Regolamento (UE) 2016/379
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/379 della Commissione, dell'11 marzo 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 684/2009 per quanto riguarda i dati da presentare nell'ambito delle procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro tecnico del regolamento (CE) n. 684/2009, che disciplina i messaggi elettronici del sistema informatizzato per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione d’imposta. Le modifiche servono בעיקרamente a migliorare la tracciabilità degli operatori, a consentire l’inserimento del codice EORI in caso di esportazione, a correggere taluni dati numerici e ad adattare i messaggi alle esigenze informative di specifici prodotti, in particolare vini e bevande spiritose. Vengono inoltre aggiornati alcuni riferimenti normativi, soprattutto in materia di tabacco.
Modifica il regolamento (CE) n. 684/2009 sui messaggi elettronici e sulle procedure informatizzate per la circolazione in sospensione d’accisa dei prodotti sottoposti ad accisa.
Ambito di applicazione
Si applica alle procedure informatizzate relative alla circolazione, in sospensione dall’accisa, dei prodotti sottoposti ad accisa nell’Unione, con riferimento alla compilazione, trasmissione, annullamento, cambiamento di destinazione, frazionamento e ricevimento/esportazione dei messaggi elettronici (e-AD e messaggi connessi). Riguarda gli operatori economici coinvolti nella spedizione, nel trasporto, nella destinazione, nell’esportazione e nelle garanzie sui movimenti, nonché le autorità competenti degli Stati membri di spedizione, destinazione ed esportazione. Le modifiche incidono anche su dati relativi a prodotti vinicoli, bevande spiritose, birra, alcole etilico e prodotti del tabacco; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/379: modifica del regolamento (CE) n. 684/2009 sui dati delle procedure informatizzate per i prodotti sottoposti ad accisa
Il regolamento interviene sulla disciplina tecnica dei messaggi elettronici utilizzati nel sistema informatizzato di circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in sospensione d’accisa. La finalità dichiarata è soprattutto quella di migliorare la tracciabilità degli operatori, garantire una migliore corrispondenza tra dati di spedizione ed esportazione e rendere più complete e coerenti le informazioni scambiate tra Stati membri.
Contesto normativo e finalità
Il provvedimento si fonda sulla direttiva 2008/118/CE, in particolare sull’articolo 29, paragrafo 1. Nei considerando si evidenzia che gli allegati del regolamento (CE) n. 684/2009 definiscono struttura, contenuto e codici dei messaggi elettronici relativi alla circolazione in sospensione d’accisa. L’intervento è giustificato anche dall’esigenza di adattare il sistema a specifiche categorie di prodotti, come vini e bevande spiritose, e di aggiornare riferimenti normativi nel settore del tabacco a seguito dell’abrogazione della direttiva 95/59/CE e della sua sostituzione con la direttiva 2011/64/UE.
Ambito applicativo delle modifiche
Le modifiche riguardano le procedure informatizzate per:
- la presentazione della bozza di documento amministrativo elettronico (e-AD);
- la convalida del documento amministrativo elettronico;
- l’annullamento del movimento;
- il cambiamento di destinazione;
- la notifica di cambiamento di destinazione o di frazionamento;
- il frazionamento dell’e-AD;
- la nota di ricevimento o di esportazione.
Il regolamento incide sui dati da trasmettere dagli operatori economici e dalle autorità competenti degli Stati membri coinvolti nel movimento. Si applica dunque ai movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione, con particolare rilievo per i casi di esportazione, importazione, destinatari registrati, destinatari esentati e destinazione ignota.
Principali modifiche ai dati dell’e-AD
La tabella 1 dell’allegato I viene ampiamente aggiornata. Sono confermati e dettagliati i campi relativi a tipo di messaggio, indicatore di presentazione differita, destinatazione del movimento, durata del tragitto, organizzazione del trasporto, ARC, numero progressivo, identificazione dello speditore, luogo di spedizione, ufficio di importazione, destinatario, luogo di consegna, ufficio doganale in caso di esportazione, dati dell’e-AD, ufficio dell’autorità competente del luogo di spedizione, garanzia, trasporto e corpo dati del prodotto.
Tra gli elementi più rilevanti si segnalano:
- l’indicazione che alcuni campi non devono comparire nell’e-AD una volta attribuito l’ARC;
- la previsione che la durata del tragitto sia espressa in ore o giorni, con limiti massimi rispettivamente di 24 ore e 92 giorni;
- l’obbligo di utilizzare codici standardizzati per tipo di destinazione, modo di trasporto, unità di trasporto, tipo di imballaggio, prodotto soggetto ad accisa e altri dati tecnici;
- la previsione che il valore di vari dati numerici debba essere superiore a zero.
