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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/378

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/378 della Commissione, dell'11 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i tempi, il formato e il modello delle notifiche trasmesse alle autorità competenti a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0378

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento definisce il calendario giornaliero e il formato standardizzato delle notifiche sugli strumenti finanziari da inviare dalle sedi di negoziazione alle autorità competenti e da queste all’ESMA. L’obiettivo è garantire qualità dei dati, coerenza dei modelli e monitoraggio efficace del mercato, riducendo al contempo l’onere amministrativo. L’allegato contiene i criteri tecnici, i codici e i formati XML da usare per la trasmissione elettronica.

Stabilisce le norme tecniche di attuazione sui tempi, sul formato e sul modello delle notifiche che le sedi di negoziazione e le autorità competenti devono trasmettere ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato.

Ambito di applicazione

Si applica alle sedi di negoziazione, alle autorità competenti degli Stati membri e all’ESMA, con riferimento alle notifiche relative agli strumenti finanziari che sono stati oggetto di richiesta di ammissione alla negoziazione, ammessi alla negoziazione, negoziati o cessati di essere negoziati su una sede di negoziazione. L’ambito è quello del regolamento (UE) n. 596/2014, articolo 4, paragrafi 1 e 2; il regolamento precisa tempi, formato e canale di trasmissione delle notifiche. Si applica dal 3 luglio 2016 in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/378: tempi, formato e modello delle notifiche ex regolamento (UE) n. 596/2014

Il regolamento attua l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato, disciplinando in modo uniforme le notifiche sugli strumenti finanziari scambiate tra sedi di negoziazione, autorità competenti ed ESMA. La Commissione evidenzia, nei considerando, l’esigenza di coerenza con gli altri obblighi di segnalazione, di riduzione degli oneri amministrativi e di garanzia della qualità dei dati per il monitoraggio del mercato.

Finalità e contesto

L’intervento mira a rendere omogenei tempi, formato e contenuto delle notifiche relative agli strumenti finanziari, così da favorire l’efficienza del trattamento dei dati da parte delle autorità e il controllo dell’integrità dei mercati. Il regolamento si fonda sui progetti di norme tecniche di attuazione elaborati dall’ESMA, sottoposti a consultazione pubblica e a valutazione dei costi e benefici.

Ambito soggettivo e oggettivo

Le disposizioni riguardano:

  • le sedi di negoziazione, che devono notificare all’autorità competente gli eventi rilevanti sugli strumenti finanziari;
  • le autorità competenti, che ricevono le notifiche e le trasmettono all’ESMA;
  • l’ESMA, destinataria finale delle informazioni.

L’oggetto delle notifiche è costituito dagli strumenti finanziari che, su una sede di negoziazione, siano stati per la prima volta oggetto di richiesta di ammissione, ammessi, negoziati o cessati di essere negoziati, anche quando il fatto avvenga tramite ordini o quotazioni inseriti nel sistema della sede. Il regolamento opera nell’alveo dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 596/2014.

Tempi di trasmissione

L’articolo 1 introduce una scansione giornaliera precisa:

  • entro le ore 21.00 CET di ogni giorno in cui le negoziazioni sono aperte, la sede di negoziazione trasmette le notifiche relative agli strumenti interessati entro le ore 18.00 CET dello stesso giorno;
  • se l’evento avviene dopo le ore 18.00 CET, la notifica va inviata entro le ore 21.00 CET del giorno successivo in cui le negoziazioni sono aperte;
  • l’autorità competente trasmette poi all’ESMA, ogni giorno entro le ore 23.59 CET, le notifiche ricevute, mediante canali elettronici protetti.

