Ordinanza n. 3226/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previa adozione di misura cautelare del giudizio definitivo della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali del CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER IL RECLUTAMENTO DI 4.918 ALLIEVI CARABINIERI IN FERMA QUADRIENNALE, notificato a mezzo Pec in data 01.10.2025, avente ad oggetto “Esito Prove Attitudinali comunicazione relativa al verbale -OMISSIS- SEL. Di prot. - Codice Concorso: CAR25 - -OMISSIS-”, nella parte in cui la Commissione stessa esclude il sig. -OMISSIS- dal concorso ai sensi dell'art. 12, comma 5, del bando di concorso, in quanto considerato “INIDONEO” nonostante la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal Bando, nonché la Nota N. -OMISSIS- SEL di prot. dell'01.10.2025 avente ad oggetto “Verbale della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali. Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4918 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, del ruolo Appuntati e Carabinieri dell'Arma dei Carabinieri” ed ogni atto presupposto, prodromico e consequenziale ivi compresa la graduatoria finale di merito relativa ai candidati della riserva dei posti di cui all'art. 1 comma 1 lettera a (VFP/VFI) pubblicata in data 28/11/2025; E Per la declaratoria e l'accertamento del diritto del sig. -OMISSIS- all'ammissione al Concorso, avendo egli tutti i requisiti richiesti dal bando; con ordine conformativo all'Amministrazione di rinnovare la valutazione attitudinale dinnanzi a Commissione in diversa e imparziale composizione con congrua motivazione; ovvero, in subordine, di disporre la sua ammissione con riserva al prosieguo della procedura, ai fini del tempestivo riesame. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5.2.2026 : per l'annullamento, previa sospensione del giudizio definitivo della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali del CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI 4.918 ALLIEVI CARABINIERI IN FERMA QUADRIENNALE, notificato a mezzo Pec dell’01.10.2025, avente ad oggetto “Esito Prove Attitudinali comunicazione relativa al verbale-OMISSIS- SEL. Di prot. – Codice Concorso: CAR25 – -OMISSIS-”, nella parte in cui la Commissione stessa esclude il sig. -OMISSIS- dal concorso ai sensi dell’art. 12, comma 5, del bando di concorso, in quanto considerato “INIDONEO” nonostante la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal Bando, nonché la Nota N. -OMISSIS- SEL di prot. dell’01.10.2025, avente ad oggetto “Verbale della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali. Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4918 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, del ruolo Appuntati e Carabinieri dell’Arma dei Carabinieri”, ogni atto presupposto, prodromico e consequenziale, ivi compresa la graduatoria finale di merito relativa ai candidati della riserva dei posti di cui all’art. 1 comma 1 lettera a (VFP/VFI) pubblicata in data 28/11/2025, la Nota Prot. N. 167/1-11-2024 CC del 29.12.2025 avente ad oggetto il “Decreto di Modifica del Bando” con il quale sono stati aumentati i posti a concorso, e la Relazione Tecnica- Illustrativa del 22.12.2025 a firma del Capo della 2^ Sezione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Ten. Col. psc -OMISSIS-, e depositata in atti il 31.12.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità attitudinale e conseguente esclusione dal concorso per allievi carabinieri, con gli atti connessi e la graduatoria finale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio definitivo della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali, notificato il 1° ottobre 2025, con il quale è stato dichiarato inidoneo ai sensi dell'art. 12, comma 5, del bando ed escluso dal concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale. Ha chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto all'ammissione, il rinnovo della valutazione attitudinale davanti a una commissione diversamente composta oppure, in subordine, l'ammissione con riserva al prosieguo della procedura. Con motivi aggiunti ha esteso l'impugnazione agli atti successivi, tra cui il decreto di modifica del bando con aumento dei posti e la relazione tecnica-illustrativa. Il Collegio non ha esaminato i motivi sostanziali relativi all'idoneità attitudinale, ma ha rilevato un vizio nella notifica al controinteressato: la notificazione via PEC non indicava il codice fiscale o altro riferimento idoneo a dimostrare che l'indirizzo del destinatario fosse presente in un registro pubblico autorizzato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto invalida la notifica eseguita al controinteressato, poiché effettuata via PEC senza indicazione del codice fiscale o di altro elemento idoneo a comprovare la presenza dell'indirizzo in un registro pubblico autorizzato. Poiché il controinteressato non si è costituito, non si è verificata la sanatoria per raggiungimento dello scopo. Tuttavia, considerato il tentativo di notifica già compiuto e richiamato l'art. 44, comma 4, c.p.a., anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2021, il Collegio ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti di almeno un controinteressato in una delle forme previste dal rito. Ha assegnato al ricorrente il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per rinnovare la notifica e ulteriori 10 giorni dal suo perfezionamento per depositare la prova dell'adempimento. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio dell'8 aprile 2026. Non è stata ancora decisa la domanda cautelare né il merito dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 44, comma 4, c.p.a.
eventuali nullità delle notifiche
Consente al giudice, in presenza dei presupposti indicati, di ordinare la rinnovazione della notificazione entro un termine perentorio.
sentenza Corte costituzionale n. 148 del 2021
È richiamata per il nuovo regime delle eventuali nullità delle notifiche rilevante ai fini della rinnovazione disposta dal TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce, insieme all'art. 9, paragrafo 1, del regolamento UE 2016/679, la base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando la notificazione via PEC a un controinteressato non contiene il codice fiscale o altro riferimento idoneo a dimostrare che l'indirizzo del destinatario risulta da un registro pubblico autorizzato, la notifica non è valida.
- La mancata costituzione del controinteressato impedisce la sanatoria del difetto di notifica per raggiungimento dello scopo.
- In presenza di un tentativo di notificazione comunque effettuato, il giudice amministrativo può ordinare la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., assegnando un termine perentorio e rinviando la trattazione.
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