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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-310/21

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 25 marzo 2026. — Air Canada contro Commissione europea. — Responsabilità extracontrattuale – Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Riduzione dell’importo dell’ammenda da parte del Tribunale – Rifiuto della Commissione di versare interessi sull’eccedenza – Termine di prescrizione – Dies a quo – Interruzione – Ricevibilità – Nozione di “interessi” – Tasso applicabile. — Causa T-310/21

Giurisprudenza europea62021TJ0310

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale condanna la Commissione a risarcire Air Canada per non avere corrisposto integralmente gli interessi dovuti in esecuzione della sentenza che aveva annullato l’ammenda antitrust. Stabilisce che la domanda non era prescritta e che l’articolo 266 TFUE impone il pagamento di interessi forfettari, non solo degli interessi effettivamente prodotti. Respinge invece il ricorso di annullamento della lettera del 25 marzo 2021 per difetto di interesse autonomo.

Responsabilità extracontrattuale dell’Unione per mancato pagamento degli interessi dovuti in esecuzione di una sentenza di annullamento di un’ammenda antitrust, con definizione del dies a quo della prescrizione e del tasso di interesse applicabile.

La questione giuridica

Nel contesto di un’azione per responsabilità extracontrattuale e, in subordine, di un ricorso di annullamento, il Tribunale è chiamato a stabilire: i) se la domanda di risarcimento fosse irricevibile per prescrizione ai sensi dell’articolo 46 dello Statuto della Corte, e in particolare se il termine fosse interrotto dalla previa domanda alla Commissione e se al termine di due mesi si aggiungesse il termine forfettario di dieci giorni; ii) se il semplice rimborso dell’importo principale dell’ammenda, senza interessi forfettari, costituisca violazione sufficientemente qualificata dell’articolo 266 TFUE; iii) quale tasso applicare agli interessi forfettari e agli interessi di mora; iv) se il ricorso di annullamento della lettera di rigetto del 25 marzo 2021 fosse ammissibile.

Principio di diritto

Il Tribunale afferma che, in caso di annullamento o riduzione di un’ammenda, la Commissione è tenuta ex articolo 266 TFUE non solo a restituire l’importo indebitamente pagato, ma anche a corrispondere interessi forfettari per la privazione del godimento della somma; il mancato pagamento della differenza rispetto agli interessi effettivamente prodotti integra una violazione sufficientemente qualificata idonea a fondare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione. Il termine di prescrizione quinquennale decorre dal rimborso senza interessi forfettari, si interrompe con la previa domanda alla Commissione e, per il termine di due mesi per agire dopo il rigetto, si applica anche il termine forfettario di dieci giorni dell’articolo 60 del regolamento di procedura. Per gli interessi forfettari si applica, in via analogica, il tasso BCE maggiorato di 3,5 punti percentuali; per gli interessi di mora sulla somma risarcitoria, il tasso è del 3,5% dal 5 febbraio 2021 fino al pagamento integrale. Il ricorso di annullamento della lettera di rigetto è irricevibile per difetto di interesse ad agire, perché mira allo stesso risultato pecuniario della domanda risarcitoria.

Norme richiamate

  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 265 TFUE
  • Articolo 266 TFUE
  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 340, secondo comma, TFUE
  • Articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002
  • Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
  • Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012
  • Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Accordo SEE
  • Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo

Responsabilità extracontrattuale per mancato pagamento degli interessi in esecuzione di una sentenza di annullamento

La pronuncia riguarda un ricorso proposto da Air Canada contro la Commissione europea in relazione all’esecuzione della sentenza del 16 dicembre 2015 che aveva annullato, per quanto la concerneva, una decisione antitrust nel settore del trasporto aereo di merci. La controversia verte sul rifiuto della Commissione di corrispondere interessi ulteriori rispetto al rendimento garantito già rimborsato insieme all’importo principale dell’ammenda.

Fatti e procedimento

La Commissione, con decisione del 9 novembre 2010, aveva accertato un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, infliggendo ad Air Canada un’ammenda di EUR 21.037.500. Air Canada aveva pagato l’importo a titolo provvisorio nel febbraio 2011 e aveva poi ottenuto l’annullamento della decisione nei suoi confronti con sentenza del 16 dicembre 2015.

Nel febbraio 2016 la Commissione le aveva rimborsato l’importo dell’ammenda maggiorato di un rendimento garantito pari a EUR 468.540,80, senza pronunciarsi espressamente sul pagamento di ulteriori interessi. Solo con lettera del 25 marzo 2021 la Commissione aveva respinto la successiva richiesta di Air Canada, ritenendola prescritta. La ricorrente aveva quindi proposto, in via principale, un’azione di risarcimento ai sensi degli articoli 268 e 340, secondo comma, TFUE, e, in subordine, un ricorso di annullamento della lettera del 25 marzo 2021.

Questioni giuridiche sottoposte al Tribunale

Il Tribunale ha esaminato:

  • l’eccezione di irricevibilità fondata sulla prescrizione ai sensi dell’articolo 46 dello Statuto della Corte;
  • l’eccezione secondo cui il ricorso per risarcimento sarebbe stato usato impropriamente per aggirare il termine per impugnare la decisione di rimborso del febbraio 2016;
  • la sussistenza di una violazione sufficientemente qualificata dell’articolo 266 TFUE;
  • il danno, il nesso causale e il tasso di interesse applicabile;
  • la ricevibilità del ricorso di annullamento della lettera del 25 marzo 2021.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 266, primo comma, TFUE, quale base dell’obbligo di esecuzione delle sentenze di annullamento;
  • gli articoli 268 e 340, secondo comma, TFUE, sulla responsabilità extracontrattuale dell’Unione;
  • l’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, sulla prescrizione e sull’interruzione mediante previa domanda;
  • l’articolo 263 TFUE e l’articolo 265 TFUE, richiamati dall’articolo 46;
  • l’articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale, sul termine forfettario per distanza;
  • il regolamento n. 2342/2002, il regolamento n. 966/2012, il regolamento delegato n. 1268/2012 e il regolamento 2018/1046, quanto ai tassi di interesse.

Ricevibilità: inadeguatezza del mezzo e prescrizione

Quanto al primo profilo di irricevibilità, il Tribunale respinge l’argomento della Commissione secondo cui Air Canada avrebbe dovuto impugnare la decisione di rimborso del 5 febbraio 2016 con un ricorso di annullamento. La decisione del 2016, infatti, non si era pronunciata sugli interessi richiesti; il silenzio della Commissione non poteva essere assimilato a un rifiuto implicito impugnabile. Solo la lettera del 25 marzo 2021 costituiva un vero rigetto esplicito, ma questo non precludeva l’azione risarcitoria.

Sul secondo profilo, il Tribunale stabilisce che il termine quinquennale di prescrizione decorre dall’8 febbraio 2016, data del rimborso senza interessi forfettari. La previa domanda del 4 febbraio 2021 ha interrotto la prescrizione prima della scadenza, e il successivo ricorso è stato proposto tempestivamente. Il Tribunale afferma inoltre che, una volta respinta la previa domanda, il termine di due mesi per adire il giudice dell’Unione va aumentato del termine forfettario di dieci giorni previsto dall’articolo 60 del regolamento di procedura.

Merito: violazione dell’articolo 266 TFUE e natura degli interessi dovuti

Nel merito, il Tribunale richiama la giurisprudenza della Corte secondo cui il versamento degli interessi costituisce una misura di esecuzione della sentenza di annullamento e mira a compensare forfettariamente la privazione del godimento della somma indebitamente versata. In caso di annullamento o riduzione di un’ammenda, la Commissione deve quindi rimborsare l’importo pagato a titolo provvisorio maggiorato di interessi per il periodo compreso tra il pagamento e il rimborso.

Poiché Air Canada aveva ricevuto solo gli interessi prodotti, il Tribunale osserva che, quando tali interessi sono inferiori agli interessi forfettari dovuti, la differenza costituisce un danno risarcibile. La Commissione non poteva invocare l’incertezza del diritto al momento del rimborso del 2016: già la giurisprudenza precedente indicava che gli interessi dovuti in esecuzione di una sentenza di annullamento hanno natura forfettaria e non si riducono automaticamente agli interessi effettivamente maturati.

