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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10734/2020 del 05/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Comune)

La controversia

Nel 1982 il Comune acquistò dai coniugi cedenti alcuni terreni mediante cessione bonaria, versando una somma da integrare successivamente con un conguaglio previsto ai sensi della L. n. 385/1980. I cedenti agirono per ottenere la determinazione e il pagamento del conguaglio secondo la L. n. 359/1992, oltre interessi e rivalutazione. Dopo che una precedente pronuncia della Cassazione aveva riconosciuto il diritto al conguaglio e rimesso la causa al giudice di merito per determinarne l’entità, la Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, dichiarò prescritto il diritto, facendo decorrere il termine decennale dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte costituzionale n. 223/1983, avvenuta il 27 luglio 1983. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: con il primo ha dedotto la formazione di un giudicato esterno, anche implicito, sulla prescrizione in forza della precedente sentenza di cassazione; con il secondo ha lamentato che la prescrizione fosse stata dichiarata sulla base di un dies a quo diverso da quello allegato dal Comune e in violazione degli artt. 2938 c.c. e 112 c.p.c.; con il terzo ha contestato, ai sensi dell’art. 2935 c.c., la decorrenza individuata prima dell’entrata in vigore della L. n. 359/1992, sostenendo che solo tale legge consentisse di determinare il conguaglio; con il quarto ha nuovamente censurato il dies a quo, richiamando anche gli artt. 1353 e 1367 c.c.; con il quinto ha dedotto che, interpretando il contratto secondo la comune intenzione e buona fede, il pagamento del conguaglio era stato differito all’emanazione di una nuova legge in materia di indennità di esproprio. La Cassazione ha esaminato i motivi nei termini indicati in sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto il primo motivo perché la precedente sentenza n. 2755/2007 non aveva affrontato l’eccezione di prescrizione, estranea al thema decidendum di quel giudizio, e dunque non aveva formato sul punto alcun giudicato, neppure implicito. Ha respinto il secondo e il terzo motivo: il Comune aveva eccepito la prescrizione e aveva indicato come decorrenza proprio la pubblicazione della sentenza costituzionale n. 223/1983, come risultava dalla memoria di replica depositata il 30 maggio 2013; non era quindi fondato né l’assunto che il giudice avesse rilevato d’ufficio la prescrizione né quello secondo cui il Comune avrebbe indicato quale dies a quo l’entrata in vigore della L. n. 359/1992. Il quarto motivo è stato riportato tra quelli proposti, ma non ha ricevuto una distinta statuizione nella motivazione. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulava una critica generica alla valutazione degli elementi probatori e sollecitava una nuova valutazione di merito, non proponibile come vizio motivazionale nei termini applicabili dopo la modifica dell’art. 360 c.p.c. La condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità è stata liquidata in Euro 4.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Infatti la Corte di Cassazione con la sentenza numero 2755/2007 non ha affrontato la questione dell’eccezione di prescrizione, del tutto al di fuori del thema decidendum trattandosi peraltro di eccezione attinente al merito, e pertanto non si è formato alcun giudicato, tantomeno implicito, sul punto avendo la Suprema Corte del tutto ignorato l’eccezione di prescrizione.

    Il giudicato, anche implicito, non si forma su una questione di merito che la precedente decisione non abbia affrontato e che fosse estranea al thema decidendum.

  • art. 324 c.p.c.

    Infatti la Corte di Cassazione con la sentenza numero 2755/2007 non ha affrontato la questione dell’eccezione di prescrizione, del tutto al di fuori del thema decidendum trattandosi peraltro di eccezione attinente al merito, e pertanto non si è formato alcun giudicato, tantomeno implicito, sul punto avendo la Suprema Corte del tutto ignorato l’eccezione di prescrizione.

    Una pronuncia precedente non preclude l’esame della prescrizione quando non abbia deciso, neppure implicitamente, la relativa questione.

  • art. 384 c.p.c.

    Infatti la Corte di Cassazione con la sentenza numero 2755/2007 non ha affrontato la questione dell’eccezione di prescrizione, del tutto al di fuori del thema decidendum trattandosi peraltro di eccezione attinente al merito, e pertanto non si è formato alcun giudicato, tantomeno implicito, sul punto avendo la Suprema Corte del tutto ignorato l’eccezione di prescrizione.

    La decisione rescindente e il rinvio per la determinazione del credito non implicano una pronuncia sulla prescrizione se la Cassazione non ha esaminato tale questione.

  • art. 2938 c.c.

    Infatti è vero che la eccezione di prescrizione non è rilevabile di ufficio ma, nella fattispecie, il Comune di Piombino aveva eccepito regolarmente la prescrizione del diritto al conguaglio e pertanto non corrisponde al vero che il giudice di merito abbia pronunciato su eccezioni non rilevabili d’ufficio e non sollevate dalla parte.

