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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-299/17

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 settembre 2019. — VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH contro Google LLC, venant aux droits de Google Inc. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin. — Rinvio pregiudiziale – Politica industriale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 98/34/CE – Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione – Articolo 1, punto 11 – Nozione di “regola tecnica”. — Causa C-299/17

Giurisprudenza europea62017CJ0299

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha stabilito che la disciplina tedesca sul diritto connesso degli editori, nella parte in cui colpisce specificamente i motori di ricerca e servizi online analoghi, rientra nella nozione di "regola tecnica" della direttiva 98/34. Poiché la norma riguardava specificamente i servizi della società dell'informazione, il relativo progetto avrebbe dovuto essere notificato alla Commissione. L'omessa notifica comporta l'inapplicabilità della regola nella controversia tra privati.

Nozione di "regola tecnica" ai sensi della direttiva 98/34 per una disciplina tedesca che riserva ai soli motori di ricerca e servizi online analoghi il divieto di utilizzare prodotti editoriali

La questione giuridica

Se una normativa nazionale che vieta solo ai gestori commerciali di motori di ricerca e ai prestatori commerciali di servizi analoghi che sviluppano contenuti editoriali di rendere accessibili al pubblico prodotti editoriali o loro parti costituisca: 1) una regola che non riguarda specificamente i servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, punti 2 e 5, della direttiva 98/34; oppure, in subordine, 2) una "regola tecnica" ai sensi dell'articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34, soggetta a previa notifica alla Commissione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1.

Principio di diritto

Una disposizione nazionale che, per tutelare gli editori di quotidiani e periodici, vieta in modo specifico ai soli gestori commerciali di motori di ricerca e ai prestatori commerciali di servizi online analoghi di rendere accessibili al pubblico prodotti editoriali o loro parti costituisce una "regola tecnica" ai sensi dell'articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34, in quanto riguarda specificamente i servizi della società dell'informazione; di conseguenza, il suo progetto deve essere previamente notificato alla Commissione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, e, in difetto, la regola è inapplicabile nei confronti dei privati.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 98/34/CE
  • Direttiva 98/48/CE
  • Articolo 1, punti 2, 3, 4, 5 e 11, direttiva 98/34/CE
  • Articolo 8, paragrafo 1, direttiva 98/34/CE
  • Direttiva (UE) 2015/1535
  • Articolo 38, paragrafo 1, TFUE
  • Direttiva 2019/790/UE

Nozione di "regola tecnica" e obbligo di notifica per la disciplina tedesca sugli editori

La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale del Landgericht Berlin nell'ambito di una controversia tra VG Media e Google relativa all'utilizzo, da parte del motore di ricerca e di Google News, di estratti e contenuti editoriali senza corrispettivo. Il nodo centrale riguarda la qualificazione, ai fini della direttiva 98/34, delle disposizioni tedesche introdotte nell'UrhG a tutela degli editori di quotidiani e periodici.

Fatti e procedimento principale

VG Media, società di gestione collettiva dei diritti di editori e altri soggetti, agiva contro Google per il preteso uso non autorizzato, dal 1° agosto 2013, di estratti di testo, immagini e immagini animate tratti dalle offerte dei propri membri. Il giudice tedesco dubitava dell'applicabilità delle nuove sezioni 87f e 87g dell'UrhG, poiché tali disposizioni erano state adottate senza previa notifica alla Commissione europea come progetto di regola tecnica.

Normativa rilevante

La Corte richiama la direttiva 98/34, in particolare:

  • articolo 1, punto 2, sulla nozione di "servizio" della società dell'informazione;
  • articolo 1, punto 5, sulla "regola relativa ai servizi";
  • articolo 1, punto 11, sulla nozione di "regola tecnica";
  • articolo 8, paragrafo 1, sull'obbligo di comunicare alla Commissione ogni progetto di regola tecnica. Viene inoltre ricordato che la direttiva 98/34 è stata abrogata dalla direttiva (UE) 2015/1535, ma tale circostanza è irrilevante ratione temporis. La Corte menziona anche la direttiva (UE) 2019/790 solo per escluderne l'applicabilità ai fatti di causa.

