Regolamento (UE) 2016/765
Regolamento delegato (UE) 2016/765 della Commissione, dell'11 marzo 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda alcune pratiche enologiche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato modifica il regime delle pratiche enologiche autorizzate nel diritto UE, inserendo una nuova pratica relativa all’uso di attivatori della fermentazione malolattica. L’intervento recepisce il progresso tecnico e allinea le possibilità con quelle riconosciute dall’OIV, fissando però condizioni d’uso precise. Non vengono invece autorizzate, in questo regolamento, le pratiche basate sul glutatione, poiché tale sostanza non è ancora inclusa nell’elenco UE degli additivi alimentari autorizzati.
Modifica il regolamento (CE) n. 606/2009 autorizzando nell’UE l’utilizzazione di attivatori della fermentazione malolattica tra le pratiche enologiche consentite.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore vitivinicolo nell’Unione europea, con riferimento alle pratiche enologiche autorizzate per i prodotti vitivinicoli disciplinati dal regolamento (CE) n. 606/2009. La modifica riguarda in particolare l’inserimento di una nuova pratica enologica relativa agli attivatori della fermentazione malolattica, alle condizioni d’uso stabilite nell’appendice 22 dell’allegato I A. Restano esclusi, per il momento, il trattamento del vino mediante glutatione e il trattamento del mosto mediante glutatione, che non vengono autorizzati in questo atto per ragioni connesse alla disciplina sugli additivi alimentari e alla tutela della salute pubblica.
Regolamento delegato (UE) 2016/765: pratiche enologiche
Il regolamento interviene sul quadro delle pratiche enologiche autorizzate nell’Unione, modificando il regolamento (CE) n. 606/2009. La Commissione motiva l’intervento con l’esigenza di tenere conto del progresso tecnico e di garantire ai produttori dell’UE condizioni analoghe a quelle disponibili nei paesi terzi, nel rispetto della tutela della salute pubblica.
Contesto normativo e finalità
Il provvedimento è adottato ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare dell’articolo 75, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera g), e dell’articolo 147, paragrafo 3, lettera e). I considerando richiamano l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 606/2009, secondo cui le pratiche enologiche autorizzate sono elencate nell’allegato I A.
La Commissione afferma inoltre che, nell’autorizzare pratiche enologiche, deve tener conto della protezione della salute pubblica ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Ambito della modifica
La modifica riguarda esclusivamente l’allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009, nel quale viene inserita una nuova pratica enologica: l’"utilizzazione di attivatori della fermentazione malolattica".
L’autorizzazione è formulata in termini condizionati: la nuova pratica è ammessa solo nel rispetto delle condizioni di uso fissate nell’appendice 22, che viene aggiunta allo stesso allegato.
Attivatori della fermentazione malolattica: oggetto e modalità di impiego
L’appendice 22 spiega che gli attivatori della fermentazione malolattica hanno lo scopo di essere aggiunti alla fine della fermentazione alcolica o dopo di essa, per facilitare la fermentazione malolattica.
La funzione tecnica è duplice:
- favorire l’attivazione, la cinetica o il completamento della fermentazione malolattica;
- operare tramite arricchimento dell’ambiente con sostanze nutritive e fattori di crescita dei batteri acido-lattici oppure mediante assorbimento di alcuni inibitori dei batteri.
Prescrizioni tecniche e requisiti di conformità
Il regolamento circoscrive la tipologia di attivatori consentiti e le loro condizioni di impiego. In particolare:
- gli attivatori possono essere soltanto cellulosa microcristallina o prodotti derivati dalla degradazione di lieviti, come autolisati, lieviti inattivati e scorze di lieviti;
- possono essere aggiunti al vino o al vino in fermentazione prima o durante la fermentazione malolattica;
- non devono provocare deviazioni organolettiche nel vino;
- devono rispettare le prescrizioni del Codex enologico internazionale pubblicato dall’OIV.
Se l’attivatore è cellulosa microcristallina, deve anche essere conforme alle specifiche contenute nell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, relativo alle specifiche degli additivi alimentari.
Esclusione delle pratiche con glutatione
Nei considerando la Commissione chiarisce che il glutatione, pur essendo usato per le sue proprietà antiossidanti, rimane attivo nel prodotto finale e per questo è qualificabile come additivo alimentare. Poiché non figura ancora nell’elenco UE degli additivi alimentari autorizzati di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, il trattamento del vino mediante glutatione e il trattamento del mosto mediante glutatione non possono essere autorizzati in questo regolamento.
La possibilità di futura autorizzazione è subordinata:
- all’inclusione del glutatione nell’elenco UE degli additivi alimentari;
- a un parere positivo dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare;
- alla procedura prevista dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per questo tipo di atto, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato sulle pratiche enologiche autorizzate
L’allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009 è modificato per inserire una nuova riga 56 relativa all’"utilizzazione di attivatori della fermentazione malolattica", autorizzata alle condizioni stabilite nell’appendice 22.
Condizioni d’uso degli attivatori della fermentazione malolattica
L’appendice 22 precisa che gli attivatori possono essere aggiunti al vino o al vino in fermentazione prima o durante la fermentazione malolattica, con la finalità di facilitarne l’attivazione, la cinetica o il completamento. Gli attivatori devono favorire il processo mediante arricchimento dell’ambiente con nutrienti e fattori di crescita dei batteri lattici oppure mediante assorbimento di alcuni inibitori.
Requisiti tecnici e composizione consentita
Gli attivatori devono essere costituiti da cellulosa microcristallina o da prodotti derivati dalla degradazione di lieviti, quali autolisati, lieviti inattivati e scorze di lieviti. Essi non devono indurre deviazioni organolettiche del vino e devono rispettare le prescrizioni del Codex enologico internazionale pubblicato dall’OIV; se si tratta di cellulosa microcristallina, devono anche conformarsi alle specifiche dell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012.
Esclusione delle pratiche con glutatione
I considerando chiariscono che il trattamento del vino e del mosto mediante glutatione non può essere autorizzato in questa sede perché il glutatione non figura ancora nell’elenco UE degli additivi alimentari autorizzati di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. L’autorizzazione potrà intervenire solo dopo l’inclusione del glutatione nell’elenco, sulla base di un parere positivo dell’EFSA e secondo la procedura uniforme del regolamento (CE) n. 1331/2008.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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