Regolamento (UE) 2016/355
Regolamento (UE) 2016/355 della Commissione, dell'11 marzo 2016, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente ai requisiti specifici per la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati di origine animale destinati al consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 per adeguare i requisiti sanitari relativi a gelatina e collagene, armonizzare i controlli sui residui nei prodotti finiti e introdurre regole specifiche per alcuni prodotti altamente raffinati di origine animale. Vengono precisate le materie prime ammissibili, i trattamenti consentiti e le condizioni di trasporto delle materie prime sottoposte a certificazione sanitaria. L’atto rafforza inoltre la tutela della salute pubblica e animale, tenendo conto della dipendenza dell’Unione da importazioni di materie prime e dell’esigenza di mantenere condizioni concorrenziali uniformi.
Modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 introducendo e aggiornando requisiti igienico-sanitari per gelatina, collagene e alcuni prodotti altamente raffinati di origine animale destinati al consumo umano.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare che producono, trasformano o immettono sul mercato gelatina, collagene e taluni prodotti altamente raffinati di origine animale destinati al consumo umano nell’Unione europea. Incide sulle materie prime ammesse, sui trattamenti preliminari e di processo, sui controlli veterinari, sui limiti di residui nei prodotti finiti e sulle condizioni di importazione/trasporto delle materie prime; riguarda anche prodotti provenienti da paesi terzi, nella misura in cui siano destinati al mercato UE. Non disciplina in generale tutti i prodotti di origine animale, ma soltanto le sezioni specifiche dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004; resta ferma la disciplina richiamata del regolamento (UE) n. 1079/2013 per altri prodotti di origine animale non oggetto di requisiti specifici in questo atto.
Regolamento (UE) 2016/355 della Commissione: requisiti specifici per gelatina, collagene e prodotti altamente raffinati di origine animale
Il regolamento interviene sull’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004, che contiene norme specifiche di igiene per gli alimenti di origine animale destinate agli operatori del settore alimentare. La modifica risponde all’esigenza di garantire che le materie prime impiegate siano sicure sotto il profilo sanitario e di polizia sanitaria, di aggiornare i metodi e i limiti di controllo e di armonizzare le condizioni per alcuni prodotti altamente raffinati ottenuti da materie prime di origine animale, anche in considerazione della forte dipendenza dell’Unione dalle importazioni.
Finalità e contesto normativo
I considerando evidenziano tre direttrici principali:
- assicurare che le materie prime per gelatina e collagene provengano da fonti conformi ai requisiti sanitari UE;
- autorizzare specifici trattamenti delle materie prime prima dell’immissione sul mercato dell’Unione, tenuto conto dei trattamenti applicati negli stabilimenti di produzione;
- adeguare il processo di produzione del collagene e i metodi di analisi dei residui ai metodi convalidati più appropriati e aggiornati.
Il regolamento precisa inoltre che, per altri prodotti di origine animale non coperti da requisiti specifici nell’allegato III, resta applicabile la disciplina del regolamento (UE) n. 1079/2013.
Modifiche alla sezione XIV: gelatina
Per la gelatina, le materie prime non sottoposte ad altri trattamenti di conservazione oltre a refrigerazione, congelamento o surgelazione devono provenire da stabilimenti registrati o riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 o del regolamento (CE) n. 853/2004.
Sono elencate le materie prime utilizzabili e i trattamenti ammessi:
- ossa non rientranti nei materiali specifici a rischio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 999/2001, provenienti da stabilimenti elencati e controllati dall’autorità competente, purché sottoposte a uno dei trattamenti indicati (frantumazione, sgrassatura con acqua calda a temperature minime prestabilite, successiva separazione/lavaggio/asciugatura; essiccazione per 42 giorni; trattamento acido con pH centrale inferiore a 6 per almeno un’ora prima dell’essiccazione);
- pelli di ruminanti d’allevamento, pelli di suini, pelli di pollame e pelli di selvaggina selvatica provenienti da stabilimenti controllati ed elencati, purché sottoposte a uno dei trattamenti previsti (trattamento alcalino con pH > 12 e salatura per almeno sette giorni; essiccazione per 42 giorni a temperatura di almeno 20 °C; trattamento acido con pH centrale inferiore a 5 per almeno un’ora; trattamento alcalino dell’intera massa a pH > 12 per almeno 8 ore);
- ulteriori ossa e pelli, inclusi pesci e selvaggina selvatica, se sottoposte a trattamenti diversi da quelli specificamente elencati e provenienti da stabilimenti registrati o riconosciuti.
È previsto che, per i primi due trattini della lettera b), la durata del trattamento possa includere il tempo di trasporto. Inoltre, le materie prime trasformate devono provenire da animali macellati in macello e giudicati idonei al consumo umano dopo ispezione ante mortem e post mortem, oppure da selvaggina abbattuta ritenuta idonea a seguito di ispezione post mortem.
Il capitolo IV della sezione XIV sostituisce i precedenti requisiti con limiti massimi di residui nei prodotti finiti di gelatina:
- As: 1 ppm
- Pb: 5 ppm
- Cd: 0,5 ppm
- Hg: 0,15 ppm
- Cr: 10 ppm
- Cu: 30 ppm
- Zn: 50 ppm
- SO2: 50 ppm, secondo la Farmacopea europea ultima edizione
- H2O2: 10 ppm, secondo la Farmacopea europea ultima edizione
Modifiche alla sezione XV: collagene
Per il collagene, il regolamento sostituisce l’introduzione della sezione, precisando che gli operatori del settore alimentare che fabbricano collagene devono rispettarne i requisiti e che i prodotti derivati dal collagene devono essere ottenuti da collagene conforme alla stessa sezione.
Sono poi riprese, per le materie prime, regole sostanzialmente analoghe a quelle previste per la gelatina quanto a origine da stabilimenti registrati o riconosciuti, trattamenti ammessi e provenienza da animali idonei al consumo umano.
Inoltre:
- dopo i controlli veterinari previsti dalla direttiva 97/78/CE e nel rispetto dell’articolo 8, paragrafo 4, le materie prime per collagene soggette a certificazione sanitaria devono essere trasportate direttamente allo stabilimento di destinazione;
- devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie per evitare la trasmissione di malattie agli animali, compresa l’eliminazione sicura dei sottoprodotti di origine animale e del materiale non utilizzato o eccedentario.
La disciplina del processo produttivo è aggiornata con particolare attenzione al materiale osseo di ruminanti proveniente da paesi o regioni con rischio controllato o indeterminato di BSE ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 999/2001. In tale ipotesi, il materiale deve essere:
- finemente frantumato e sgrassato con acqua calda;
- trattato con acido cloridrico diluito, con concentrazione minima del 4% e pH inferiore a 1,5, per almeno 2 giorni;
- successivamente sottoposto a regolazione del pH e quindi a uno o più risciacqui e ad almeno uno tra filtrazione, frantumazione o estrusione, oppure ad altro trattamento equivalente approvato.
Per le altre materie prime, il processo deve comprendere lavaggio, regolazione del pH con acido o alcali e, successivamente, uno o più risciacqui e almeno uno dei processi di filtrazione, frantumazione, estrusione o altro trattamento equivalente approvato.
Anche per il collagene il capitolo IV è sostituito con gli stessi limiti di residui previsti per la gelatina:
- As 1 ppm
- Pb 5 ppm
- Cd 0,5 ppm
- Hg 0,15 ppm
- Cr 10 ppm
- Cu 30 ppm
- Zn 50 ppm
- SO2 50 ppm
- H2O2 10 ppm
Nuova sezione XVI: prodotti altamente raffinati di origine animale
Il regolamento introduce una nuova sezione dedicata a una serie di prodotti altamente raffinati di origine animale:
- solfato di condroitina;
- acido ialuronico;
- altri prodotti di cartilagine idrolizzata;
- chitosano;
- glucosamina;
- caglio;
- colla di pesce;
- amminoacidi autorizzati come additivi alimentari ai sensi del regolamento (UE) n. 1333/2008.
Gli operatori devono garantire che il trattamento delle materie prime elimini ogni rischio per la salute pubblica o animale. Le materie prime devono provenire esclusivamente da:
- animali, incluse le piume, macellati in macello e le cui carcasse siano risultate idonee al consumo umano dopo ispezione ante mortem e post mortem;
- prodotti della pesca conformi alla sezione VIII.
È espressamente vietato l’uso di capelli umani come fonte per la produzione di amminoacidi.
Entrata in vigore e portata giuridica
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004
L’articolo 1 sostituisce e integra varie parti delle sezioni XIV e XV dell’allegato III e aggiunge una nuova sezione XVI, fissando requisiti specifici per gelatina, collagene e prodotti altamente raffinati di origine animale.
Materie prime e trattamenti ammessi per la gelatina
Per la sezione XIV, le materie prime non conservate oltre refrigerazione/congelamento/surgelazione devono provenire da stabilimenti registrati o riconosciuti. Sono ammessi, a determinate condizioni, ossa non SRM e pelli di varie specie sottoposte a trattamenti specifici (frantumazione, sgrassatura, essiccazione, trattamenti acidi o alcalini, salatura), con indicazione che la durata del trattamento può includere il trasporto in alcuni casi. Le materie prime trasformate devono provenire da animali macellati con carcasse idonee al consumo umano o da selvaggina con esito favorevole dell’ispezione post mortem.
Trasporto diretto delle materie prime soggette a certificazione sanitaria
Per gelatina e collagene, dopo i controlli veterinari conformi alla direttiva 97/78/CE e nel rispetto dell’articolo 8, paragrafo 4, le materie prime per cui è richiesta la certificazione sanitaria devono essere trasportate direttamente allo stabilimento di destinazione; devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie, inclusa l’eliminazione sicura dei sottoprodotti di origine animale e del materiale non utilizzato o eccedentario.
Limiti di residui nei prodotti finiti di gelatina e collagene
Sono sostituiti i capitoli IV delle sezioni XIV e XV con limiti massimi di residui identici per gelatina e collagene: As 1 ppm, Pb 5 ppm, Cd 0,5 ppm, Hg 0,15 ppm, Cr 10 ppm, Cu 30 ppm, Zn 50 ppm, SO2 50 ppm e H2O2 10 ppm, con riferimento alla Farmacopea europea ultima edizione per SO2 e H2O2.
Requisiti di produzione del collagene
Per la sezione XV, gli operatori che fabbricano collagene devono rispettare i requisiti della sezione; i prodotti derivati dal collagene devono essere ottenuti da collagene conforme. Il processo deve garantire, per il materiale osseo di ruminanti proveniente da paesi o regioni a rischio controllato o indeterminato di BSE ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 999/2001, una frantumazione fine, sgrassatura con acqua calda e trattamento con acido cloridrico diluito (minimo 4%, pH < 1,5) per almeno 2 giorni, seguito da regolazione del pH e successivi risciacqui e filtrazione/frantumazione/estrusione o trattamento equivalente approvato. Per le altre materie prime sono previste fasi analoghe di lavaggio, regolazione del pH e ulteriori processi equivalenti approvati.
Nuova sezione XVI per prodotti altamente raffinati di origine animale
Sono introdotti requisiti specifici per solfato di condroitina, acido ialuronico, altri prodotti di cartilagine idrolizzata, chitosano, glucosamina, caglio, colla di pesce e amminoacidi autorizzati come additivi alimentari ai sensi del regolamento (UE) n. 1333/2008. Gli operatori devono garantire che il trattamento delle materie prime elimini ogni rischio per la salute pubblica o degli animali. Le materie prime devono provenire da animali macellati e idonei al consumo umano dopo ispezione ante mortem e post mortem, oppure da prodotti della pesca conformi alla sezione VIII; è vietato l’uso di capelli umani per produrre amminoacidi.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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