Regolamento (UE) 2016/356
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/356 della Commissione, dell'11 marzo 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento fissa i valori forfettari all'importazione per specifiche categorie di ortofrutticoli, valori necessari per calcolare il prezzo di entrata nel regime doganale agricolo dell'Unione. La Commissione li determina sulla base della disciplina applicativa del regolamento (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Il testo ha natura tecnica e operativa: non introduce nuovi criteri generali, ma aggiorna i valori applicabili per i prodotti e le origini elencati nell'allegato.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato, classificati per codice NC e per paese terzo di origine. I valori forfettari si usano per la determinazione del prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L'ambito territoriale è l'intera Unione europea; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/356 della Commissione, dell'11 marzo 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Il regolamento dà attuazione alla disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, limitatamente al meccanismo dei valori forfettari all'importazione applicabili ad alcuni ortofrutticoli. Il testo si inserisce nel sistema previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e precisa, per un determinato giorno, i valori da utilizzare nel calcolo del prezzo di entrata. La Commissione richiama inoltre che tali valori sono calcolati quotidianamente sulla base di dati giornalieri variabili.
Base normativa e finalità
La fonte primaria richiamata è il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, nonché il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina le modalità applicative per il settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati. In particolare, il considerando richiama l'articolo 136, paragrafo 1, quale base per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
Contenuto dell'articolo 1
L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione ai fini dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato. Il meccanismo riguarda quindi non un criterio astratto, ma un elenco puntuale di valori monetari espressi in EUR/100 kg, differenziati per codice NC e per paese terzo di provenienza.
Allegato: prodotti e origini interessati
L'allegato riporta i valori applicabili a diverse voci doganali di ortofrutticoli, tra cui:
- codice NC 0702 00 00, con valori per IL, MA, SN, TN, TR e ZZ;
- codice NC 0707 00 05, con valori per MA, TR e ZZ;
- codice NC 0709 93 10, con valori per MA, TR e ZZ;
- codice NC 0805 10 20, con valori per EG, IL, MA, TN, TR e ZZ;
- codice NC 0805 50 10, con valori per MA, TR e ZZ;
- codice NC 0808 10 80, con valori per BR, CL, CN, US e ZZ;
- codice NC 0808 30 90, con valori per AR, CL, CN, TR, ZA e ZZ. Il codice "ZZ" è indicato come corrispondente a "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012.
Entrata in vigore ed efficacia
L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua obbligatorietà in tutti gli elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con efficacia immediata nel sistema interno degli ordinamenti nazionali.
Disposizioni principali
Base giuridica e funzione dei valori forfettari
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I valori forfettari all'importazione sono utilizzati per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi.
Fissazione dei valori nell'allegato
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato. L'allegato elenca i valori in EUR/100 kg per specifici codici NC e per determinate origini, tra cui IL, MA, SN, TN, TR, EG, BR, CL, CN, US, AR, ZA e il codice ZZ per "altre origini".
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 11 mar 2016Regolamento (UE) 2016/354
- Regolamento · 11 mar 2016Regolamento (UE) 2016/355
- Regolamento · 11 mar 2016Regolamento (UE) 2016/365
- Regolamento · 11 mar 2016Regolamento (UE) 2016/378
- Regolamento · 11 mar 2016Regolamento (UE) 2016/379
- Regolamento · 11 mar 2016Regolamento (UE) 2016/765
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →