Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-82/17

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 settembre 2019. — TestBioTech eV e altri contro Commissione europea. — Impugnazione – Ambiente – Prodotti geneticamente modificati – Decisione della Commissione che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti soia geneticamente modificata MON 87701 x MON 89788 – Regolamento (CE) n. 1367/2006 – Articolo 10, paragrafo 1 – Domanda di riesame interno della decisione proposta in applicazione delle disposizioni relative alla partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale – Rigetto della domanda. — Causa C-82/17 P

Giurisprudenza europea62017CJ0082

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto integralmente l’impugnazione proposta da tre ONG contro la sentenza del Tribunale relativa al riesame interno di un’autorizzazione all’immissione in commercio di soia geneticamente modificata. Ha ritenuto corretto l’approccio del Tribunale sia sul piano dell’ammissibilità dei motivi, sia sulla prova necessaria a contestare la decisione della Commissione. Ha inoltre escluso che gli orientamenti EFSA vincolassero la Commissione o potessero fondare un affidamento legittimo. Infine, ha confermato che il regolamento sui residui di pesticidi non incide sulla procedura di autorizzazione degli OGM ex regolamento n. 1829/2003.

Impugnazione respinta contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato il rigetto della domanda di riesame interno, proposta da ONG ambientali, della decisione della Commissione che autorizzava l’immissione in commercio di prodotti contenenti soia geneticamente modificata MON 87701 × MON 89788.

La questione giuridica

Se il Tribunale avesse erroneamente interpretato l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 limitando il sindacato sulle ONG richiedenti il riesame interno; se avesse imposto un onere probatorio eccessivo; se gli orientamenti EFSA potessero vincolare la Commissione o fondare un legittimo affidamento; se fosse necessaria una valutazione di sicurezza in due fasi per gli OGM; e se il regolamento (CE) n. 396/2005 potesse essere richiamato per escludere ulteriori esami sulla tossicità e sul monitoraggio post-autorizzazione.

Principio di diritto

La Corte ha confermato che, nel sistema del regolamento n. 1367/2006, la domanda di riesame interno deve contenere motivi concreti e sufficientemente precisi: in un successivo ricorso dinanzi al giudice dell’Unione non possono essere introdotti motivi o prove nuovi non già compresi nella domanda di riesame, perché ciò snaturerebbe l’oggetto del procedimento. La Corte ha inoltre affermato che gli orientamenti EFSA non vincolano la Commissione e non possono fondare un legittimo affidamento in capo a terzi; che la valutazione di sicurezza degli OGM può essere condotta caso per caso, senza che il solo confronto di equivalenza sostanziale esaurisca necessariamente l’esame; e che il regolamento n. 396/2005, relativo ai residui di antiparassitari, non sostituisce né amplia la procedura di autorizzazione prevista dal regolamento n. 1829/2003. Ne è conseguito il rigetto integrale dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 256 TFUE
  • Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Regolamento (CE) n. 1829/2003
  • Regolamento (CE) n. 1367/2006
  • Regolamento (CE) n. 396/2005
  • Decisione di esecuzione 2012/347/UE
  • Convenzione di Aarhus

Impugnazione contro il rigetto del ricorso relativo alla soia geneticamente modificata MON 87701 × MON 89788

La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da tre ONG ambientaliste avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto il loro ricorso di annullamento della decisione della Commissione con cui era stato rigettato il riesame interno, ai sensi del regolamento (CE) n. 1367/2006, della decisione di autorizzazione di prodotti contenenti soia geneticamente modificata. La controversia si colloca all’incrocio tra disciplina degli OGM, accesso alla giustizia in materia ambientale e limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-scientifiche della Commissione e dell’EFSA.

Fatti e procedimento amministrativo

La Monsanto Europe aveva presentato una domanda di immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari, mangimi e altri prodotti contenenti la soia MON 87701 × MON 89788. L’EFSA aveva espresso un parere favorevole, ritenendo che la soia soddisfacesse i criteri del regolamento n. 1829/2003. La Commissione aveva quindi adottato la decisione di esecuzione 2012/347/UE, autorizzando l’immissione in commercio dei prodotti a determinate condizioni. Le ricorrenti avevano poi chiesto alla Commissione il riesame interno di tale decisione, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 1367/2006, contestando in particolare l’equivalenza sostanziale, la valutazione degli effetti sinergici o combinatori, la valutazione immunologica e l’assenza di monitoraggio post-autorizzazione. La Commissione aveva respinto le richieste con la decisione controversa.

Ricorso dinanzi al Tribunale

Dinanzi al Tribunale le ricorrenti avevano chiesto l’annullamento della decisione della Commissione. Il Tribunale aveva respinto il ricorso, dichiarando in parte irricevibili alcune censure perché non dedotte in modo sufficientemente preciso nella domanda di riesame interno, in parte infondate le altre, e aveva ritenuto che la decisione della Commissione fosse conforme al regolamento n. 1829/2003.

Motivi dell’impugnazione

In sede di impugnazione le ricorrenti articolavano cinque motivi principali:

  • errata interpretazione dell’articolo 10 del regolamento n. 1367/2006 e conseguente declaratoria di irricevibilità di diversi argomenti;
  • imposizione di un onere probatorio impossibile o eccessivo alle ONG;
  • mancato riconoscimento di un legittimo affidamento derivante dagli orientamenti pubblicati dall’EFSA;
  • erronea affermazione che il regolamento n. 1829/2003 non richiedesse necessariamente una valutazione di sicurezza in due fasi;
  • erroneo richiamo al regolamento n. 396/2005 per escludere ulteriori esami sulla tossicità e sul monitoraggio.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto il regolamento (CE) n. 1829/2003, in particolare:

  • il considerando 6, secondo cui l’equivalenza sostanziale è un elemento cardine ma non costituisce di per sé una valutazione di sicurezza;
  • l’articolo 5, paragrafo 3, lettera f), relativo ai contenuti della domanda di autorizzazione;
  • l’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), per cui i mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, animale o sull’ambiente. Richiama inoltre il regolamento (CE) n. 1367/2006, e in particolare:
  • considerando 11, 18, 19 e 21;
  • articolo 2, paragrafo 1, lettera g), sulla nozione di atto amministrativo;
  • articolo 10, paragrafo 1, sul riesame interno;
  • articolo 12, sul ricorso dinanzi alla Corte di giustizia. Sono citati anche il regolamento (CE) n. 396/2005 e i riferimenti processuali del Trattato e dello Statuto della Corte.

Ragionamento della Corte sul primo motivo

La Corte conferma che la domanda di riesame interno ex articolo 10 del regolamento n. 1367/2006 deve indicare con precisione i motivi del riesame e gli elementi idonei a suscitare dubbi plausibili sulla legalità dell’atto. Di conseguenza, nel successivo ricorso giurisdizionale non possono essere introdotti motivi nuovi o prove nuove non già contenuti nella domanda di riesame, altrimenti verrebbe svuotato di contenuto il requisito della motivazione. La Corte ritiene quindi corretto che il Tribunale abbia dichiarato irricevibili gli argomenti e i documenti non previamente inseriti nella richiesta di riesame. Quanto alle censure fondate su presunte carenze di motivazione del Tribunale, la Corte le considera in larga parte irricevibili per difetto di precisione e, per il resto, infondate.

