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Sentenza

Sentenza del 27/07/2016 n. 15551 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sostenendo la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9-bis. La controversia riguardava la validità della definizione agevolata nonostante il pagamento tardivo dell'ultima rata dell'importo dovuto. Secondo l'Agenzia, la procedura non poteva considerarsi perfezionata in assenza del pagamento integrale e tempestivo previsto dalla norma.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha affermato che la definizione agevolata prevista dall'art. 9-bis della L. n. 289 del 2002 si perfeziona esclusivamente con il pagamento integrale delle somme nei termini e secondo le modalità stabilite. Le disposizioni di altre forme di condono che ammettono l'efficacia anche in assenza dell'integrale adempimento non sono applicabili per analogia, trattandosi di norme eccezionali. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis

    La definizione agevolata si perfeziona solo se si provvede all'integrale pagamento del dovuto nei termini e nei modi previsti dalla disposizione.

    Per la definizione agevolata relativa a imposte o ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali, il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute costituisce condizione necessaria per il perfezionamento della procedura. Il tardivo pagamento anche dell'ultima rata impedisce di beneficiare della definizione.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 8, 9, 15 e 16

    Tali disposizioni considerano efficaci le ipotesi di condono ivi regolate anche senza adempimento integrale.

    Le regole più favorevoli previste per altre forme di condono non possono essere estese analogicamente all'art. 9-bis, poiché le disposizioni di condono hanno natura eccezionale.

Massime di principio

  • Quando una definizione agevolata o un condono prevede espressamente il pagamento integrale entro termini determinati, il rispetto puntuale di tali termini è normalmente indispensabile per perfezionare la procedura.
  • Il pagamento tardivo di una rata può comportare la perdita del beneficio, anche se l'importo viene successivamente versato integralmente.
  • Le disposizioni favorevoli previste per una specifica forma di condono non possono essere applicate automaticamente ad altre procedure analoghe: occorre verificare il testo della singola norma.
  • Le norme di condono, in quanto eccezionali, sono soggette a interpretazione restrittiva e non possono essere estese per analogia oltre i casi espressamente disciplinati.

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