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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-688/17

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 settembre 2019. — Bayer Pharma AG contro Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. e Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék. — Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Brevetti – Direttiva 2004/48/CE – Articolo 9, paragrafo 7 – Immissione sul mercato di prodotti in violazione dei diritti conferiti da un brevetto – Misure provvisorie – Successivo annullamento del brevetto – Conseguenze – Diritto a un adeguato risarcimento del danno arrecato dalle misure provvisorie. — Causa C-688/17

Giurisprudenza europea62017CJ0688

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta l’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48 nel senso che il diritto a un adeguato risarcimento per i danni causati da misure provvisorie non è automatico né integralmente rimesso alle regole nazionali. La nozione di adeguato risarcimento è autonoma e uniforme nel diritto UE, ma il giudice nazionale conserva un margine di valutazione, purché consideri tutte le circostanze del caso e prevenga gli abusi. Nel caso concreto, la normativa ungherese non è incompatibile con il diritto dell’Unione se consente tale valutazione complessiva.

Risarcimento del danno da misure provvisorie in materia di brevetti poi dichiarati nulli: interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48/CE.

La questione giuridica

Se l’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48/CE, e in particolare la nozione di "adeguato risarcimento del danno", imponga una disciplina autonoma e uniforme del contenuto e delle modalità del risarcimento oppure consenta agli Stati membri di applicare le regole nazionali generali sulla responsabilità civile; e, in caso affermativo, se osti a una normativa nazionale che esclude il risarcimento quando il convenuto non ha adottato le misure normalmente esigibili per evitare o ridurre il danno, purché l’attore abbia agito diligentemente nel chiedere le misure provvisorie.

Principio di diritto

L’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48/CE impone agli Stati membri di prevedere nel diritto nazionale la facoltà del giudice di condannare, su richiesta del convenuto, l’attore al risarcimento del danno causato da misure provvisorie poi revocate o rivelatesi ingiustificate, ma la nozione di "adeguato risarcimento del danno" è autonoma del diritto dell’Unione. Tale disposizione non osta a una normativa nazionale che escluda il risarcimento quando il danneggiato non ha agito come normalmente esigibile per evitare o ridurre il danno, purché il giudice possa valutare tutte le circostanze oggettive della causa, compresa la condotta delle parti, e verificare l’assenza di abuso da parte dell’attore che ha chiesto le misure.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2004/48/CE
  • Articolo 9, paragrafo 7, direttiva 2004/48/CE
  • Articolo 3 direttiva 2004/48/CE
  • Articolo 1 direttiva 2004/48/CE
  • Articolo 2, paragrafo 3, direttiva 2004/48/CE
  • Accordo sugli ADPIC, articolo 1, paragrafo 1
  • Accordo sugli ADPIC, articolo 50, paragrafo 7
  • Decisione 94/800/CE

Risarcimento del danno da misure provvisorie in materia di brevetti poi dichiarati nulli

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria) in una controversia tra Bayer Pharma AG, da un lato, e Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. ed Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft., dall’altro. La questione verte sull’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48/CE, in tema di risarcimento del danno causato da misure provvisorie poi revocate o risultate ingiustificate in materia di proprietà intellettuale, con specifico riferimento a un brevetto successivamente dichiarato nullo.

Fatti e procedimento principale

Bayer aveva depositato una domanda di brevetto per un prodotto farmaceutico contraccettivo, pubblicata nel 2002 e poi concessa nel 2010. Richter ed Exeltis avevano iniziato a commercializzare prodotti concorrenti; Bayer aveva quindi chiesto misure provvisorie per vietarne l’immissione sul mercato. Dopo un primo rigetto, il giudice ungherese aveva accolto nuove richieste di misure provvisorie nell’11 luglio 2011, imponendo anche la prestazione di garanzie.

Successivamente, il brevetto di Bayer era stato oggetto di un procedimento di nullità, sfociato in una dichiarazione di nullità definitiva. Le misure provvisorie erano state annullate in sede d’appello e il giudice del rinvio non le aveva rinnovate. Richter ed Exeltis avevano quindi chiesto il risarcimento del danno asseritamente subito a causa di quelle misure; Bayer si opponeva sostenendo che il danno fosse imputabile anche alla condotta delle stesse società, che avevano introdotto i prodotti sul mercato in modo illecito.