    La prescrizione non è rilevabile d’ufficio, ma il giudice può dichiararla quando la parte interessata l’abbia regolarmente eccepita.

  • art. 112 c.p.c.

    Quanto poi al dies a quo, individuato dal giudice nel termine decennale dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte Costituzionale del 19/7/1983 n. 223, non risulta che il Comune di Piombino abbia individuato come dies a quo l’8 agosto 1992 data di entrata in vigore della L. n. 359; al contrario risulta dalla memoria di replica nel procedimento 294/2008 depositata in data 30 maggio 2013 pag. 3 che il Comune di Piombino aveva indicato come data di decorrenza del termine prescrizionale quella di pubblicazione della sentenza 223/1983 sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 27 luglio 1983.

    Non sussiste ultrapetizione per la scelta del dies a quo operata dal giudice quando tale data era stata indicata dalla parte che aveva eccepito la prescrizione.

  • art. 2935 c.c.

    Quanto poi al dies a quo, individuato dal giudice nel termine decennale dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte Costituzionale del 19/7/1983 n. 223, non risulta che il Comune di Piombino abbia individuato come dies a quo l’8 agosto 1992 data di entrata in vigore della L. n. 359; al contrario risulta dalla memoria di replica nel procedimento 294/2008 depositata in data 30 maggio 2013 pag. 3 che il Comune di Piombino aveva indicato come data di decorrenza del termine prescrizionale quella di pubblicazione della sentenza 223/1983 sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 27 luglio 1983.

    Nel caso deciso, la censura sulla decorrenza della prescrizione è stata respinta perché il dies a quo adottato dal giudice coincideva con quello allegato dal Comune; la sentenza non enuncia un’autonoma interpretazione generale del criterio di decorrenza ex art. 2935 c.c.

  • art. 1353 c.c.

    La censura si risolve in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012.

    La Corte non ha esaminato nel merito la dedotta condizione contrattuale: il motivo che sollecita una diversa valutazione delle prove è inammissibile nei termini in cui è stato formulato.

  • art. 1367 c.c.

    La censura si risolve in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012.

    La censura sull’interpretazione del contratto non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio sotto forma di critica motivazionale generica.

  • art. 1362 c.c.

    La censura si risolve in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012.

    Il motivo fondato sull’interpretazione della comune intenzione delle parti è inammissibile se, invece di individuare un errore interpretativo giuridicamente rilevante, chiede una nuova valutazione delle prove.

  • art. 1363 c.c.

    La censura si risolve in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012.

    La sentenza non offre un distinto criterio applicativo della norma; chiarisce che la denuncia di violazione delle regole interpretative non può risolversi in una richiesta di rivalutazione degli elementi probatori.

  • art. 1366 c.c.

    La censura si risolve in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012.

    La buona fede interpretativa non giustifica una censura che si limiti a chiedere alla Cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 1369 c.c.

    La censura si risolve in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012.

    La Corte non ha enunciato un autonomo criterio di interpretazione secondo la natura e l’oggetto del contratto; ha dichiarato inammissibile la doglianza perché diretta a una nuova valutazione delle prove.

  • art. 1371 c.c.

    La censura si risolve in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012.

    La censura relativa all’interpretazione del contratto secondo equità non è stata esaminata nel merito, essendo stata ritenuta una richiesta inammissibile di rivalutazione probatoria.

  • art. 1372 c.c.

    La censura si risolve in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012.

    La Corte non ha formulato un principio autonomo sulla forza vincolante del contratto, ma ha dichiarato inammissibile la specifica censura perché chiedeva una nuova valutazione degli elementi probatori.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura si risolve in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012.

    Dopo la modifica richiamata dalla Corte, non è proponibile come vizio motivazionale una censura generica che si risolva nella richiesta di rivalutare gli elementi probatori.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato nella misura prevista.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    Il contributo ulteriore è commisurato a quello dovuto per il ricorso secondo il comma 1-bis, ove dovuto.

Massime di principio

  • Il giudicato, anche implicito, su una questione di merito non si forma se la precedente pronuncia non l’ha affrontata e la questione era estranea al thema decidendum; il semplice rinvio per la prosecuzione del giudizio non equivale a una decisione implicita sulla prescrizione.
  • La prescrizione non è rilevabile d’ufficio, ma può essere dichiarata quando sia stata regolarmente eccepita dalla parte interessata.
  • Non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato la decisione che individua la decorrenza della prescrizione nella data indicata dalla parte che l’ha eccepita.
  • È inammissibile la censura che, sotto la veste della violazione delle regole di interpretazione contrattuale o del vizio motivazionale, si risolva in una critica generica del ragionamento del giudice di merito e nella richiesta di una nuova valutazione degli elementi probatori.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoPrescrizione

Testo integrale

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