Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-709/17

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 settembre 2019. — Commissione europea contro Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd. — Impugnazione – Dumping – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/776 – Importazione di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine – Estensione a tali importazioni del dazio antidumping definitivo instituito sulle importazioni di biciclette originarie dalla Cina – Regolamento (CE) n. 1225/2009 – Articolo 13 – Elusione – Operazioni di assemblaggio – Provenienza e origine dei pezzi di bicicletta – Pezzi spediti dalla Cina in Sri Lanka, lavorati in Sri Lanka e successivamente spediti in Pakistan per l’assemblaggio. — Causa C-709/17 P

Giurisprudenza europea62017CJ0709

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che, nelle inchieste antielusione in materia antidumping, la nozione di "provenienza" dei pezzi non coincide con la loro origine doganale e non si esaurisce nell’importazione diretta dal paese soggetto alle misure. La Commissione può fondarsi su indizi concordanti per dimostrare che pezzi fabbricati nel paese colpito dal dazio siano stati trasferiti, anche tramite un paese terzo, nel paese di assemblaggio. Per questo la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale, respinto il ricorso della società pakistana e confermato l’estensione del dazio antidumping.

Impugnazione in materia antidumping: interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base sull’elusione mediante assemblaggio e nozione di "provenienza" dei pezzi di bicicletta transitati o lavorati in un paese terzo.

La questione giuridica

Se, ai fini dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, la nozione di pezzi che "provengono" dal paese soggetto alle misure debba essere equiparata all’origine doganale o alla sola importazione diretta dal paese oggetto del dazio; e se la Commissione possa dimostrare tale provenienza mediante un insieme di indizi concordanti, senza essere vincolata alle regole doganali sull’origine.

Principio di diritto

Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1225/2009, la nozione di pezzi che "provengono dal paese soggetto alle misure" ha un contenuto autonomo rispetto all’origine doganale: non richiede che la Commissione provi l’origine doganale dei pezzi, né si limita all’ipotesi di importazione diretta dal paese soggetto al dazio. È sufficiente che la Commissione dimostri, anche tramite un insieme di indizi concordanti e sotto il controllo del giudice, che i pezzi inizialmente fabbricati nel paese soggetto alle misure sono stati importati nel paese di assemblaggio, anche attraverso un paese terzo intermedio; resta salva la facoltà del produttore-esportatore di provare che i pezzi sono in realtà originari di un altro paese e di ottenere l’esenzione. Nel caso concreto, la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale e ha respinto il ricorso della Kolachi Raj, confermando la validità dell’estensione del dazio antidumping.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Regolamento (UE) n. 37/2014
  • Articolo 13 del regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Articolo 16 del regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Articolo 18 del regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Regolamento (UE) n. 502/2013
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/776
  • Regolamento (CE) n. 3283/94
  • Regolamento (CEE) n. 2176/84
  • Regolamento (CEE) n. 2423/88
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 267 TFUE

Impugnazione antidumping sulla nozione di "provenienza" dei pezzi di bicicletta

La pronuncia riguarda un’impugnazione della Commissione europea avverso una sentenza del Tribunale che aveva annullato, nei confronti della Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/776. La controversia verte sull’estensione del dazio antidumping sulle biciclette originarie della Cina alle importazioni di biciclette spedite dal Pakistan, in un contesto di possibile elusione mediante assemblaggio di pezzi provenienti dallo Sri Lanka.

Fatti e procedimento amministrativo

Nel quadro di un dazio antidumping definitivo già in vigore sulle biciclette cinesi, la Commissione aveva aperto un’inchiesta antielusione sulle importazioni spedite, tra l’altro, dal Pakistan. La Kolachi Raj, società pakistana, partecipava all’assemblaggio di biciclette in Pakistan acquistando pezzi, in gran parte tramite la Flying Horse, da fornitori dello Sri Lanka, in particolare la Great Cycles e la Vechenson.

La Commissione effettuò una visita di verifica presso la Great Cycles in Sri Lanka e rilevò anomalie nei rapporti commerciali, dubbi sul collegamento tra la Kolachi Raj e la Flying Horse e un’elevata incidenza di materie prime cinesi nella fabbricazione dei pezzi lavorati in Sri Lanka. Sulla base di tali elementi, concluse che la Kolachi Raj aveva partecipato a operazioni di elusione e adottò il regolamento controverso, estendendo il dazio antidumping alle importazioni spedite dal Pakistan.

Il ricorso dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

Dinanzi al Tribunale, la Kolachi Raj dedusse un motivo unico fondato sulla violazione dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. Contestava, in sostanza, che la Commissione avesse applicato per analogia criteri di origine per valutare pezzi lavorati in Sri Lanka, pur trattandosi di un’inchiesta relativa al Pakistan.

Il Tribunale accolse il motivo nella parte in cui censurava l’uso analogico dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), e annullò il regolamento nella parte relativa alla Kolachi Raj. Ritenne, in sintesi, che la Commissione avesse impropriamente sostituito la prova della "provenienza" con una prova dell’origine doganale dei pezzi.

