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Ordinanza

Ordinanza n. 179/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - degli atti e dei provvedimenti con cui ATS Bergamo e Regione Lombardia hanno provveduto alla validazione e liquidazione degli importi spettanti alla società Istituti Ospedalieri Bergamaschi S.r.l. per le prestazioni sanitarie ambulatoriali erogate nel corso dell’esercizio 2022, fra cui, in particolare: i) la Deliberazione del Direttore Generale di ATS Bergamo n. 745 in data 21 luglio 2023 (doc. 1), nella parte in cui provvede alla determinazione del finanziato ambulatoriale da riconoscere alla ricorrente quanto alle prestazioni erogate a favore dei pazienti lombardi; ii) la nota della ATS Bergamo Registro Ufficiale U.0074661 in data 28 luglio 2023, con la quale la ATS ha comunicato alla ricorrente gli importi liquidati a saldo dell’attività ambulatoriale 2022, chiedendo l’emissione delle relative fatture (doc. 2); iii) il decreto regionale n. 6983 in data 12 maggio 2023, recante “Assegnazione definitiva alle Agenzia di tutela della Salute, alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali, all’AREU, all’Agenzia di Controllo del Sistema Socio Sanitario Lombardo e alle Fondazioni IRCCS del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2022” (di contenuto ignoto alla ricorrente e della cui adozione quest’ultima è venuta a conoscenza con la Deliberazione della ATS Bergamo n. 745 in data 21 luglio 2023); - di tutti ad essi gli atti preordinati, conseguenziali, connessi ed applicativi, fra cui, per quanto occorrer possa, la D.G.R. della Lombardia n. XI/6387 in data 16 maggio 2022 (recante “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2022”), nella parte in cui le regole di finanziamento di cui all’Allegato 6 vadano intese, quanto alle prestazioni ambulatoriali, nel senso di applicare abbattimenti anche alla produzione complessiva delle strutture sanitarie oltre che a quella relativa ai singoli budget di struttura assegnati per pazienti regionali ed extraregionali, così duplicando le regressioni sulle stesse prestazioni e/o applicandole anche a prestazioni ad esse non soggette (doc. 3).

Giustizia amministrativa202302249

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di validazione e liquidazione del finanziamento spettante per prestazioni sanitarie ambulatoriali erogate nell’esercizio 2022, inclusi la deliberazione ATS di determinazione del finanziamento, la comunicazione degli importi liquidati, il decreto regionale di assegnazione definitiva del finanziamento e gli atti presupposti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato gli atti con cui ATS Bergamo e Regione Lombardia hanno determinato e liquidato gli importi riconosciuti per l’attività ambulatoriale svolta nel 2022. In particolare, ha contestato l’applicazione delle regole di finanziamento nel senso di operare abbattimenti sulla produzione complessiva delle strutture sanitarie, oltre che sui singoli budget assegnati per pazienti regionali ed extraregionali, denunciando una duplicazione delle regressioni e l’applicazione degli abbattimenti a prestazioni non soggette. L’ordinanza non esamina nel merito i vizi dedotti, ma rileva la necessità di verificare se permanga l’interesse alla decisione del ricorso e di aggiornare la situazione di fatto e di diritto, con indicazione degli eventuali atti o fatti sopravvenuti e dell’eventuale necessità di istruttoria. Ha inoltre richiesto alle amministrazioni chiarimenti documentati e il deposito degli atti impugnati e della relativa documentazione.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio nel merito. Ha disposto incombenti istruttori: la ricorrente deve dichiarare motivatamente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, se permanga l’interesse alla decisione e, in caso positivo, aggiornare la situazione relativa alla controversia, segnalando eventuali fatti o atti sopravvenuti e l’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Le amministrazioni intimate devono fornire chiarimenti documentati e depositare, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la documentazione di corredo. Il TAR ha avvertito che l’inerzia della ricorrente sulla dichiarazione di interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., quale manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. È stata ordinata alla Segreteria la comunicazione dell’ordinanza alle parti e alle amministrazioni evocate.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa dei poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Consente al giudice di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti; l’inerzia rispetto all’incombente relativo alla permanenza dell’interesse può concorrere a fondare la dichiarazione di improcedibilità.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato nell’ambito della disciplina dei poteri istruttori esercitati dal giudice amministrativo.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; l’inerzia della parte compulsata a dichiarare la permanenza dell’interesse può essere valutata come disinteresse attuale e inequivoco alla decisione.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato insieme alle disposizioni concernenti la trattazione e la definizione del giudizio amministrativo.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo dispone un incombente istruttorio volto a verificare la permanenza dell’interesse alla decisione, la parte ricorrente deve fornire una dichiarazione motivata e aggiornare gli elementi rilevanti della controversia entro il termine assegnato.
  • L’inerzia della parte ricorrente a seguito di una specifica richiesta giudiziale di confermare la permanenza dell’interesse può essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse attuale e comportare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In presenza di una controversia non ancora definibile sulla base degli atti disponibili, il giudice amministrativo può ordinare alle amministrazioni il deposito degli atti impugnati e della documentazione di corredo, nonché la trasmissione di chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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