Il Tribunale qualifica dunque l’omesso pagamento della differenza come violazione sufficientemente qualificata dell’articolo 266 TFUE, idonea a far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione ai sensi degli articoli 268 e 340, secondo comma, TFUE.

Tasso applicabile agli interessi forfettari

Per quantificare il danno, il Tribunale applica in via analogica l’articolo 86, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2342/2002 e l’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato n. 1268/2012, ritenendo corretto il riferimento al tasso BCE sulle operazioni principali di rifinanziamento maggiorato di 3,5 punti percentuali. Respinge l’argomento della Commissione secondo cui sarebbe più appropriato il tasso più basso previsto per le garanzie bancarie, sottolineando la diversa situazione tra garanzia bancaria e pagamento provvisorio dell’ammenda.

Applicando il tasso del 4,5% al periodo dal 10 febbraio 2011 all’8 febbraio 2016, il Tribunale determina un importo di interessi forfettari pari a EUR 4.733.437,50. Detraendo gli EUR 468.540,80 già corrisposti dalla Commissione, il danno risarcibile è fissato in EUR 4.264.896,70.

Nesso di causalità

Il Tribunale ritiene sussistente un nesso causale diretto tra la violazione dell’articolo 266 TFUE e il danno subito da Air Canada. La scelta della società di pagare l’ammenda a titolo provvisorio, anziché prestare garanzia bancaria, era conforme alla decisione sanzionatoria e non interrompe il nesso causale. La Commissione non può quindi opporre un concorso colposo della ricorrente per ridurre o escludere il risarcimento.

Interessi di mora sulla somma risarcitoria

Quanto agli interessi di mora sulla somma dovuta a titolo di risarcimento, il Tribunale osserva che, in linea di principio, essi decorrono dalla sentenza che accerta la responsabilità, salvo circostanze particolari. Nel caso concreto, la domanda del 4 febbraio 2021 aveva già posto la Commissione in condizione di conoscere la pretesa e la capitalizzazione richiesta. Il Tribunale concede quindi interessi di mora dal 5 febbraio 2021 fino al pagamento integrale.

Per il tasso applicabile, richiama l’articolo 99, paragrafo 2, lettera b), del regolamento 2018/1046 e applica il tasso BCE al 4 febbraio 2021, pari allo 0%, maggiorato di 3,5 punti percentuali, ossia il 3,5%.

Domanda di annullamento della lettera del 25 marzo 2021

La domanda subordinata di annullamento è respinta come irricevibile. Il Tribunale rileva che Air Canada non ha un interesse autonomo all’annullamento della lettera del 25 marzo 2021, poiché l’obiettivo perseguito è lo stesso della domanda risarcitoria: ottenere il pagamento degli interessi. Un eventuale annullamento non le procurerebbe un beneficio giuridico ulteriore rispetto a quello già conseguibile tramite l’azione di responsabilità.

Dispositivo

Il Tribunale:

  • condanna la Commissione a versare ad Air Canada EUR 4.264.896,70 a titolo di risarcimento del danno;
  • aggiunge interessi di mora al 3,5% dal 5 febbraio 2021 fino al completo pagamento;
  • respinge il ricorso per il resto;
  • compensa le spese, poiché entrambe le parti risultano parzialmente soccombenti.

Principi applicati

La sentenza chiarisce che:

  • l’articolo 266 TFUE impone un’esecuzione completa della sentenza di annullamento, comprensiva degli interessi forfettari;
  • il mancato pagamento della differenza tra interessi forfettari e interessi effettivamente prodotti può fondare una responsabilità extracontrattuale dell’Unione;
  • nella disciplina della prescrizione, la previa domanda interrompe il termine e il termine processuale di cui all’articolo 263 TFUE va maggiorato del termine forfettario per distanza;
  • il ricorso di annullamento è irricevibile quando mira, in sostanza, allo stesso risultato economico della domanda di risarcimento.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaresponsabilità extracontrattuale dell’unioneprescrizioneammende antitrustinteressi e rimborso di somme indebitamente versate

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