Le questioni affrontate in impugnazione

La Commissione, sostenuta dall’EBMA, sosteneva che il Tribunale avesse commesso errori di diritto:

  • nell’equiparare la nozione di "provenienza" alla nozione di origine doganale;
  • nel limitare la prova della provenienza alla sola importazione diretta dal paese soggetto alle misure;
  • nell’imporre alla Commissione di dimostrare l’origine doganale dei pezzi invece della loro provenienza ai fini dell’articolo 13.

La Kolachi Raj replicava che la Commissione non poteva usare i criteri dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), per determinare la provenienza di pezzi lavorati in Sri Lanka e che, in ogni caso, i certificati di origine prodotti dimostravano l’origine srilankese dei pezzi.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama il regolamento (CE) n. 1225/2009, come modificato dal regolamento (UE) n. 37/2014, in particolare:

  • il considerando 19, che evidenzia la necessità di contrastare l’elusione tramite pratiche di assemblaggio anche in paesi terzi;
  • l’articolo 13, che disciplina l’elusione, le operazioni di assemblaggio e le esenzioni;
  • l’articolo 16, sulle visite di verifica;
  • l’articolo 18, sui dati disponibili in caso di mancata collaborazione.

Richiama inoltre il regolamento (CE) n. 3283/94 e i precedenti regolamenti del 1984 e del 1988 per evidenziare l’evoluzione della disciplina antielusione, nonché il regolamento (UE) n. 502/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/776.

Ragionamento della Corte sulla nozione di "provenienza"

La Corte osserva che l’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), usa, nella versione francese, l’espressione "provengono da", priva di definizione autonoma nel regolamento di base. Analizzando le diverse versioni linguistiche e l’evoluzione storica della norma, la Corte ritiene che il legislatore dell’Unione abbia volutamente abbandonato il riferimento all’"origine" doganale, creando una nozione autonoma di "provenienza".

Ne deriva che le istituzioni dell’Unione non sono tenute a provare l’origine doganale dei pezzi, ma soltanto che essi provengono dal paese soggetto alle misure. La Commissione può farlo anche mediante un insieme di indizi concordanti, sotto il controllo del giudice dell’Unione.

Portata della nozione di "provenienza" e assemblaggi successivi

La Corte esclude anche che la provenienza sia limitata alle sole importazioni dirette dal paese soggetto alle misure. Una lettura restrittiva consentirebbe facili elusioni attraverso trasferimenti intermedi e assemblaggi successivi in più paesi terzi, compromettendo l’efficacia del meccanismo antielusione.

Perciò, i pezzi possono essere considerati "provenienti" dal paese soggetto al dazio anche quando siano stati inizialmente fabbricati lì e poi importati nel paese di assemblaggio attraverso un paese terzo, ove abbiano subito solo una lavorazione di portata minore o un mero transito.

Onere della prova e ruolo dell’operatore economico

Spetta alle istituzioni dell’Unione dimostrare la provenienza dei pezzi dal paese soggetto alle misure. Tuttavia, il produttore-esportatore resta libero di dimostrare che i pezzi, pur provenendo da quel paese, sono in realtà originari di un paese diverso e di chiedere l’esenzione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4.

Applicazione al caso concreto

La Corte ritiene che la Commissione abbia correttamente fondato la propria conclusione su un insieme di elementi convergenti: l’uso prevalente di materie prime cinesi nei pezzi lavorati in Sri Lanka, i collegamenti societari, le anomalie nei rapporti commerciali e il contesto di precedenti inchieste antielusione. Tali elementi potevano legittimamente sostenere la conclusione che i pezzi "provenissero" dalla Cina ai fini dell’articolo 13.

La Kolachi Raj non è riuscita a dimostrare l’origine srilankese dei pezzi; i certificati di origine presentati sono stati ritenuti non sufficienti dalla Commissione, e la Corte non ravvisa errori di diritto in tale valutazione.

Dispositivo

La Corte accoglie l’impugnazione della Commissione, annulla la sentenza del Tribunale e decide nel merito respingendo il ricorso di annullamento proposto dalla Kolachi Raj. Quest’ultima è condannata alle spese del primo grado e dell’impugnazione, comprese quelle della Commissione e dell’EBMA.

Principio affermato

Nelle inchieste antielusione antidumping, la "provenienza" dei pezzi ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base è una nozione autonoma, distinta dall’origine doganale: può essere provata con un insieme di indizi concordanti e non richiede l’importazione diretta dal paese soggetto alle misure, né la dimostrazione dell’origine doganale dei pezzi. L’eventuale esenzione resta subordinata alla prova, da parte dell’operatore, che i pezzi sono in realtà originari di un altro paese.

Come è indicizzato

Materieantidumpingelusione delle misure commercialidazio antidumping sulle bicicletteorigine e provenienza delle merciinadempimento probatorio e cooperazione nelle inchieste commerciali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.