Regolamento (UE) 2016/354
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/354 del Consiglio, dell'11 marzo 2016, che attua l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 224/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014, che disciplina le misure restrittive dell’Unione in relazione alla Repubblica centrafricana. L’aggiornamento recepisce l’inserimento, deciso a livello ONU il 7 marzo 2016, di una persona e di un’entità connessi all’Esercito di resistenza del Signore (LRA). Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014 per aggiornare l’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive relative alla Repubblica centrafricana.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti i soggetti tenuti a rispettare il regolamento (UE) n. 224/2014 nell’Unione europea, con effetti diretti in tutti gli Stati membri. L’intervento normativo riguarda esclusivamente l’aggiornamento dell’allegato I, cioè l’elenco delle persone ed entità sottoposte a misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana. Non introduce un nuovo regime sanzionatorio autonomo, ma recepisce l’aggiornamento dell’elenco deciso dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 7 marzo 2016.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/354 del Consiglio: aggiornamento delle misure restrittive sulla Repubblica centrafricana
Il regolamento attua l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 224/2014 e aggiorna l’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana. L’intervento recepisce l’aggiornamento deciso dal comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 7 marzo 2016, relativo a una persona e a un’entità connesse all’Esercito di resistenza del Signore (LRA).
Base normativa e finalità
Il preambolo richiama il regolamento (UE) n. 224/2014, adottato il 10 marzo 2014, e precisa che l’aggiornamento dell’elenco è reso necessario dall’inserimento, a livello ONU, di nuovi soggetti nell’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive. Il regolamento non istituisce un nuovo regime, ma adegua il regime esistente dell’Unione alla decisione internazionale richiamata.
Ambito di applicazione
L’atto si applica nell’ordinamento dell’Unione a tutti gli Stati membri, essendo direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi. Il suo contenuto è circoscritto alla modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014, cioè all’elenco soggettivo delle designazioni sanzionatorie collegate alla Repubblica centrafricana.
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014
L’articolo 1 dispone l’inserimento, nell’allegato I, di due nuove voci:
- Joseph Kony, indicato come comandante dell’Esercito di resistenza del Signore, con vari alias, dati anagrafici e indicazioni di localizzazione;
- l’Esercito di resistenza del Signore (LRA), con i relativi alias e aree geografiche collegate.
La data di inserimento nell’elenco indicata per entrambe le voci è il 7 marzo 2016.
Motivazioni dell’inserimento di Joseph Kony
Per Joseph Kony il regolamento riporta, sulla base della sintesi dei motivi fornita dal comitato sanzioni, che la designazione discende dal fatto che egli è considerato tra coloro che:
- intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana;
- sono implicati nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, inclusi violenza sessuale, attacchi alla popolazione civile, attacchi di matrice etnica o religiosa, attacchi a scuole e ospedali, sequestri e trasferimenti forzati;
- reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati nella Repubblica centrafricana;
- forniscono sostegno a gruppi armati o reti criminali mediante l’illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, tra cui diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti.
Il testo aggiunge che Kony è il fondatore e leader dell’LRA e che, sotto la sua guida, il gruppo si è reso responsabile di sequestri, uccisioni, mutilazioni, violenze sessuali e saccheggi in più Paesi dell’Africa centrale. Viene inoltre richiamato un mandato di arresto della Corte penale internazionale e sono riportati ulteriori elementi fattuali relativi ad attacchi, traffici di risorse e operazioni del gruppo.
Motivazioni dell’inserimento dell’Esercito di resistenza del Signore (LRA)
Per l’entità LRA il regolamento riporta motivazioni sostanzialmente analoghe, sempre sulla base del punto 12 e del punto 13, lettere b), c) e d), della risoluzione 2262 (2016). L’LRA è descritto come responsabile di sequestri, uccisioni e mutilazioni di civili, di violenze sessuali, di attacchi contro villaggi e aree minerarie, nonché di sfruttamento illecito di risorse naturali.
Il testo evidenzia che l’LRA opera nella Repubblica democratica del Congo, nella Repubblica centrafricana, nel Sud Sudan e, secondo quanto riportato, in Sudan; segnala inoltre il coinvolgimento in traffici di diamanti, oro e avorio e in attività di razzia, saccheggio e distruzione di proprietà.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è quindi immediatamente efficace dal momento della pubblicazione e si impone direttamente negli ordinamenti nazionali degli Stati membri.
Rilievi pratici per l’operatore
Per avvocati, commercialisti e operatori economici, il rilievo principale è l’aggiornamento dell’elenco soggettivo delle sanzioni: i nominativi e l’entità inseriti nell’allegato I diventano destinatari delle misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 224/2014. Ne consegue la necessità di verificare i sistemi di screening e compliance rispetto alle controparti, ai pagamenti, ai beni e alle risorse eventualmente riferibili ai soggetti designati.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco sanzionatorio
L’articolo 1 modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. L’aggiornamento consiste nell’aggiunta di una persona, Joseph Kony, e dell’entità Esercito di resistenza del Signore (LRA), con i relativi alias, dati identificativi e motivazioni del loro inserimento nell’elenco.
Base giuridica e collegamento con il regime sanzionatorio ONU
Il regolamento è adottato in attuazione dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 224/2014, in seguito alla decisione del comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 7 marzo 2016 che ha aggiunto una persona e un’entità all’elenco internazionale. Il preambolo richiama la risoluzione 2127 (2013) e la risoluzione 2262 (2016) del Consiglio di sicurezza.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contenuto dell’allegato: persona designata
Nell’allegato è inserita la voce relativa a Joseph Kony, indicato come comandante dell’Esercito di resistenza del Signore, con molteplici alias, date e luoghi di nascita riportati, cittadinanza/ passaporto ugandese, indirizzi noti o dichiarati e data di inserimento nell’elenco fissata al 7 marzo 2016. Sono riportate anche le informazioni essenziali sui motivi dell’inserimento, tra cui la responsabilità per sequestri, uccisioni, mutilazioni, violenze sessuali, reclutamento di bambini e sfruttamento illecito di risorse naturali.
Contenuto dell’allegato: entità designata
Nell’allegato è inserita anche la voce relativa all’Esercito di resistenza del Signore (LRA), con gli alias indicati, le aree di presenza o indirizzi noti, la data di inserimento nell’elenco al 7 marzo 2016 e la descrizione delle attività che hanno fondato la designazione: atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana, violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario, reclutamento di bambini e sostegno mediante sfruttamento illecito di risorse naturali.
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