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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-683/17

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 settembre 2019. — Cofemel – Sociedade de Vestuário SA contro G-Star Raw CV. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça. — Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale e industriale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 2, lettera a) – Nozione di «opera» – Protezione delle opere mediante il diritto d’autore – Presupposti – Articolazione con la protezione dei disegni e modelli – Direttiva 98/71/CE – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Modelli di abbigliamento. — Causa C-683/17

Giurisprudenza europea62017CJ0683

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che i modelli di abbigliamento possono essere protetti dal diritto d’autore solo se soddisfano i requisiti autonomi della nozione di "opera" nel diritto UE. Un semplice effetto estetico o la qualificazione come creazione artistica secondo criteri nazionali non bastano. La pronuncia ribadisce inoltre la distinzione tra tutela dei disegni e modelli e tutela autorale, pur ammettendo in astratto il cumulo quando i presupposti sono rispettati.

Il diritto dell’Unione osta a che modelli di capi di abbigliamento siano protetti dal diritto d’autore solo perché producono un effetto estetico proprio, al di là della loro utilità.

La questione giuridica

Se l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE osti a una normativa nazionale che riconosca la tutela autorale a opere di design, disegni e modelli industriali e opere di arte applicata in base al solo fatto che, oltre alla funzione utilitaria, presentano un effetto visivo proprio e rilevante sul piano estetico; e, in subordine, se sia compatibile con il diritto dell’Unione subordinare tale tutela a un livello particolarmente rigoroso di valore artistico, definito secondo le concezioni dei circoli culturali e istituzionali.

Principio di diritto

La nozione di "opera" ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 è autonoma e richiede cumulativamente che l’oggetto sia originale, cioè frutto di scelte libere e creative che esprimano la personalità dell’autore, e che sia identificabile con sufficiente precisione e oggettività; di conseguenza, una normativa nazionale non può riconoscere la tutela d’autore a modelli di capi di abbigliamento per il solo fatto che producono un effetto estetico proprio e rilevante, né subordinare la protezione a un giudizio di valore artistico o estetico particolarmente rigoroso.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2001/29/CE
  • Direttiva 98/71/CE
  • Regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 2, lettera a), direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 9, direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 17, direttiva 98/71/CE
  • Articolo 96, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 2, paragrafo 7, Convenzione di Berna
  • Articolo 1, paragrafo 4, Trattato WIPO sul diritto d'autore
  • Articolo 17, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Modelli di capi di abbigliamento e diritto d’autore nell’UE

La causa riguarda un rinvio pregiudiziale del Supremo Tribunal de Justiça portoghese nell’ambito di una controversia tra Cofemel – Sociedade de Vestuário SA e G‑Star Raw CV. Il giudice nazionale chiedeva se modelli di capi di abbigliamento possano beneficiare della protezione autorale in base al loro effetto estetico o a un apprezzamento di carattere artistico.

Fatti e procedimento principale

G‑Star, titolare di marchi e di alcuni modelli di abbigliamento, agiva contro Cofemel sostenendo che alcuni jeans, felpe e magliette commercializzati da quest’ultima riproducessero elementi dei modelli "ARC" e "ROWDY". Il giudice di primo grado e la Corte d’appello di Lisbona avevano riconosciuto la tutela d’autore ai modelli di G‑Star, ritenendoli creazioni intellettuali originali.

Il Supremo Tribunal de Justiça osservava però che il diritto portoghese menziona espressamente le opere di arte applicata, i disegni e modelli industriali e le opere di design tra le opere protette, senza chiarire quale soglia di originalità sia necessaria. Da qui il dubbio se il diritto dell’Unione consenta di subordinare la tutela a un particolare "valore estetico" o a una valutazione artistica rigorosa.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE, relativo al diritto esclusivo di riproduzione dell’autore. Ricorda inoltre che la nozione di opera ricorre anche negli articoli 3 e 4 della medesima direttiva.

Sul piano della protezione dei disegni e modelli, vengono citati:

  • la direttiva 98/71/CE, in particolare il considerando 8, l’articolo 1, lettera a), e l’articolo 17;
  • il regolamento (CE) n. 6/2002, in particolare il considerando 32, l’articolo 3, lettera a), e l’articolo 96, paragrafo 2.

Sono inoltre richiamati la Convenzione di Berna, l’articolo 1, paragrafo 4, del Trattato WIPO sul diritto d’autore, l’articolo 9 della direttiva 2001/29 e l’articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali.

Ragionamento della Corte sulla nozione di "opera"

La Corte ribadisce la propria giurisprudenza consolidata secondo cui la nozione di "opera" costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione e presuppone due elementi cumulativi:

  • l’esistenza di un oggetto originale, ossia frutto di una creazione intellettuale propria dell’autore;
  • l’identificabilità dell’oggetto con sufficiente precisione e oggettività.

L’originalità richiede che l’oggetto rifletta la personalità dell’autore e le sue scelte libere e creative. Viceversa, se la forma è determinata da esigenze tecniche, regole o vincoli che lasciano scarso o nullo margine alla libertà creativa, non vi è opera protetta.

Quanto al requisito di oggettività, la Corte sottolinea che la protezione non può fondarsi su sensazioni soggettive, come quelle legate alla percezione della bellezza da parte dell’osservatore.

Distinzione tra diritto d’autore e disegni e modelli

La Corte mette in evidenza che la tutela dei disegni e modelli e quella del diritto d’autore perseguono finalità diverse:

  • la prima protegge oggetti nuovi e individualizzati, ma utilitari e destinati alla produzione di massa, per un periodo limitato;
  • la seconda tutela opere e si estende per una durata molto più lunga.

Pur esistendo un principio di cumulo tra le due protezioni, esso non significa che ogni oggetto tutelabile come disegno o modello debba automaticamente essere considerato opera ai fini del diritto d’autore. La Corte legge in questo senso la direttiva 98/71/CE, il regolamento n. 6/2002 e l’articolo 9 della direttiva 2001/29, alla luce anche della Convenzione di Berna.

Irrilevanza del solo effetto estetico

La Corte afferma che il solo fatto che un modello produca un effetto estetico proprio e rilevante non consente di qualificarlo come opera. L’effetto estetico è infatti una percezione intrinsecamente soggettiva e non soddisfa, da solo, il requisito dell’identificabilità oggettiva; inoltre non basta a dimostrare l’originalità in termini di scelte libere e creative dell’autore.

Di conseguenza, una normativa nazionale non può riconoscere la tutela autorale a modelli di capi di abbigliamento solo perché, oltre alla loro funzione utilitaria, presentano un particolare impatto visivo o estetico.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde alla prima questione dichiarando che l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE osta a una normativa nazionale che accordi tutela d’autore a modelli come quelli di capi di abbigliamento del procedimento principale in ragione del loro effetto visivo e rilevanza estetica.

Poiché la risposta alla prima questione è sufficiente, la seconda questione non viene esaminata.

Principio affermato

La protezione autorale di un modello di abbigliamento o di un altro disegno/modello è possibile solo se l’oggetto soddisfa i requisiti autonomi della nozione di "opera" nel diritto dell’Unione; non è sufficiente che appaia esteticamente gradevole o artisticamente apprezzato secondo criteri nazionali. La Corte conferma così che il diritto d’autore non può essere esteso ai modelli sulla base del solo valore estetico, pena l’alterazione del sistema distinto e complementare di tutela dei disegni e modelli.

Come è indicizzato

Materiediritto d'autoredisegni e modelliproprietà intellettualemoda e abbigliamentocumulo di tutele

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