Sentenza n. 664/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento - della determinazione n. 2854 del 16 ottobre 2025, comunicata a Otokar Italia S.r.l. in data 20 ottobre 2025, nella parte in cui il Comune di Ancona ha aggiudicato la procedura per il lotto n. 2 a Menarini S.p.A., nonché nella parte in cui, sempre relativamente al lotto n. 2, afferma che, circa il criterio 4.5 relativo al Motore termico, Otokar Italia S.r.l. non avrebbe titolo a percepire alcun punteggio, con conseguente conferma della graduatoria che vede prima classificata Menarini S.p.A.; - del documento istruttorio del 29 settembre 2025, nella parte in cui, con riferimento al lotto n. 2, il Comune di Ancona ha affermato che Otokar Italia S.r.l. non avrebbe titolo a percepire alcun punteggio per il criterio 4.5 relativo al Motore termico; - dei verbali di attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica di Otokar Italia S.r.l. e di Menarini S.p.A., nella parte relativa al lotto n. 2 e con specifico riferimento al criterio 4.5 per l’attribuzione dei punteggi al motore termico di entrambi gli operatori; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso; e conseguentemente per il risarcimento in forma specifica del danno subito, con richiesta di subentro nel contratto nelle more eventualmente stipulato, previa declaratoria di inefficacia del contratto, o - in subordine - per equivalente economico;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto n. 2 della gara per la fornitura di autobus urbani, nella parte relativa all’attribuzione di zero punti all’offerta della ricorrente per il criterio 4.5 sul motore termico, nonché gli atti presupposti di valutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune di Ancona ha indetto una procedura aperta, suddivisa in quattro lotti, per il rinnovo del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Per il lotto n. 2, relativo ad autobus urbani alimentati a metano, l’offerta della ricorrente è stata collocata al secondo posto poiché, per il criterio 4.5 relativo all’indice di prestazione del motore, la Commissione ha attribuito zero punti a causa dell’incongruenza del valore dichiarato. La ricorrente ha sostenuto che l’incongruenza derivasse dalla formulazione graficamente ambigua della formula matematica contenuta nel disciplinare: i valori numerici 1,7, 0,2 e 0,25 erano stati rappresentati come moltiplicatori, anziché come indici di potenza. Dopo la richiesta di chiarimenti, la ricorrente aveva indicato i valori delle variabili utilizzate e la formula applicata. Secondo la prospettazione, l’applicazione corretta della formula ai medesimi dati avrebbe prodotto un indice pari a 12,457, anziché 13,566, consentendo l’attribuzione del punteggio e il superamento dell’aggiudicataria. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’attribuzione del punteggio pari a zero e della conferma della graduatoria, lamentando l’erronea formulazione della lex specialis, il mancato rilievo dei chiarimenti forniti, il difetto di motivazione e la violazione dei principi di buona fede, correttezza, risultato e immodificabilità dell’offerta. In via subordinata, ha sostenuto che, se il proprio calcolo fosse stato ritenuto errato, avrebbe dovuto essere considerata errata anche l’offerta dell’aggiudicataria, che aveva interpretato la formula come contenente esponenti. Il Comune e l’aggiudicataria hanno eccepito l’inammissibilità per mancata impugnazione immediata della lex specialis e l’improcedibilità per mancata impugnazione della graduatoria definitiva, deducendo comunque l’infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. La formula contestata non aveva carattere immediatamente escludente, poiché non impediva la partecipazione né rendeva oggettivamente impossibile la formulazione di un’offerta seria e consapevole; inoltre, la ricorrente non contestava il criterio di valutazione in sé, ma la sua formulazione ambigua e la successiva applicazione. È stata ritenuta sufficiente l’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva, quale atto conclusivo della procedura, unitamente agli atti presupposti. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha rilevato che la formula era obiettivamente mal scritta: secondo le regole matematiche, i numeri affiancati alle variabili o posti dopo le parentesi possono essere letti come moltiplicatori, mentre l’elevazione a potenza richiede la collocazione dell’indice in alto a destra. L’errore della ricorrente era quindi riconducibile alle imprecisioni della lex specialis. In ogni caso, la stazione appaltante aveva correttamente attivato il soccorso procedimentale, ma lo aveva poi inutilmente concluso senza considerare i chiarimenti. Dai dati forniti risultava possibile ricavare, utilizzando gli stessi parametri dell’offerta e correggendo soltanto l’operazione matematica, l’indice corretto di 12,457. La correzione non avrebbe modificato il contenuto dell’offerta tecnica, né alterato la par condicio, poiché si sarebbe limitata al corretto calcolo matematico sulla base dei medesimi dati già offerti. Il TAR ha pertanto annullato gli atti impugnati, ritenendo che l’erronea applicazione della formula fosse un errore palese ed emendabile, aggravato dall’ambiguità della lex specialis. Ha accolto anche la domanda di reintegrazione in forma specifica: ha dichiarato inefficace il contratto eventualmente stipulato con l’aggiudicataria e ha disposto il subentro della ricorrente nel contratto. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 74 c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla decisione in forma semplificata o con motivazione sintetica.
art. 120 c.p.a.
Richiamato per il rito speciale relativo alle controversie concernenti le procedure di affidamento di contratti pubblici.
art. 1 d.lgs. 36/2023
Il principio del risultato contrasta con letture formalistiche degli atti di gara e può giustificare la correzione di errori evidenti quando non siano compromessi concorrenza e par condicio.
art. 2, comma 1, d.lgs. 36/2023
Il principio della fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione concorre a giustificare l’emendabilità dell’errore palese dell’offerta quando non ne sia modificato il contenuto.
art. 5 d.lgs. 36/2023
I principi di buona fede e correttezza nelle procedure di gara impediscono di penalizzare il concorrente per un errore di calcolo riconoscibile e riconducibile anche alla formulazione imprecisa della lex specialis, purché la correzione non modifichi l’offerta.
Massime di principio
- L’onere di impugnare immediatamente la lex specialis sussiste soltanto per le clausole immediatamente escludenti, cioè quelle che impediscono la partecipazione o rendono oggettivamente impossibile la formulazione di un’offerta seria e consapevole; non vi rientra una formula di attribuzione del punteggio che, pur ambigua, non impedisca la partecipazione e produca effetti lesivi solo con la sua applicazione.
- La contestazione della formulazione ambigua o materialmente errata di una formula di gara non equivale alla contestazione del criterio di valutazione in sé e non impone, quando la lesione si manifesta con l’atto applicativo, l’impugnazione immediata della lex specialis.
- La stazione appaltante può correggere, anche mediante chiarimenti o soccorso procedimentale, un errore palese e facilmente riconoscibile dell’offerta tecnica quando la correzione consista nel mero ricalcolo sulla base dei medesimi dati già dichiarati e non comporti alcuna modifica sostanziale dell’offerta.
- L’emendabilità dell’errore dell’offerta è particolarmente giustificata quando l’errore sia stato determinato o favorito da una formulazione imprecisa della lex specialis; in tale ipotesi, il principio di autoresponsabilità del concorrente non può essere applicato in modo avulso dai principi di buona fede, correttezza, fiducia e risultato.
- Non ogni errore dell’offerta può essere corretto dalla stazione appaltante: la rettifica è esclusa quando introduca nuovi dati, modifichi la volontà negoziale o alteri la par condicio tra i concorrenti. Quando invece si limita alla correzione di un’operazione matematica sui parametri già offerti, non vi è modifica dell’offerta.
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