Questioni sottoposte alla Corte

Il Landgericht Berlin chiedeva sostanzialmente se la disciplina nazionale:

  • fosse una regola che non riguarda specificamente i servizi della società dell'informazione;
  • ovvero fosse una regola tecnica soggetta a notifica preventiva. La questione era decisiva perché, secondo la giurisprudenza costante, la mancata notifica di una regola tecnica comporta la sua inapplicabilità nei rapporti tra privati.

Ragionamento della Corte

La Corte ricostruisce la nozione di "regola tecnica" come comprensiva di quattro categorie: specificazione tecnica, altro requisito, regola relativa ai servizi e divieti legislativi di fabbricazione, importazione, commercializzazione, utilizzo o prestazione di servizi.

Esclude innanzitutto che la norma tedesca rientri nella categoria della "specificazione tecnica" o dell'"altro requisito", poiché essa non riguarda il prodotto in quanto tale né il suo ciclo di vita dopo l'immissione sul mercato, ma il divieto rivolto a determinati operatori di rendere accessibili prodotti editoriali.

Quanto alla "regola relativa ai servizi", la Corte osserva che i motori di ricerca online forniscono certamente servizi della società dell'informazione, ma la disciplina tedesca si dirige in modo espresso anche ai prestatori commerciali di servizi che analogamente sviluppano contenuti editoriali. La Corte afferma che una norma è "specificamente" rivolta ai servizi della società dell'informazione quando, alla luce della motivazione e del dispositivo, ha come finalità e obiettivo quello di disciplinarli esplicitamente e miratamente; tale finalità può risultare anche dai lavori preparatori.

Nel caso concreto, la Corte rileva che:

  • la disposizione si indirizza espressamente ai fornitori commerciali di motori di ricerca, certamente operatori di servizi online;
  • dai materiali richiamati emerge che la finalità era proteggere gli editori nel mondo digitale, in particolare dalle violazioni operate dai motori di ricerca online;
  • il fatto che la norma sia inserita in una legge di diritto d'autore non la sottrae alla nozione di regola tecnica, poiché le norme in materia di proprietà intellettuale non sono escluse dall'ambito della direttiva 98/34.

La Corte sottolinea inoltre che la presenza, nel testo, anche di riferimenti a prestatori offline non impedisce la qualificazione come regola riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione, quando la finalità principale è proprio la disciplina dei servizi online.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che la disposizione nazionale costituisce una "regola tecnica" ai sensi dell'articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34 e che il suo progetto avrebbe dovuto essere notificato preventivamente alla Commissione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1. In mancanza di notifica, la regola non può essere opposta ai singoli nella controversia principale.

Principio affermato

Una norma nazionale che vieti in modo mirato ai soli gestori commerciali di motori di ricerca e a prestatori commerciali di servizi online analoghi di mettere a disposizione del pubblico prodotti editoriali o parti di essi integra una regola tecnica notificabile, perché disciplina specificamente i servizi della società dell'informazione; l'omessa notifica determina l'inapplicabilità della norma nei rapporti tra privati.

Rilievi pratici per gli operatori

Per i professionisti, la pronuncia conferma che misure nazionali con impatto selettivo sui servizi digitali possono ricadere nell'ambito della direttiva 98/34 anche se formalmente inserite in una disciplina di diritto d'autore. In sede contenziosa, l'assenza di previa notifica alla Commissione può essere una difesa decisiva per eccepire l'inopponibilità della norma nazionale.

Come è indicizzato

Materieservizi della società dell'informazioneregolamentazione tecnicamotori di ricerca onlinediritto d'autore e diritti connessinotifica alla commissione europea

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