Sentenza del 27/07/2016 n. 15585 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
B.A. aveva chiesto il rimborso dell'IRPEF trattenuta in eccesso dall'Inpdap sulla quota della pensione derivante dall'indennità di aeronavigazione. Sosteneva che tale indennità dovesse essere tassata solo sul 50% dell'importo, ai sensi dell'art. 51, comma 6, del d.P.R. n. 917/1986, anziché integralmente. L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'applicabilità del beneficio fiscale al personale collocato a riposo, sostenendo che l'agevolazione riguarda esclusivamente l'indennità corrisposta durante il servizio effettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza favorevole al contribuente della Commissione tributaria regionale e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario di B.A. La Corte ha stabilito che la tassazione agevolata al 50% si applica soltanto all'indennità di volo o di aeronavigazione erogata al personale in servizio e non al trattamento pensionistico, anche quando quest'ultimo sia calcolato sulla base dell'indennità percepita durante l'attività lavorativa. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 51, comma 6, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Limitazione della tassabilità al cinquanta per cento
L'agevolazione fiscale riguarda esclusivamente l'indennità di volo o di aeronavigazione corrisposta al personale in servizio effettivo. Non si estende alla pensione o alle maggiorazioni pensionistiche, anche se determinate in relazione all'indennità percepita durante il servizio.
Artt. 53 e 59, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
Richiamati dall'Agenzia delle Entrate per sostenere la distinzione tra l'indennità percepita durante il servizio e il trattamento pensionistico spettante dopo il collocamento a riposo.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e non possono essere estese a prestazioni diverse da quelle espressamente individuate dalla norma.
- Un beneficio fiscale collegato alla particolare natura dell'attività lavorativa normalmente si applica alla remunerazione percepita durante il servizio, non automaticamente alla pensione successiva.
- Il fatto che una componente pensionistica sia calcolata o commisurata a un'indennità agevolata percepita in servizio non comporta, da solo, il trasferimento del medesimo regime fiscale alla pensione.
- Per valutare casi analoghi occorre distinguere tra l'indennità originaria corrisposta durante il rapporto di lavoro e il trattamento pensionistico o la maggiorazione pensionistica maturata dopo il collocamento a riposo.
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