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Ordinanza

Ordinanza n. 4942/2026 - Napoli, Sezione 8

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, n. 2625/2021 del 21 aprile 2021, (n. di R.G. 14790/2020);

Giustizia amministrativa202301680

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, il riconoscimento del diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, con condanna del Ministero al pagamento di € 2.754,01, oltre interessi legali e spese di lite. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza, la ricorrente aveva promosso giudizio di ottemperanza, definito dal TAR con sentenza che aveva accolto il ricorso e nominato, per l'ipotesi di ulteriore inottemperanza, un Commissario ad acta da individuare in un dirigente del Ministero. Persistendo l'inadempimento, la ricorrente ha proposto incidente di esecuzione, chiedendo l'insediamento del Commissario ad acta e la condanna dell'Amministrazione alle spese della fase. Il TAR aveva richiesto all'Amministrazione e al Commissario, ove già insediato, chiarimenti sulle attività compiute, ma non è pervenuta alcuna relazione.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza di esecuzione. Ha ordinato al Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'Istruzione di provvedere, entro quindici giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, al formale insediamento del Commissario ad acta, individuandolo in un dirigente all'uopo nominato, con facoltà di delega. Ha stabilito che, entro i successivi quarantacinque giorni, il Commissario dovrà concludere l'incarico adottando la determinazione conclusiva necessaria all'esecuzione del titolo giudiziale. Il Collegio ha inoltre precisato che l'ufficio del Commissario ad acta è obbligatorio per legge e non può essere rifiutato, e che l'inerzia del commissario può comportare responsabilità civile, penale e contabile. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese della fase di incidente di esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione non esegue il giudicato nonostante la precedente pronuncia che abbia imposto l’adempimento e nominato un Commissario ad acta per l’ulteriore inerzia, il giudice può ordinare l’insediamento formale del commissario entro un termine perentorio e fissare un ulteriore termine per la conclusione dell’incarico.
  • Il Commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza esercita un ufficio obbligatorio per legge, che non può essere rifiutato; la mancata o tardiva esecuzione dell’incarico può esporlo a responsabilità civile, penale e contabile.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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