatore e amministratore A.
Fatti essenziali e svolgimento della vicenda
A, fondatore, rappresentante legale e amministratore delle ricorrenti, era stato assunto da EIOPA nel 2017. In occasione della procedura di reclutamento e poi nel 2018 aveva presentato dichiarazioni di conflitto di interessi, nelle quali figuravano anche dati relativi alle società ricorrenti e alle loro attività nel settore assicurativo e finanziario. Nel dicembre 2018 EIOPA avviava un ethics check; nel luglio 2019 apriva un’indagine amministrativa; nel dicembre 2019 A veniva licenziato. Successivamente il dipendente, e poi le società tramite A, avevano presentato varie contestazioni, un reclamo interno, un ricorso al Garante europeo della protezione dei dati e un reclamo all’Ombudsman.
Eccezione di irricevibilità: rapporto con l’articolo 270 TFUE
EIOPA sosteneva che il ricorso fosse irricevibile perché, essendo la controversia originata dal rapporto di lavoro di A con l’agenzia, avrebbe dovuto essere incardinata ex articolo 270 TFUE, non ex articolo 340 TFUE. Il Tribunale ha respinto l’argomento: le ricorrenti sono società e non persone cui si applica lo სტატuto del personale; il fatto che siano controllate da A e che questi ne sia il socio unico o dominante non consente di trasferire loro il regime processuale riservato al dipendente. Il giudice ha inoltre escluso che l’eventuale vantaggio riflesso per A potesse incidere sulla ricevibilità dell’azione proposta dalle società.
Eccezione di irricevibilità: prescrizione quinquennale
Sul termine di prescrizione ex articolo 46 dello Statuto della Corte, EIOPA sosteneva che il termine fosse iniziato nel momento in cui A aveva trasmesso le informazioni, cioè nel 2018 o nel primo trimestre 2019. Il Tribunale ha invece precisato che il termine decorre quando il danno si materializza e non quando si verifica il fatto generatore. Poiché il danno allegato dalle ricorrenti era la lesione della reputazione derivante dalla divulgazione a persone asseritamente non autorizzate, il dies a quo coincideva con le presunte divulgazioni del 4 aprile 2019 e del 22 luglio 2019. Ne conseguiva che il ricorso depositato il 4 aprile 2024 era tempestivo.
Regola sulla responsabilità extracontrattuale applicata dal Tribunale
Richiamando la giurisprudenza consolidata, il Tribunale ha ricordato che la responsabilità extracontrattuale dell’Unione richiede tre condizioni cumulative: illiceità del comportamento, danno effettivo e nesso causale. L’illiceità, a sua volta, presuppone la violazione di una norma dell’Unione che attribuisca diritti ai singoli e la sussistenza di una violazione sufficientemente grave, valutata alla luce del margine discrezionale dell’istituzione, della complessità della situazione e dell’eventuale carattere scusabile dell’errore.
Presunta violazione dell’articolo 339 TFUE
Le ricorrenti lamentavano che EIOPA avesse trasmesso informazioni riservate a soggetti non autorizzati, tra cui assistenti interni, consulenti legali, investigatore esterno, due testimoni e OLAF. Il Tribunale ha riconosciuto che l’articolo 339 TFUE è norma attributiva di diritti ai singoli e che le informazioni in questione erano, in linea di principio, informazioni commerciali e confidenziali meritevoli di tutela. Ha però escluso la violazione:
- gli assistenti del direttore esecutivo e dell’ethics officer, il legal adviser e l’investigatore esterno erano autorizzati ad accedere ai dati per svolgere le loro funzioni;
- costoro erano vincolati da obblighi di riservatezza, anche ulteriori rispetto a quelli statutari;
- non era dimostrato che avessero usato i dati per scopi estranei al loro incarico;
- la trasmissione a OLAF era coerente con il regolamento n. 883/2013 e con la decisione interna EIOPA, poiché la situazione poteva rientrare in ipotesi di frode, corruzione o attività illecita incidente sugli interessi finanziari dell’Unione. Pertanto, non vi era una divulgazione a terzi non autorizzati né una violazione sufficientemente grave del segreto professionale.
Presunta violazione dell’articolo 41 della Carta: obbligo di motivazione
Le ricorrenti sostenevano che l’external investigator non avesse motivato adeguatamente le richieste di informazioni rivolte ad A e la trasmissione di dati a soggetti interni e a terzi. Il Tribunale ha ritenuto che, nel contesto concreto, le decisioni di apertura dell’indagine e del Management Board fornivano già una motivazione sufficiente e che A, quale legale rappresentante delle società, conosceva o avrebbe dovuto conoscere l’assetto procedurale e i poteri investigativi conferiti all’investigatore. Ha inoltre osservato che l’investigatore disponeva di un ampio margine di apprezzamento per acquisire i documenti necessari, proporzionati e pertinenti, e che le informazioni richieste potevano essere rilevanti per verificare la permanenza di attività economiche incompatibili con l’incarico presso EIOPA.
Presunta violazione dell’articolo 41 della Carta: imparzialità dell’investigatore
Le ricorrenti lamentavano che l’investigatore esterno fosse in conflitto di interessi perché ex dipendente EIOPA e titolare di un’attività economica propria. Il Tribunale ha affermato che la sola qualifica di ex dipendente non escludeva la nomina, poiché la decisione interna prevedeva espressamente la possibilità di scegliere un investigatore esterno con esperienza rilevante, anche tra ex membri del personale di altre istituzioni o organi dell’Unione. Inoltre l’investigatore aveva sottoscritto una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi e non risultava alcun legame con A o con le questioni oggetto dell’indagine. Non vi era quindi prova di bias soggettivo o di dubbio oggettivo sull’imparzialità.
Presunta mancanza di competenza dell’investigatore
Le ricorrenti sostenevano infine che l’investigatore non fosse competente a svolgere l’indagine. Il Tribunale ha chiarito che l’eventuale carenza di competenza non coincide né con il difetto di imparzialità né con un difetto di diligenza ai fini dell’articolo 41 della Carta. Inoltre le ricorrenti non avevano contestato la diligenza con cui l’indagine era stata condotta; anzi, l’Ombudsman aveva riconosciuto la notevole accuratezza dell’attività svolta. Questa censura è stata quindi considerata estranea all’ambito della tutela invocata.
Esito del giudizio
Il Tribunale ha dichiarato ricevibile l’azione, ma l’ha respinta nel merito perché nessuna delle violazioni dedotte è stata ritenuta sussistente in modo sufficientemente grave. Le ricorrenti sono state condannate alle spese.
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