Cassazione Civile, Ordinanza n. 21972/2021 del 30/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, proposta da un dirigente generale della Polizia di Stato, del provvedimento con cui, il giorno prima del collocamento a riposo, era stata disposta la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza con attribuzione dei soli effetti giuridici e non anche economici. Il T.A.R. aveva accolto il ricorso, riconoscendo l'obbligo dell'amministrazione di attribuire anche gli effetti economici; il Consiglio di Stato, invece, in appello del Ministero, aveva riformato la decisione ritenendo applicabile il blocco delle progressioni di carriera previsto dall'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010 anche alle promozioni "alla vigilia". Con il ricorso per cassazione il soccombente deduceva la nullità della sentenza del Consiglio di Stato ex art. 111, comma 8, Cost., in relazione all'art. 362, comma 1, c.p.c., sostenendo che il giudice amministrativo avesse travalicato i limiti esterni della propria giurisdizione, perché, estendendo il riconoscimento dell'effetto economico al trattamento di fine servizio, avrebbe deciso in materia pensionistica riservata alla giurisdizione della Corte dei conti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura, pur formalmente prospettata come violazione dei limiti esterni della giurisdizione, si risolveva in realtà nella contestazione della giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda originaria, questione ormai coperta da giudicato implicito, poiché il T.A.R. aveva deciso nel merito affermando la propria giurisdizione e la parte non aveva contestato tale profilo. Inoltre, poiché era stato lo stesso ricorrente ad adire il giudice amministrativo, gli era precluso rimettere in discussione quella giurisdizione. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata attività difensiva degli intimati. È stato altresì dichiarato l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
consente il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato per soli motivi inerenti alla giurisdizione, ma non per contestare una giurisdizione ormai coperta da giudicato implicito
art. 362, comma 1, c.p.c.
delimita il sindacato delle Sezioni Unite ai soli vizi di giurisdizione
art. 380-bis.1 c.p.c.
ha regolato la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 9, comma 21, d.l. n. 78 del 2010
richiamato come base normativa del blocco delle progressioni di carriera, compresa la promozione "alla vigilia"
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso, impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha introdotto il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Quando il giudice di primo grado decide nel merito affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, e le parti non impugnano tale profilo, la questione di giurisdizione si consolida per giudicato implicito e non può essere riproposta in seguito, neppure davanti alle Sezioni Unite.
- La parte che ha scelto di adire un determinato giudice non può, una volta soccombente, contestarne la giurisdizione per spostare ex post la controversia su un diverso giudice speciale.
- Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato è ammissibile solo per reali vizi inerenti ai limiti esterni della giurisdizione; non è ammissibile se sotto tale etichetta si introduce in realtà una mera contestazione della giurisdizione già definitivamente radicata nel processo.
- La deduzione del superamento dei limiti esterni della giurisdizione deve essere specifica e autonoma: non basta prospettare che il giudice abbia applicato una norma in modo ritenuto errato o che abbia ricondotto la controversia a una materia diversa, se la censura si traduce soltanto nel dissenso sulla giurisdizione del giudice adito.
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