Questioni pregiudiziali

Il giudice ungherese chiedeva, in sostanza:

  • se l’espressione "adeguato risarcimento del danno" di cui all’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48 rimetta agli Stati membri la definizione delle regole sostanziali di responsabilità, dell’entità e delle modalità del risarcimento;
  • in caso affermativo, se la direttiva osti a una disciplina nazionale che, applicando le regole generali di responsabilità civile, escluda il risarcimento quando il convenuto non ha agito come normalmente esigibile per evitare o ridurre il danno, purché l’attore abbia agito diligentemente nel chiedere le misure provvisorie.

Normativa rilevante

La Corte richiama innanzitutto l’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48, nonché il suo articolo 3, che impone che le misure e i rimedi siano effettivi, proporzionati, dissuasivi e accompagnati da salvaguardie contro gli abusi. Sono rilevanti anche i considerando 7, 8, 10 e 22 della direttiva, che sottolineano l’esigenza di un livello elevato, equivalente e omogeneo di tutela della proprietà intellettuale e la necessità di garanzie per coprire spese o danni causati da domande infondate di misure provvisorie.

Sul piano internazionale, la Corte menziona l’Accordo sugli ADPIC, in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 50, paragrafo 7, richiamati dalla direttiva. Sul piano nazionale, sono evocati il diritto ungherese sui brevetti, il codice di procedura civile e le norme generali sulla responsabilità civile.

Ragionamento della Corte

La Corte afferma anzitutto che l’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48 impone agli Stati membri di prevedere nel diritto interno la facoltà del giudice di condannare l’attore, su richiesta del convenuto, a risarcire il danno arrecato dalle misure provvisorie nei casi indicati dalla disposizione. Tuttavia, la nozione di "adeguato risarcimento del danno" costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione, da interpretare in modo uniforme, poiché la direttiva non rinvia al diritto nazionale per definirne contenuto, portata e modalità.

La Corte fonda questa conclusione sull’obiettivo della direttiva di assicurare un livello elevato, equivalente e omogeneo di tutela della proprietà intellettuale nel mercato interno. Un rimando alle diverse discipline nazionali sul contenuto dell’indennizzo comprometterebbe tale omogeneità. La Corte precisa inoltre che l’Accordo sugli ADPIC non impone una soluzione diversa, poiché esso consente agli Stati membri di determinare le modalità di attuazione e ammette una protezione più ampia.

Quanto all’applicazione concreta dell’articolo 9, paragrafo 7, la Corte osserva che il risarcimento non è automatico: il giudice nazionale deve valutare le circostanze specifiche della causa per stabilire se il risarcimento sia "adeguato". La revoca delle misure o la successiva declaratoria di nullità del brevetto costituiscono condizioni per l’attivazione della disposizione, ma non comportano da sole la qualificazione della domanda iniziale come "infodata" in ogni caso.

La Corte richiama anche l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva, che impone salvaguardie contro gli abusi. Di conseguenza, il giudice nazionale deve poter verificare, in concreto, se l’attore abbia usato in modo abusivo le misure provvisorie. Nel caso di specie, la condotta delle parti, il fatto che i convenuti avessero già chiesto la nullità del brevetto e l’andamento complessivo della controversia devono essere presi in considerazione dal giudice del rinvio.

Decisione

La Corte dichiara che l’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48, e in particolare la nozione di "adeguato risarcimento del danno", non osta a una normativa nazionale che esclude il risarcimento del danno subito da chi non ha agito come normalmente esigibile per evitarlo o ridurlo, anche quando il brevetto su cui si fondavano le misure provvisorie è stato poi dichiarato nullo, a condizione che il giudice possa considerare tutte le circostanze oggettive del caso, inclusa la condotta delle parti, e verificare l’assenza di abuso.

Principio affermato

La disposizione dell’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48 tutela il convenuto contro i danni causati da misure provvisorie poi risultate ingiustificate, ma lascia al giudice nazionale un margine di valutazione sull’adeguatezza del risarcimento, purché tale valutazione sia svolta in modo conforme agli obiettivi della direttiva e con adeguate salvaguardie contro gli abusi.

Come è indicizzato

Materieproprietà intellettualebrevettimisure provvisorierisarcimento del dannoabuso del diritto

Testo integrale

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