Ragionamento della Corte sul secondo motivo

La Corte respinge la tesi secondo cui il Tribunale avrebbe preteso una prova impossibile dalle ONG. Richiamando il sistema del regolamento n. 1367/2006, afferma che la richiesta di riesame deve contenere elementi di fatto e di diritto sostanziali idonei a mettere seriamente in dubbio la valutazione dell’istituzione. Non è sufficiente una generica preoccupazione, né la mera contestazione astratta della validità dell’autorizzazione. La Corte chiarisce che tale impostazione non equivale a imporre alle ONG di provare l’insicurezza dell’OGM, ma soltanto di formulare censure concrete e precise. Le ulteriori contestazioni delle ricorrenti sono respinte perché non dimostrano che il Tribunale abbia effettivamente affermato ciò che esse gli attribuivano.

Ragionamento della Corte sul terzo motivo

Quanto agli orientamenti EFSA, la Corte esclude che essi possano creare un legittimo affidamento in favore delle ricorrenti. Tali documenti servono a guidare i richiedenti l’autorizzazione nella predisposizione della domanda, non a conferire diritti a terzi. Inoltre, non provengono dalla Commissione, cioè dall’istituzione che adotta la decisione finale sul riesame interno, e non contengono assicurazioni precise, incondizionate e concordanti nei confronti delle ONG ricorrenti. Ne consegue che la Commissione non era vincolata da tali orientamenti e che il Tribunale non ha commesso errore di diritto nel ritenere inoperanti alcune censure fondate sulla loro violazione.

Ragionamento della Corte sul quarto motivo

La Corte respinge la censura secondo cui il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non obbligatoria una valutazione di sicurezza in due fasi. Essa osserva che il regolamento n. 1829/2003, letto alla luce degli orientamenti scientifici richiamati, consente una valutazione caso per caso della tossicità, dell’allergenicità e degli altri profili di rischio, e non impone che il solo confronto di equivalenza sostanziale sia sempre insufficiente. La Corte valorizza il fatto che, nel caso concreto, l’EFSA aveva effettuato un insieme di valutazioni: sulle due piante parentali geneticamente modificate, sull’accumulo, sulla caratterizzazione molecolare e sui possibili effetti sinergici o nocivi. Perciò il Tribunale poteva concludere che non fosse dimostrato alcun errore manifesto della Commissione.

Ragionamento della Corte sul quinto motivo

La Corte conferma infine che il regolamento (CE) n. 396/2005, relativo ai livelli massimi di residui di antiparassitari, non disciplina né sostituisce la procedura di autorizzazione degli OGM ai sensi del regolamento n. 1829/2003. Di conseguenza, non era errato rinviare a quel regolamento per le eventuali prove o correzioni relative ai residui di pesticidi, senza trasferire tale questione nella procedura di autorizzazione OGM. La Corte osserva altresì che l’articolo 16 del regolamento n. 1829/2003, pur imponendo l’assenza di effetti nocivi, non richiede specificamente nella procedura di autorizzazione l’esame degli effetti derivanti dall’eventuale uso di pesticidi.

Decisione e spese

Poiché nessuno dei motivi dell’impugnazione è accolto, la Corte la respinge integralmente. Le ricorrenti sono condannate alle spese nei confronti della Commissione; Monsanto Europe e Monsanto Company sopportano le proprie spese.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce alcuni principi di rilievo pratico:

  • la domanda di riesame interno ex regolamento n. 1367/2006 deve essere motivata in modo specifico e non può essere integrata in giudizio con motivi del tutto nuovi;
  • il sindacato della Corte sulla sentenza del Tribunale resta limitato ai profili di diritto, con rigorosi requisiti di precisione dell’impugnazione;
  • gli orientamenti tecnici dell’EFSA non vincolano la Commissione nei confronti di terzi e non fondano, di regola, un legittimo affidamento;
  • la valutazione di sicurezza degli OGM può essere condotta caso per caso, senza che l’equivalenza sostanziale esaurisca automaticamente il controllo;
  • il regolamento n. 396/2005 non incide sulla procedura di autorizzazione degli OGM disciplinata dal regolamento n. 1829/2003.

Come è indicizzato

Materieogmambienteaccesso alla giustiziasicurezza alimentareimpugnazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.