Codice EORI e migliore correlazione nei casi di esportazione
Una delle innovazioni centrali è la possibilità, nei casi di esportazione, di indicare il codice EORI della persona responsabile della presentazione della dichiarazione di esportazione ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2008/118/CE. Il considerando specifica che questa modifica risponde all’esigenza di migliorare la tracciabilità degli operatori presso le autorità dello Stato membro di spedizione e di esportazione, nonché di correlare le informazioni tra i due Stati membri quando la merce in sospensione d’accisa deve essere esportata.
Dati relativi a vini, bevande spiritose e altri prodotti specifici
Il regolamento dedica particolare attenzione ad alcuni prodotti:
- prodotti vitivinicoli: nella casella relativa alla denominazione di origine, il sistema elettronico deve consentire l’inserimento di elementi certificativi riguardanti DOP/IGP, annata di raccolta e varietà di uve da vino. Per i vini sfusi sono previsti anche campi specifici sulla categoria del prodotto, sulla zona viticola e sulle operazioni vitivinicole;
- bevande spiritose: la denominazione di origine può includere indicazioni sull’età del prodotto quando la commercializzazione è legata alla categoria della bevanda spiritosa e ciò sia consentito dalla normativa UE di settore, in particolare dal regolamento (CE) n. 110/2008;
- birra e alcole etilico di piccole imprese: il sistema consente certificazioni funzionali alla richiesta di aliquote ridotte nello Stato membro di destinazione, per birre prodotte da piccole birrerie indipendenti e alcole etilico prodotto da piccole distillerie.
Annullamento del movimento
La tabella 2 disciplina il messaggio di annullamento dell’e-AD. Il messaggio deve contenere:
- la data e ora di convalida dell’annullamento;
- l’ARC dell’e-AD oggetto di annullamento;
- il motivo dell’annullamento, da indicare mediante un codice dell’allegato II, elenco codici 10.
Il codice del motivo deve essere lungo una sola cifra. Se necessario, possono essere fornite informazioni complementari; la loro obbligatorietà dipende dal codice motivo selezionato.
Cambiamento di destinazione e notifica
Le tabelle 3 e 4 disciplinano il cambiamento di destinazione e la relativa notifica. Il sistema consente di aggiornare:
- il codice del tipo di destinazione;
- il nuovo destinatario;
- il luogo di consegna;
- l’ufficio doganale di esportazione, se necessario;
- il nuovo organizzatore del trasporto;
- il nuovo trasportatore;
- le informazioni sul trasporto.
La notifica può avere ad oggetto un cambiamento di destinazione oppure un frazionamento. Deve contenere tipo di notifica, data e ora, ARC e numero progressivo. Se si tratta di frazionamento, la notifica può includere anche un ARC “a valle” fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione.
Frazionamento dell’e-AD
La tabella 5 disciplina il frazionamento. Il considerando chiarisce che, in caso di frazionamento, l’e-AD interessato viene completamente sostituito con due o più nuovi e-AD. I dati da indicare comprendono:
- ARC a monte;
- Stato membro in cui avviene il frazionamento;
- informazioni sui nuovi e-AD generati, incluso il numero di riferimento locale;
- eventuali aggiornamenti sulla durata del tragitto, sull’organizzazione del trasporto, sul destinatario, sul luogo di consegna, sul trasporto e sui dati di prodotto.
Nota di ricevimento e nota di esportazione
La tabella 6 disciplina la fase finale del movimento. La nota di ricevimento o di esportazione deve contenere:
- la data e ora di convalida;
- l’ARC dell’e-AD;
- il numero progressivo;
- i dati del destinatario e del luogo di consegna, se pertinenti;
- l’ufficio competente dello Stato membro di destinazione;
- la data di arrivo dei prodotti;
- la conclusione globale del ricevimento, con valori distinti per ricevimento soddisfacente, insoddisfacente, rifiutato o parzialmente rifiutato, nonché per l’uscita in esportazione.
Quando la conclusione non è positiva, il sistema richiede anche il dettaglio per ciascun corpo di dati del prodotto, incluse eventuali differenze quantitative, il codice del prodotto, la quantità rifiutata e il motivo di insoddisfazione.
