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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7573/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Arzaroli era stato condannato per il reato di calunnia (art. 368 c.p.) per aver denunciato lo smarrimento di vari libretti di assegni il 28/07/2015, includendo tra essi un assegno che in realtà aveva consegnato il 06/03/2015 a Donatella Salvi a titolo di garanzia nella compravendita dell'azienda Metal Cash s.r.l., così ingiustamente incolpando la Salvi. In Cassazione il ricorrente ha lamentato: 1) insufficiente prova dell'elemento psicologico (consapevolezza di accusare una persona innocente) e vizio di motivazione/travisamento delle prove; 2) mancata riqualificazione in simulazione di reato (che avrebbe potuto consentire il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità); 3) mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 62 n. 6 c.p. nonostante l'adempimento dell'obbligazione e la rinuncia al diritto da parte della persona offesa. Inoltre, con memoria ex art. 585, comma 4, c.p.p., ha chiesto l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. nella nuova formulazione risultante dal d.lgs. n. 150/2022.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato le censure relative al presunto travisamento delle prove e alla mancata riqualificazione in simulazione di reato, confermando che la falsa denuncia di smarrimento presentata dopo la consegna del titolo integra, in concreto, il reato di calunnia. Ha altresì ritenuto infondata la censura sul mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. (la quietanza liberatoria della vittima non vincola automaticamente il giudice circa il ravvedimento e la neutralizzazione della pericolosità sociale). Tuttavia la Corte ha accolto il motivo nuovo ex art. 585, comma 4 c.p.p. riguardante l'applicabilità retroattiva della nuova disciplina dell'art. 131-bis c.p. (modificata dal d.lgs. 10/10/2022, n. 150), ritenendo che la norma abbia natura sostanziale e possa essere applicata ai reati commessi anteriormente all'entrata in vigore. Alla luce della valutazione già operata dai giudici di merito (assenza di espedienti, incensuratezza, comportamento processuale corretto, adempimento dell'obbligazione, revoca della costituzione di parte civile), la Corte ha ritenuto integrati i presupposti per escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto e ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell'art. 501, comma 1, lett. l) c.p.p., con conseguente estinzione della punibilità in favore dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 368 cod. pen.

    Norma applicata per la contestazione di calunnia: la Corte ha confermato che la denuncia falsa di smarrimento di assegni presentata dopo la consegna del titolo può integrare il reato di calunnia quando renda ragionevolmente prevedibile l'apertura di un procedimento penale contro persona determinata.

  • art. 131-bis cod. pen.

    la Corte segnala che la modifica ha sostituito le parole «massimo a cinque anni» con le parole «minimo a due anni» e ha inserito «anche in considerazione della condotta susseguente»

    La modifica amplia il perimetro di operatività della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità, consentendo la sua applicazione anche a reati precedentemente esclusi se la pena edittale è pari o inferiore a due anni, e imponendo di considerare anche la condotta successiva all'illecito.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Provvedimento che ha modificato l'art. 131-bis c.p.; la Corte ne ha ammesso l'applicazione retroattiva essendo norma sostanziale.

  • decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162 (art. 6) e legge di conversione 30 dicembre 2022, n. 199

    Hanno previsto l'entrata in vigore della nuova disciplina e la Corte ha rilevato l'assenza di disposizioni transitorie, sostenendo però la retroattività per norma sostanziale.

  • art. 62 comma 1 n. 6 cod. pen.

    Circostanza attenuante speciale: la Corte ha ricordato che la quietanza liberatoria della parte offesa non vincola il giudice circa il riconoscimento dell'attenuante, che richiede valutazione del ravvedimento e della neutralizzazione della pericolosità.

  • art. 501 comma 1 lett. l) cod. proc. pen.

    Norma applicata per cassare la sentenza senza rinvio quando il giudice di legittimità ritiene che, alla luce degli accertamenti già compiuti, non occorra ulteriore istruttoria per verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della nuova causa di esclusione della punibilità.

  • art. 585 comma 4 cod. proc. pen.

    Consentito introdurre in Cassazione un motivo nuovo limitatamente alla disposizione sopravvenuta (qui la modifica dell'art. 131-bis) in relazione ai fatti già accertati dal giudice di merito.

  • art. 43 e 47 cod. pen.

    Richiamati nel ricorso con riferimento agli elementi del reato (circostanze e imputabilità), non decisivi per la modifica operata dalla Cassazione che si è focalizzata sull'applicazione dell'art. 131-bis.

Massime di principio

  • La modifica dell'art. 131-bis c.p. (d.lgs. n.150/2022) è stata ritenuta di natura sostanziale: può essere applicata retroattivamente ai reati commessi prima della sua entrata in vigore, se ciò attenua la posizione dell'imputato.
  • Per ottenere l'esclusione della punibilità per particolare tenuità dopo la riforma è utile dimostrare non solo la modesta offensività del fatto ma anche elementi successivi (condotta susseguente): es. adempimento dell'obbligazione, revoca della costituzione di parte civile, comportamento processuale corretto, assenza di espedienti e incensuratezza.
  • In Cassazione non è consentita una rivalutazione globale dei fatti: le censure devono essere specifiche (travisamento delle prove) e dimostrare incompatibilità logico-argomentativa tra motivazione e atti; non si possono proporre generiche alternative interpretative dei fatti.
  • La distinzione tra calunnia e simulazione di reato dipende dalla temporalità e dal collegamento funzionale tra la denuncia falsa e la successiva negoziazione del titolo: la denuncia di smarrimento presentata dopo la consegna del titolo a terzi può integrare la calunnia, anche se la denuncia non nomina esplicitamente il terzo.
  • La quietanza liberatoria della parte offesa (rinuncia al diritto civile) non determina automaticamente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.; spetta al giudice valutare se sussiste effettivo ravvedimento e neutralizzazione della pericolosità sociale.
  • Quando i giudici di merito hanno già accertato fatti che, alla luce della nuova legge, permettono di riconoscere la tenuità del fatto, la Cassazione può cassare senza rinvio ai sensi dell'art. 501 c.p.p. evitando nuova istruttoria.

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