Formato, standard tecnici e allegato

L’articolo 2 impone che tutti i dati siano comunicati in formato elettronico leggibile informaticamente, secondo un modello XML uniforme basato sulla metodologia ISO 20022. L’allegato fornisce i criteri tecnici dettagliati e le codifiche da utilizzare, includendo:

  • identificativi standard come ISIN, LEI, MIC, FISN e CFI;
  • formati data/ora ISO 8601;
  • codici valuta ISO 4217 e codici paese ISO 3166-1;
  • regole per numeri interi e decimali;
  • classificazioni specifiche per derivati su merci, quote di emissione, tassi di interesse e cambi.

La Tabella 3 individua i campi della notifica, tra cui identificativo e nome dello strumento, classificazione, indicatori di derivato su merci, dati dell’emittente e della sede, informazioni temporali sull’ammissione e sulla cessazione, elementi relativi a obbligazioni, derivati, contratti su tassi e strumenti FX. Per alcune categorie sono previsti codici chiusi e opzioni standardizzate, ad esempio per il tipo di opzione, lo stile di esercizio, il tipo di consegna o la tipologia di operazione.

Classificazioni speciali per i derivati su merci e su quote di emissione

La Tabella 2 contiene una tassonomia molto dettagliata delle categorie di prodotti sottostanti, utile per i campi 35-37 della Tabella 3. Le categorie coprono, tra le altre, prodotti agricoli, energia, ambientali/emissioni, trasporto, fertilizzanti, industriali, metalli, carta, polimeri, inflazione e statistiche economiche ufficiali. È prevista anche la distinzione tra strumenti con obbligo di consegna e senza obbligo di consegna.

Decorrenza

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo a decorrere dal 3 luglio 2016. In quanto regolamento di esecuzione, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Tempi di notifica delle sedi di negoziazione

L’articolo 1 stabilisce che, entro le ore 21.00 CET di ogni giorno in cui le negoziazioni sono aperte, la sede di negoziazione notifichi automaticamente all’autorità competente tutti gli strumenti finanziari che, entro le ore 18.00 CET del medesimo giorno, siano stati per la prima volta oggetto di richiesta di ammissione, ammessi alla negoziazione, negoziati o cessati di essere negoziati. Se tali eventi avvengono dopo le ore 18.00 CET, la notifica va effettuata entro le ore 21.00 CET del giorno successivo in cui le negoziazioni sono aperte.

Trasmissione delle notifiche dall’autorità competente all’ESMA

L’articolo 1, paragrafo 3, impone all’autorità competente di trasmettere all’ESMA, con procedura automatizzata, le notifiche ricevute ogni giorno entro le ore 23.59 CET, utilizzando canali di comunicazione elettronica protetti.

Formato e criteri tecnici dei dati

L’articolo 2 dispone che tutti i dati da includere nelle notifiche di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 596/2014 siano presentati secondo i criteri e i formati dell’allegato, in formato elettronico leggibile informaticamente e mediante un modello XML uniforme secondo la metodologia ISO 20022.

Schema dati e codifiche dell’allegato

L’allegato definisce i tipi di dato e i codici standard da utilizzare (tra cui ISIN, LEI, MIC, FISN, CFI, date ISO 8601, codici valuta ISO 4217, codici paese ISO 3166-1 e altri identificativi). La Tabella 3 elenca i campi obbligatori e le relative specifiche per le notifiche, distinguendo tra campi generali, dati dell’emittente e della sede, dati su obbligazioni, derivati, derivati su merci, tassi di interesse e cambi.

Classificazioni dei derivati su merci e su quote di emissione

La Tabella 2 dell’allegato contiene la classificazione dettagliata dei derivati su merci e su quote di emissione ai fini dei campi 35-37 della Tabella 3, articolata per categoria, sottocategoria e ulteriore sottocategoria (ad esempio agricoli, energia, ambientali, trasporto, fertilizzanti, industriali, metalli, carta, polimeri, inflazione, statistiche economiche ufficiali, consegna/non consegna e altre categorie).

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 3 luglio 2016. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieabusi di mercatomercati finanziaritrasparenza e segnalazioninorme tecniche di attuazione

Testo integrale

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