Aggiornamento dei codici del tabacco
L’allegato II aggiorna le definizioni dei prodotti del tabacco associati ai codici T200, T300, T400 e T500, sostituendo il richiamo alla direttiva 95/59/CE con la direttiva 2011/64/UE. In particolare, vengono ridefinite le categorie di sigarette, sigari e sigaretti, tabacco trinciato fine da usarsi per arrotolare le sigarette e altro tabacco da fumo.
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 684/2009
L’articolo 1 dispone la sostituzione/modifica dell’allegato I e dell’allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 secondo quanto indicato negli allegati del regolamento di esecuzione. Le modifiche riguardano la struttura, il contenuto e i codici dei messaggi elettronici relativi ai movimenti in sospensione d’accisa.
Dati del documento amministrativo elettronico (e-AD)
L’allegato I aggiorna la tabella 1 relativa alla bozza di documento amministrativo elettronico e al documento amministrativo elettronico, introducendo o precisando numerosi campi obbligatori/opzionali: tipo di messaggio, indicatore di presentazione differita, destinazione del movimento, durata del tragitto, organizzazione del trasporto, ARC, dati dello speditore, del luogo di spedizione, dell’ufficio doganale in caso di importazione o esportazione, del destinatario, della garanzia, del trasporto e dei prodotti. Per molti campi sono indicati formati, lunghezze, codici e condizioni di compilazione.
Introduzione del codice EORI per le esportazioni
Nella tabella 1, per il codice del tipo di destinazione 6 (esportazione), il gruppo dati dell’operatore destinatario include il codice EORI della persona responsabile della presentazione della dichiarazione di esportazione ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2008/118/CE. Questa opzione è introdotta per migliorare la correlazione tra le informazioni dello Stato membro di spedizione e quelle dello Stato membro di esportazione.
Regole sui valori numerici e sui dati mancanti
Per migliorare la completezza delle informazioni, il regolamento specifica che in talune voci numeriche il valore deve essere superiore a zero. Inoltre, per alcuni casi, campi normalmente richiesti possono non essere compilati, ad esempio quando il destinatario non è ancora noto nella circolazione di prodotti energetici per via marittima o navigazione interna, o nei casi di frazionamento previsti dall’articolo 23 della direttiva 2008/118/CE.
Dati specifici per prodotti vinicoli e bevande spiritose
Per i prodotti vinicoli, il documento amministrativo elettronico viene adattato per consentire la registrazione di indicazioni come denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta, annata di raccolta e varietà di uve da vino, in coerenza con il regolamento (CE) n. 436/2009 e il regolamento (UE) n. 1308/2013. Per le bevande spiritose, la descrizione dei dati è aggiornata per consentire l’indicazione dell’età in caso di invecchiamento sotto controllo fiscale, in linea con il regolamento (CE) n. 110/2008.
Annullamento del movimento
La tabella 2 disciplina il messaggio di annullamento: deve contenere l’ARC dell’e-AD da annullare, il motivo dell’annullamento e, se del caso, informazioni complementari. Il codice del motivo è limitato a una sola cifra; i valori delle informazioni aggiuntive dipendono dal codice di motivo scelto.
Cambiamento di destinazione e frazionamento
Le tabelle 3, 4 e 5 disciplinano il cambiamento di destinazione, la relativa notifica e il frazionamento dell’e-AD. Sono previsti campi per aggiornare destinazione, destinatario, luogo di consegna, ufficio doganale, organizzatore del trasporto, trasportatore e dati del trasporto; il frazionamento sostituisce integralmente l’e-AD originario con due o più nuovi e-AD. La notifica di frazionamento o di cambiamento di destinazione deve indicare ARC, numero progressivo e, se del caso, i nuovi ARC associati.
Nota di ricevimento/nota di esportazione
La tabella 6 disciplina la nota di ricevimento/nota di esportazione, includendo ARC, numero progressivo, dati del destinatario o del luogo di consegna, ufficio competente, data di arrivo e conclusione globale del ricevimento. Se la conclusione globale non è positiva, devono essere indicati anche i corpi di dati del prodotto, eventuali eccessi o difetti, la quantità rifiutata e il motivo di insoddisfazione.
Aggiornamento dei codici dei prodotti del tabacco
L’allegato II aggiorna le descrizioni dei codici T200, T300, T400 e T500, sostituendo i riferimenti alla direttiva 95/59/CE con quelli alla direttiva 2011/64/UE e adeguando le definizioni di sigarette, sigari e sigaretti, tabacco trinciato fine da arrotolare e altri tabacchi da fumo.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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